Art. 2.
    1.  Il  Ministero della salute adotta, entro il 31 luglio 2005, i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del  presente  decreto  le autorizzazioni all'immissione in commercio
dei  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva indicata
nell'art. 1.
    2.  Ai  fini  di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei
prodotti   fitosanitari   contenenti  il  chlorprofam  presentano  al
Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2005, in alternativa:
      a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
      b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso
al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato
II del citato decreto.
    3.   In   assenza  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le
autorizzazioni  all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
contenenti  la sostanza attiva chlorprofam, non aventi i requisiti di
cui  all'art.  1  e  all'art.  2,  comma  2,  del presente decreto si
intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2005.
    4.   I  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  chlorprofam, come unica sostanza attiva o in combinazione
con  sostanze attive che alla data del 31 gennaio 2005 risultano gia'
inserite  nell'allegato  I  della direttiva 91/414/CEE, presentano al
Ministero  della  salute,  entro  il 31 luglio 2007 per ogni prodotto
fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III   del   decreto   legislativo   17 marzo   1995,   n.  194.  Tali
autorizzazioni  saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2009,
a  conclusione  dell'esame  effettuato,  in applicazione dei principi
uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
    5.  Le  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari per i quali le
imprese  interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4
entro  il  31 luglio  2007,  si intenderanno revocate a decorrere dal
1° agosto 2007.