(all. 1 - art. 1)
           Allegato al decreto direttoriale n. 381 del 26 luglio 2004
        STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI
                   E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA
                              Titolo I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                     Natura e fini della Scuola
    1. La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant'Anna  e'  un  istituto di istruzione universitaria a ordinamento
speciale  che  ha  lo  scopo di promuovere, nell'ambito delle scienze
applicate:
      a) lo  sviluppo  della  cultura,  della  ricerca  scientifica e
dell'innovazione;
      b) l'alta     formazione,    a    livello    universitario    e
post-universitario;
      c) la formazione dei formatori e la formazione continua;
      d) la  valorizzazione  e  il  trasferimento  delle conoscenze e
delle tecnologie al contesto esterno.
    A  tal  fine la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra
formazione   e   ricerca   scientifica   nonche'   la  collaborazione
interdisciplinare  tra  i  settori  scientifico-disciplinari  in essa
rappresentati,   anche   allo  scopo  di  favorire  la  sua  migliore
interazione con l'esterno.
    2.  La  Scuola  e' dotata di personalita' giuridica e realizza la
propria autonomia attraverso lo statuto e le proprie fonti interne.
    3.  L'autonomia  si  esprime negli ambiti scientifico, didattico,
organizzativo,  finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale
e contabile.
    4.  La  Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria
organizzazione  la  collaborazione  e la condivisione degli obiettivi
istituzionali  da parte di tutte le sue componenti: allievi, docenti,
ricercatori  e  personale tecnico-amministrativo. Ad ognuna di queste
componenti  sono garantite appropriate modalita' di partecipazione ai
processi decisionali.
    5. La Scuola e' stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n.
41,  che  ha  sancito l'unificazione tra la scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n.
117,  ed  il  Conservatorio  di  Sant'Anna,  di  cui al regio decreto
13 febbraio 1908 n. LXXVIII.
    6.  Alla  Scuola e' annessa la Fondazione «Giovanni Spitali», con
compiti e funzioni stabiliti da questo statuto.
                               Art. 2.
                  Settori scientifico-disciplinari
    1.  La  Scuola  si  articola in due classi accademiche: la classe
accademica  di  scienze  sociali  e  la  classe accademica di scienze
sperimentali.
    2.  I  settori  scientifico-disciplinari  presenti  nella  classe
accademica  di  scienze  sociali  ricadono  nell'ambito delle scienze
economiche,  delle  scienze  giuridiche  e  delle  scienze politiche;
quelli  presenti  nella  classe  accademica  di  scienze sperimentali
ricadono  nell'ambito  di ingegneria industriale e dell'informazione,
delle scienze agrarie e delle scienze mediche.
    3.  Per  particolari programmi di attivita', sostenuti da risorse
specifiche,  il  senato  accademico  puo'  proporre  al  consiglio di
amministrazione       l'aggregazione       di      altri      settori
scientifico-disciplinari.
                               Art. 3.
                               S e d e
    1. La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico gia' sede del
Conservatorio  di  Sant'Anna. Puo' istituire o partecipare a centri e
poli   di   ricerca   e  formazione  in  altre  localita',  anche  in
collaborazione  con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento
di  tali  strutture,  la  Scuola  puo' destinarvi personale docente e
tecnico-amministrativo   secondo   criteri   stabiliti   da  apposite
convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.
                               Art. 4.
                   Natura collegiale della Scuola
    1.  La  Scuola  assicura  la sua natura di istituto di istruzione
universitaria  a  carattere  residenziale  tramite  proprie strutture
collegiali o mediante strutture collegiali esterne.
    2.  Le  norme  di  vita  collegiale  sono  stabilite  in apposito
regolamento.
                               Art. 5.
                         Programma triennale
    1.  La  Scuola  fonda  la  sua  gestione sul programma triennale,
previsto dal comma 5 dell'art. 56 della legge 23 dicembre 2000 n. 388
e successive modificazioni o integrazioni.
