Art. 9. Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti dichiarati dalle imprese con autocertificazione, salvo controllo con il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, l'impresa deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 2, Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo' essere titolare. 3. La quantita' delle autorizzazioni rilasciabili sara' condizionata dall'entita' del parco veicolare, con particolare riferimento al veicolo motore, e dall'ampiezza dei contingenti disponibili sulle varie relazioni di traffico. 4. Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci rilasciate sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il loro rilascio.