(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA  DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
                         «PECORINO TOSCANO»

                               Art. 1.

    La  denominazione  di origine del formaggio «Pecorino Toscano» e'
riservata  al  prodotto  avente  i  requisiti fissati con il presente
disciplinare   con   riguardo   ai  metodi  di  lavorazione  ed  alle
caratteristiche  organolettiche  e merceologiche derivanti dalla zona
di produzione delimitata nel successivo art. 3.

                               Art. 2.

    La  denominazione  di  origine «Pecorino Toscano» e' riservata al
formaggio  avente  le  seguenti  caratteristiche:  formaggio  a pasta
tenera  o  a  pasta  semidura,  prodotto  esclusivamente con latte di
pecora intero proveniente dalla zona di produzione.
    L'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da
foraggi  verdi  o  affienati derivati dai pascoli naturali della zona
con   eventuali   integrazioni   di   fieno  e  di  mangimi  semplici
concentrati.
    Il  latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i
33  °C  e  i 38 °C con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la
coagulazione del latte entro 20-25 minuti.
    Il   latte   puo'  essere  utilizzato  crudo  o  puo'  subire  un
trattamento termico fino alla pastorizzazione e puo' essere inoculato
con  colture  di  fermenti lattici autoctoni, naturali o selezionati.
Presso il Consorzio di tutela incaricato alla vigilanza e' conservata
la  ceppoteca  dei  fermenti  selezionati  dal latte ovino della zona
delimitata,  accompagnata  dalle  schede  della caratterizzazione dei
singoli ceppi. Tale ceppoteca potra' essere aggiornata periodicamente
attraverso   nuove  ricerche  validate  dal  Consorzio  di  tutela  e
trasmesse al Ministero competente.
    Il   formaggio   deve   essere   prodotto   con   una  tecnologia
caratteristica  e  nella  lavorazione  si provvede alla rottura della
cagliata  fino  a  che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una
nocciola  per  il  formaggio  a  pasta  tenera,  e  di  un  chicco di
granoturco per quello a pasta semidura.
    Per  la  preparazione di quest'ultimo la cagliata potra' altresi'
essere  sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42 °C per
10-15 minuti.
    Dopo la rottura e l'eventuale cottura, la cagliata viene messa in
apposite  forme  per lo sgrondo del siero. Lo spurgo o sineresi viene
effettuato tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore.
    La  salatura  e'  effettuata  in salamoia al 17-19% di cloruro di
sodio, pari a 15-17 gradi Baume'.
    La  permanenza,  riferita a kg di peso, e' di almeno otto ore per
il  pecorino  a  pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a
pasta semidura. La salatura puo' essere eseguita anche con l'aggiunta
diretta di sale.
    Il tempo di permanenza maggiore e' riservato al formaggio a pasta
semidura.
    Il  «Pecorino  Toscano»  puo' essere trattato esternamente con un
antimuffa  e  deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura
di 5-12 °C con umidita' relativa del 75-90%.
    Il periodo di maturazione e' di almeno venti giorni per il tipo a
pasta tenera e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo a
pasta semidura.
    E' usato come formaggio da tavola o da grattugia.
    Presenta le seguenti caratteristiche:
      forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;
      dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 centimetri, altezza
dello scalzo da 7 a 11 centimetri con variazioni in piu' o in meno in
entrambe  le  caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di
produzione,  fermo  restando  che  lo scalzo non deve mai superare la
meta'  del  diametro.  Gli  scalzi piu' elevati rispetto al diametro,
saranno preferiti nelle forme a pasta semidura;
      peso: da 0,75 a 3,50 kg;
      confezione esterna: crosta di colore giallo con varie tonalita'
fino al giallo carico nel tipo a pasta tenera; il colore della crosta
puo' eventualmente dipendere dai trattamenti subiti;
      colore della pasta: di colore bianco leggermente paglierino per
il tipo a pasta tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino
per il tipo a pasta semidura;
      struttura  della  pasta: pasta a struttura compatta e tenace al
taglio  per il tipo a pasta semidura, con eventuale minuta occhiatura
non regolarmente distribuita;
      sapore:  fragrante accentuato, caratteristico delle particolari
procedure di produzione;
      grasso  sulla  sostanza secca: per il prodotto a pasta semidura
non  inferiore  al 40% e per il prodotto a pasta tenera non inferiore
al 45%.

                               Art. 3.

    La  zona  di origine del latte e di produzione, di stagionatura e
di  confezionamento  del  formaggio  di  cui sopra comprende l'intero
territorio  della  regione Toscana, l'intero territorio dei comuni di
Allerona  e  Castiglione  del  Lago  ricadenti nella regione Umbria e
l'intero  territorio  dei comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo
Nuovo,  Grotte  di  Castro,  Gradoli,  Valentano,  Farnese, Ischia di
Castro,  Montefiascone,  Bolsena, Capodimonte ricadenti nella regione
Lazio.

                               Art. 4.

    Il  formaggio  «Pecorino  Toscano»  deve  recare apposto all'atto
della  sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'art. 5, a
garanzia della rispondenza del disciplinare.
    Tale   marchio   viene  apposto  sullo  scalzo  della  forma,  ad
inchiostro  sul  formaggio  a pasta tenera ed a caldo sul formaggio a
pasta  semidura.  Sulle porzioni preconfezionate la marchiatura viene
effettuata sulla confezione, purche' avvenga in zona di origine.
    Il  «Pecorino  Toscano» porzionato puo' essere confezionato fuori
dalla zona di origine e deve riportare il logo del caseificio o dello
stagionatore.
    I confezionatori devono comunque stipulare una convenzione con il
Consorzio  di  tutela  incaricato  della  vigilanza,  il  cui  testo,
proposto  dal  Consorzio  di  tutela, viene autorizzato dal Ministero
competente.   La   sigla   riportata  sotto  il  logo  identifica  il
produttore/stagionatore/porzionatore  certificato  dall'organismo  di
controllo  che  provvede  all'immissione  in  commercio del «Pecorino
Toscano».  Sulle  forme o sulle confezioni e' presente una etichetta,
autorizzata  dal  Consorzio di tutela incaricato della vigilanza, con
le seguenti caratteristiche minime:
      1. la scritta Pecorino Toscano D.O.P. o Pecorino Toscano D.O.P.
stagionato  deve  essere  quella  con  maggior  rilievo  ed  evidenza
rispetto  a  tutte le altre riportate in etichetta, sia in termini di
dimensioni che di caratteri e di posizione;
      2.  il  marchio a colori, come da art. 5, deve essere riportato
una o piu' volte, nelle dimensioni minime di 15 mm.

                               Art. 5.

    Marchio da apporre sulle forme o sulle confezioni di porzionato:

               ---->   vedere marchio a pag. 31  <----

    La  prima cifra indica la tipologia a cui appartiene chi effettua
l'immissione in commercio: da 1 a 3 caseifici; da 4 a 6 stagionatori;
da 7 a 9 porzionatori residenti in zona.
    La  terza  e  quarta cifra identificano il numero del caseificio/
stagionatore/porzionatore accreditato dall'organismo di controllo.
    Marchio da apporre sulle etichette:

               ---->   vedere marchio a pag. 31  <----

    Puo'   essere   utilizzato  nei  colori  sopra  riportati  (verde
bandiera, bianco e rosso bandiera) o ad un colore.