    2.  Con  tale  programma  la Scuola definisce le proprie linee di
sviluppo  strategico,  i  campi  di interesse prioritario nell'ambito
della  ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da
attivare  con  soggetti  pubblici e privati, le esigenze di strutture
edilizie   e   attrezzature,   l'organico   del   personale  docente,
ricercatore  e  del personale tecnico- amministrativo, e quanto altro
necessario  per  il  migliore  sviluppo  programmatico  delle risorse
finanziarie e delle attivita'.
    3.  Il  programma  triennale e' predisposto dal senato accademico
sulla  base  della  proposta  elaborata  da  una commissione mista di
cinque  componenti  di  cui tre designati dal senato accademico e due
designati  dal  consiglio di amministrazione tra i rispettivi membri,
ed  e' approvato dal consiglio di amministrazione. Uno dei tre membri
designati  dal  senato  accademico e' scelto tra i rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo.
    4.  Il  consiglio  di  amministrazione  ed  il  senato accademico
effettuano, con il contributo della commissione di cui al comma 3, il
monitoraggio  dell'attuazione  del  programma  triennale e verificano
ogni  anno  gli  obiettivi  raggiunti. Deliberano, per quanto di loro
competenza,  le  eventuali modifiche che si rendessero necessarie per
consentire il pieno raggiungimento dei risultati stabiliti in sede di
approvazione.
                               Art. 6.
                      Corsi e titoli rilasciati
    1. La Scuola puo' attivare:
      a) corsi  integrativi  per  gli  allievi  ordinari interni di I
livello,   iscritti   ai   corsi   di   laurea   o   a  ciclo  unico,
dell'universita'  di  Pisa affini ai settori scientifico-disciplinari
individuati nell'art. 2 del presente statuto;
      b) corsi  integrativi  per  gli allievi ordinari di II livello,
iscritti ai corsi di laurea specialistica dell'universita' di Pisa, o
di  altre  Istituzioni  universitarie  convenzionate  con  la Scuola,
affini  ai  settori  scientifico disciplinari individuati nell'art. 2
del presente statuto;
      c) corsi   di   laurea  specialistica  di  alta  qualificazione
scientifica,  con  specifiche connotazioni interdisciplinari, tramite
la  stipula  di  convenzioni con altre universita' italiane, anche in
collaborazione con universita' straniere;
      d) corsi  di  perfezionamento di durata triennale, equipollenti
al  dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio
1987 n. 41;
      e) corsi  di  dottorato di ricerca, in collaborazione con altre
istituzioni universitarie italiane e straniere;
      f) corsi master universitari di primo e di secondo livello;
    g) altri  corsi di alta formazione e di formazione continua anche
in  collaborazione  con  universita'  italiane  e straniere e/o altri
soggetti pubblici o privati.
    2.  I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo
e da specifici regolamenti.
    3.  La  Scuola puo' conferire premi di studio e borse di studio a
coloro che partecipano ai corsi attivati.
    4.  La  Scuola rilascia i seguenti titoli, disciplinati dall'art.
39 del presente statuto:
      a) licenza;
      b) licenza specialistica;
      c) laurea specialistica;
      d) perfezionamento di durata triennale;
      e) dottorato di ricerca;
      f) master universitario di primo e secondo livello;
      g) diplomi  ed  attestati  per  gli  altri  corsi di formazione
attivati.
                               Art. 7.
                             Ammissione
    1. L'ammissione alla Scuola avviene attraverso procedure volte ad
accertare  l'elevata  preparazione  e  le  potenzialita'  di sviluppo
culturale e professionale dei candidati.
    2.  Gli  allievi  della  Scuola  devono  assolvere  agli obblighi
didattici  stabiliti  da  regolamenti  che  prevedono  criteri atti a
garantire l'alta qualita' degli studi.
                               Art. 8.
                         Ricerca scientifica
    1.  La  Scuola organizza l'attivita' di ricerca scientifica nelle
proprie strutture ed in strutture esterne convenzionate.
