Art. 2. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato ove ritenuto indispensabile e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni; regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e seguenti, e 1804 e seguenti; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24; legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003 articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate; legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come recepita dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5; decreto dell'assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 10 agosto 1991, n. 2677; legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, art. 7; legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; decreto dell'assessore regionale allo sviluppo economico del 17 dicembre 1971, n. 259; decreto dell'assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 23 gennaio 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2003. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2004 Il Presidente: Berlusconi