Art. 4.
    1.   L'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  acido  benzoico,  flazasulfuron e
pyraclostrobin,  revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente
decreto e' consentita fino al 31 maggio 2005.
    2.  L'utilizzazione  delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi
dell'art.  2,  comma  4,  del presente decreto, e' consentita fino al
30 novembre 2006.
    3.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari
contenenti  acido  benzoico,  flazasulfuron  e  pyraclostrobin,  sono
tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e
gli  utilizzatori  dei  prodotti  medesimi dell'avvenuta revoca e del
rispetto   dei  tempi  fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative
giacenze.
    Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
      Roma, 7 maggio 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5
Salute, foglio n. 14