    2.  Il  senato  accademico individua periodicamente e comunque in
occasione  della  predisposizione  del  Programma  triennale  di  cui
all'art.  5  grandi  aree  di  ricerca  di interesse prioritario, ove
possibile  a  carattere  interdisciplinare  e con specifiche ricadute
sulle  attivita'  di  formazione,  anche  in  coerenza  alle linee di
indirizzo  contenute nel programma nazionale di ricerca del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e nei programmi
promossi  dall'Unione europea. Tali aree vengono privilegiate secondo
criteri  da  definire  da  parte  del  senato  accademico, sentito il
consiglio  di  amministrazione  relativamente  a  quanto  attiene  la
programmazione e l'utilizzazione di risorse e di strutture interne.
    3. La Scuola puo' conferire borse di studio per lo svolgimento di
attivita' di ricerca.
                               Art. 9.
                     Cooperazione internazionale
    1.  La  Scuola  promuove  la  cooperazione  internazionale  ed in
particolare  europea  in  linea  con gli indirizzi ministeriali nello
svolgimento  delle  attivita'  formative,  scientifiche  e culturali,
favorendo  la  mobilita'  di studenti e docenti e la partecipazione a
progetti  e gruppi di ricerca internazionali, anche con riferimento a
specifici programmi di enti pubblici e privati.
    2.  A tal fine la Scuola puo' stipulare accordi di collaborazione
interuniversitaria che possono prevedere anche l'istituzione di corsi
integrati e programmi di ricerca congiunti.
    3.  La  Scuola  riconosce  la  validita' dei corsi seguiti ovvero
quelle  parti  dei  piani  di  studio  svolti dagli allievi presso le
istituzioni universitarie estere.
                              Art. 10.
                       Collaborazioni esterne
    1. Nel quadro della propria strategia di sviluppo delle relazioni
con  istituzioni  culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca
nazionali,   straniere   o   internazionali,   la   Scuola  considera
prioritario  il  consolidamento  e  il potenziamento dei rapporti con
l'universita'  degli  studi di Pisa, la scuola normale superiore e la
rete  delle  scuole  superiori. Privilegia altresi' i rapporti con le
istituzioni  pubbliche  e private, le associazioni di categoria e con
le  imprese,  utili  a  stabilire  un collegamento strutturato con il
mondo  sociale e produttivo, allo scopo della migliore valorizzazione
delle attivita' di ricerca e formazione.
    2.  Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola
puo'   attivare  collaborazioni  con  soggetti  pubblici  e  privati,
italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
    3.  Per  lo  svolgimento  di attivita' strumentali alle attivita'
formative  e  di  ricerca  o  comunque utili per il conseguimento dei
propri  fini  istituzionali, la Scuola, nei limiti e con le modalita'
consentite  dalla  normativa  vigente,  puo'  dar vita, partecipare o
avvalersi  di  fondazioni,  associazioni,  societa' o altre strutture
associative di diritto privato.
                              Art. 11.
                    Promozione imprese di ricerca
    1.  La  Scuola  promuove  e  sostiene la nascita e lo sviluppo di
imprese    di    ricerca    e    di   imprese   ad   alto   contenuto
scientifico-tecnologico   e   innovativo,  sorte  per  iniziativa  di
docenti,  ricercatori  ed  allievi  dei corsi di perfezionamento e di
dottorato  di ricerca della Scuola od anche di collaboratori esterni,
che  si  propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze
provenienti da attivita' di ricerca condotte al proprio interno.
    2.  La Scuola, tramite uno specifico regolamento, e in attuazione
della  normativa  vigente,  provvede a definire i campi ed i modi con
cui  realizzare  la  migliore  compatibilita'  e finalizzazione delle
suddette iniziative ai suoi fini istituzionali, anche con l'eventuale
sua  diretta  partecipazione  al capitale delle nuove societa' che si
andranno a costituire.
