Art. 2.
  1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza  il  commissario  delegato  ove  ritenuto indispensabile e'
autorizzato   a   derogare,   nel   rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico  e dei principi comunitari, alle seguenti
disposizioni normative:
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8,
11 e 19;
    regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli  16,  17,  comma  2,  18, 20 e 21, e successive modifiche ed
integrazioni;
    regio  decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e seguenti, e
1804 e seguenti;
    decreto  legislativo  12  marzo  1995, n. 157, come modificato ed
integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto  legislativo  24  luglio  1992,  n.  358,  modificato dal
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10,
14, 16, 17;
    legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modifiche ed
integrazioni, art. 24;
    legge  regionale  2  agosto  2002, n. 7, cosi' come modificata ed
integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge
regionale  n.  7  del 19 maggio 2003 articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15,
16,  18,  19,  21,  22,  23,  24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41,
41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche
ed  integrazioni,  richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra
indicate;
    legge  11  febbraio 1994, n. 109, cosi' come recepita dall'art. 1
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7;
    decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28;
    decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5;
    decreto   dell'assessorato   regionale   dei   beni  culturali  e
ambientali del 10 agosto 1991, n. 2677;
    legge  regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed
integrazioni, art. 7;
    legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;
    legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
    decreto  dell'assessore  regionale allo sviluppo economico del 17
dicembre 1971, n. 259;
    decreto   dell'assessorato   regionale   dei   beni  culturali  e
ambientali del 23 gennaio 2004;
    decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8
agosto 2003.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 luglio 2004
                      Il Presidente: Berlusconi