Art. 9.
          Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni

  1.  Le  autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei
requisiti  dichiarati  dalle  imprese  con  autocertificazione, salvo
controllo   con   il   sistema   informativo   del   Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  2.  Per  ottenere  il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni
CEMT,  l'impresa  deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 2,
Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da
assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo'
essere titolare.
  3.   La   quantita'   delle   autorizzazioni   rilasciabili   sara'
condizionata   dall'entita'  del  parco  veicolare,  con  particolare
riferimento  al  veicolo  motore,  e  dall'ampiezza  dei  contingenti
disponibili sulle varie relazioni di traffico.
  4.   Le   autorizzazioni   al  trasporto  internazionale  di  merci
rilasciate sono revocate qualora l'impresa abbia fornito informazioni
inesatte circa i dati richiesti per il loro rilascio.