                              Art. 12.
           Invenzioni conseguite nell'ambito della Scuola
    1.  L'attribuzione  del  diritto  di conseguire il copyright e il
brevetto  per  le  invenzioni  industriali,  realizzate  a seguito di
attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi
finanziari  forniti  dalla Scuola, e' regolata dalle norme di legge e
dalle fonti interne della Scuola.
                              Art. 13.
                        Premi ed onorificenze
    1.  La Scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti
a  persone  che  si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito
contributi  importanti  in  ambito  scientifico, culturale, sociale o
professionale.
                              Art. 14.
            Collaborazione con l'Associazione ex-Allievi
    1.  La Scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex-allievi ed
in  particolare riconosce e sostiene l'Associazione che ha il fine di
promuovere  e  mantenere i rapporti tra gli ex-allievi e tra questi e
la Scuola.
    2.  La  Scuola  puo'  stipulare con l'associazione ex-allievi una
convenzione  che  disciplini i campi di collaborazione e le modalita'
di reciproca erogazione di contributi finanziari.
    3.  Un  rappresentante dell'associazione ex-allievi e' membro del
consiglio di amministrazione della Scuola.
                              Art. 15.
            Rapporti con la Fondazione «Giovanni Spitali»
    1.  La  Fondazione  «Giovanni  Spitali»  si  prefigge lo scopo di
promuovere,  sostenere  e  gestire,  con  mezzi  propri  od anche con
finanziamenti  e contributi esterni, iniziative di valore culturale e
scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della
Scuola.
    2. Le iniziative assunte dal consiglio direttivo della Fondazione
sono  sottoposte, con particolare riferimento ai profili coinvolgenti
i  compiti  istituzionali della Scuola, ad apposita delibera da parte
del   Senato  accademico  integrato  con  la  partecipazione  di  due
rappresentanti  della  famiglia Spitali, ai sensi dell'art. 1 comma 3
della   legge   15 gennaio   1992,   n.  24.,  La  delibera  menziona
espressamente il contributo della Fondazione.
    3. La Fondazione si propone altresi' di provvedere, in tutto o in
parte,  alla  copertura  economica  di  posti  aggiuntivi  di allievi
interni  ordinari,  di  perfezionamento  e  di  dottorato  di ricerca
recanti il nome «Giovanni Spitali».
                              Art. 16.
           Principi di amministrazione e di organizzazione
    1. Nell'attivita' amministrativa e gestionale la Scuola si ispira
ai  principi  di  trasparenza, economicita', efficacia e pubblicita',
secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 a. 241 e successive
modificazioni o integrazioni.
    2.   L'organizzazione  ed  il  funzionamento  della  Scuola  sono
improntati a principi di decentramento funzionale.
    3.  La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilita'
ai  sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni  o  integrazioni,  secondo  una  logica di contabilita'
analitica.
                              Art. 17.
                 Fonti di finanziamento e patrimonio
    1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:
      a) trasferimenti  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici  e
privati;
      b) contributi  e  donazioni, finalizzati anche ad erogazione di
borse  di  studio  e  alla  promozione  di  attivita'  culturali,  di
individui,   di  enti  pubblici  e  privati,  di  associazioni  e  di
fondazioni
      c) proventi  di  contratti  e  convenzioni, attivita', rendite,
frutti e alienazioni di patrimonio.
    2.  La Scuola si avvale per le sue attivita' istituzionali e cura
la conservazione:
      a) dei  beni  immobili  concessi  in uso dallo Stato o da altri
enti pubblici e di quelli di sua proprieta';
      b) delle  attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche,
del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o
a sua disposizione.
                              Titolo II
                           FONTI NORMATIVE
                              Art. 18.
                            Fonti interne
    1.  La  Scuola,  nel  rispetto  dei  principi  della legislazione
vigente   e  del  presente  statuto,  emana  regolamenti,  manuali  e
disciplinari, gerarchicamente subordinati secondo detto ordine.
