Art. 2.
  1. Ciascuna   universita'   dispone   l'ammissione  degli  studenti
comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla
graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto.
  2. Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione  degli studenti non
comunitari  residenti  all'estero  in base ad apposita graduatoria di
merito  nel  limite  del contingente ad essi riservato definito nelle
disposizioni  in  data  26 maggio 2004 citate in premessa e riportato
nella tabella allegata al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 luglio 2004
                                                 Il Ministro: Moratti