    2.   I   regolamenti   hanno   carattere  generale  relativamente
all'ambito cui si riferiscono.
    3.  I  manuali  disciplinano e contengono nonne di attuazione per
settori   specifici  nell'ambito  delle  disposizioni  contenute  nei
regolamenti.
    4.   I   disciplinari   contengono   norme  di  attuazione  delle
disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.
                              Art. 19.
                      Modalita' di approvazione
    1. I regolamenti e i manuali della Scuola sono approvati, sentita
la  commissione di cui all'art. 5 comma 3, a maggioranza degli aventi
diritto:
      a) dal  consiglio  di  amministrazione,  per  quanto attiene al
regolamento  per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', al
regolamento  generale, al regolamento sui procedimenti amministrativi
e sull'accesso agli atti, e per quanto attiene agli altri regolamenti
e   manuali  che  incidono  sulla  gestione  economico-finanziaria  e
patrimoniale, nonche' sull'organizzazione della Scuola;
      b) dal  senato  accademico,  per  quanto attiene ai regolamenti
didattici,  al  regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e
ricercatori  a  tempo  pieno,  al  regolamento  per  le  procedure di
reclutamento   dei   professori   e  dei  ricercatori  e  agli  altri
regolamenti  e manuali che incidono sui profili attinenti l'attivita'
didattica  e  di  ricerca,  nonche'  sull'organizzazione  della  vita
collegiale.
    2.  I  regolamenti e i manuali che contengono parti di competenza
del  Senato  accademico  e  parti  di  competenza  del  consiglio  di
amministrazione  sono  approvati  nel  medesimo  testo da ambedue gli
organi.
    3.  I disciplinari sono approvati con provvedimento del direttore
del centro di spesa interessato.
                              Art. 20.
                   Emanazione ed entrata in vigore
    1.  I  regolamenti  e  i  manuali  della  Scuola sono emanati con
decreto    del   presidente,   se   deliberati   dal   consiglio   di
amministrazione,  con decreto del direttore, se deliberati dal senato
accademico.   Nei   casi   di   regolamenti   e   manuali   approvati
congiuntamente  la  relativa  emanazione  avviene  sulla  base  delle
competenze  degli  organi di cui all'art. 19, comma 1. I disciplinari
sono emanati con provvedimento del direttore del centro di spesa.
    2.  Gli  atti di cui al comma 1 entrano in vigore il quindicesimo
giorno  successivo alla data di pubblicazione nell'albo della Scuola,
salvo che essi non dispongano diversamente.
                             Titolo III
                   ORGANI DI GOVERNO E ACCADEMICI
                              Art. 21.
                         Organi della Scuola
    1. Gli organi di governo della Scuola sono:
      a) il presidente;
      b) il direttore;
      c) il senato accademico;
      d) il consiglio di amministrazione
    2. Sono altresi' organi della Scuola:
      a) i presidi;
      b) i consigli delle classi accademiche;
      c) il collegio dei revisori dei conti.
                              Art. 22.
               Attribuzioni degli organi e istruttorie
    1.  Al  senato accademico e al direttore competono la politica di
sviluppo  dell'eccellenza nell'attivita' di ricerca e di formazione e
la   sua   attuazione   attraverso   il  coordinamento  delle  classi
accademiche  e  delle divisioni; al consiglio di amministrazione e al
Presidente  competono la gestione economica e amministrativa, nonche'
la  valorizzazione e il trasferimento dei prodotti di formazione e di
ricerca nel contesto esterno.
    2.  La  rappresentanza legale della Scuola compete al presidente,
al  direttore  e  ai  direttori dei centri di spesa in relazione alle
funzioni a loro attribuite dallo statuto.
    3.  Al  fine  di  esaminare  ed  istruire  argomenti  ritenuti di
interesse   comune  al  consiglio  di  amministrazione  e  al  senato
accademico,  su  proposta  del presidente o del direttore sono svolte
istruttorie  congiunte.  Le istruttorie congiunte sono affidate ad un
comitato    specificamente    costituito,    composto    da   quattro
rappresentanti,  due designati dal consiglio di amministrazione e due
dal senato accademico nell'ambito dei propri membri.
                              Art. 23.
                             Presidente
    1. Il presidente della Scuola e' eletto a scrutinio segreto fra i
professori  di  prima fascia, ordinari o straordinari, di universita'
italiane  o  straniere, nonche' tra gli appartenenti all'associazione
ex  allievi  della  Scuola che abbiano ricoperto incarichi e maturato
esperienze  di  rilievo  nazionale  e  internazionale  nei  campi  di
interesse della Scuola.
    2.   L'elettorato   attivo  spetta  ad  un  collegio  allo  scopo
costituito  e  composto: dal professore ordinario decano, dai presidi
delle  classi  accademiche,  da  due  rappresentanti  dei  professori
ordinari,  da  due  rappresentanti  dei  professori associati, da due
rappresentanti  dei  ricercatori,  da un rappresentante degli allievi
ordinari interni di I livello, da un rappresentante degli allievi dei
corsi  di  laurea  specialistica  e  dei corsi ordinari interni di II
livello   da   un   rappresentante   degli   allievi   dei  corsi  di
perfezionamento  e  dottorato  di  ricerca, da due rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo e dalle seguenti componenti esterne:
presidente della regione Toscana; presidente della provincia di Pisa;
presidente  associazione  ex-allievi  della  Scuola; presidente della
Confindustria  nazionale;  presidente  del  Consiglio nazionale delle
ricerche; presidente dell'Unioncamere nazionale.
    3.  I  rappresentanti  di  cui  al  comma  2  sono  eletti  dalle
rispettive  categorie. I presidenti delle componenti esterne, qualora
impossibilitati  a  partecipare all'elezione, possono delegare per la
votazione un proprio rappresentante.
    4.  I candidati alla carica di presidente, rientranti nei profili
di  cui  al  comma  1,  sono  individuati,  in numero massimo di tre,
attraverso   consultazioni   dei  soggetti  titolari  dell'elettorato
attivo,   svolte   dal   professore  ordinario  decano  della  Scuola
coadiuvato dai due presidi delle classi accademiche. Le consultazioni
possono essere svolte anche in via telematica.
    5.   Il   presidente   e'   nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dura in carica tre
anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di due volte.
    6.  La  carica di presidente e' incompatibile con qualsiasi altra
carica all'interno della Scuola.
    7.   Il   presidente   convoca   e   presiede   il  consiglio  di
amministrazione e segue l'attuazione delle deliberazioni; stabilisce,
sentito  il  direttore,  l'ordine  del  giorno delle relative sedute.
Promuove   la   collaborazione   con   gli  enti  locali,  nazionali,
internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di
favorire   lo   sviluppo   della  Scuola.  Propone  al  consiglio  di
amministrazione i nominativi dei direttori dei centri di spesa di cui
all'art. 31, non preposti alla direzione delle divisioni istituite ai
sensi dell'art. 25. Esercita tutte le altre attribuzioni demandategli
dalla legge, dallo statuto e dalle altre fonti interne.
    8.  Per  i  casi di assenza o impedimento, il presidente designa,
tra  i  componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  un  proprio
sostituto.
                              Art. 24.
                              Direttore
    1. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto fra i professori di
prima  fascia,  a  tempo pieno, ordinari o straordinari. L'elettorato
attivo   spetta   ai   professori  di  prima  e  seconda  fascia,  ai
rappresentanti   dei   ricercatori,   degli   allievi  dei  corsi  di
perfezionamento  o  dottorato  di ricerca, degli allievi dei corsi di
laurea  specialistica, degli allievi ordinari interni di II livello e
degli  allievi  ordinari  interni di I livello in senato accademico e
nei  consigli  delle  classi  accademiche. L'elettorato attivo spetta
altresi'   ai   rappresentanti   degli   allievi   dei  corsi  master
universitari  di  I  e  di  II  livello  nei  consigli  delle  classi
accademiche,      a      tre     rappresentanti     del     personale
tecnico-amministrativo   ed  al  membro  designato  dall'associazione
ex-allievi nel consiglio di amministrazione.
    2.   Il   direttore   e'   nominato   con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dura in carica tre
anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di due volte.
    3.   Il  direttore  convoca  e  presiede  il  senato  accademico,
curandone   l'esecuzione  delle  deliberazioni.  Propone  inoltre  al
consiglio di amministrazione i nominativi dei direttori dei centri di
spesa  di  cui  all'art.  31  preposti alla direzione delle divisioni
istituite  ai  sensi  dell'art.  25.  Emana  atti  amministrativi  ed
esercita  ogni  competenza  che gli sia attribuita dalla legge, dallo
statuto e dalle altre fonti interne.
    4.  In  caso di assenza o impedimento, il direttore e' sostituito
dal Preside con maggiore anzianita' di ruolo.
                              Art. 25.
                              Divisioni
    1.  Le  divisioni  sono strutture operative della Scuola deputate
alla  promozione  e  all'organizzazione  delle  attivita', secondo le
competenze   e  le  modalita'  di  esercizio  previste  nell'apposito
regolamento.  Esse  sono dotate di autonomia gestionale, finanziaria,
amministrativa  e  contabile,  secondo  le  modalita' stabilite nelle
fonti interne della Scuola.
    2.  Le divisioni sono istituite dal consiglio di amministrazione,
su proposta del senato accademico; esse sono centri di spesa ai sensi
dell'art. 31.
    3.  Il  direttore  designa,  per  la  durata  del  suo mandato, i
direttori  delle  divisioni,  scelti  tra  i professori a tempo pieno
della  Scuola  proponendoli  per  la  relativa nomina al consiglio di
amministrazione  ai  sensi dell'art. 24. Il direttore della divisione
ne coordina le attivita' ed e' responsabile della gestione.
                              Art. 26.
                          Senato accademico
    1.  Il  senato accademico e' organo di programmazione, sviluppo e
governo  della  didattica  e  della  ricerca della Scuola. Vigila sul
funzionamento  complessivo  dell'istituzione  ed  esercita  tutte  le
attribuzioni   che   gli   sono  demandate  dalle  norme  concernenti
l'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne.
    2.  Il  senato,  nel  predisporre  il  programma triennale di cui
all'art. 5, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo
nel campo didattico e della ricerca anche ai fini della redazione dei
bilanci annuali di previsione.
    3. Il senato inoltre:
      a) coordina le attivita' delle due classi accademiche;
      b) da' impulso alle attivita' delle divisioni;
      c) programma  annualmente,  ai  fini  della predisposizione del
bilancio  di  previsione,  il  numero  dei posti di allievo ordinario
interno,  di  laurea specialistica, di perfezionamento e di dottorato
di ricerca da mettere a concorso;
      d) delibera   in   merito   all'istituzione,   modificazione  e
disattivazione  di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca,
di  laurea  specialistica e di corsi master universitari di I e di II
livello;
      e) approva e modifica le fonti interne di propria competenza;
      f) puo' proporre al consiglio di amministrazione la discussione
di argomenti ritenuti di interesse della Scuola;
      g) esercita la competenza disciplinare.
      4.  Il senato accademico, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili  ed in linea con quanto previsto nel programma triennale,
e' altresi' competente in materia di:
      a)   chiamate   di   professori   di  ruolo  di  prima  fascia,
assegnazione a settori scientifico-disciplinari, messa a concorso o a
trasferimento dei posti relativi;
      b) chiamate   di   professori   di  ruolo  di  seconda  fascia,
assegnazione a settori scientifico-disciplinari, messa a concorso o a
trasferimento dei posti relativi;
      c) assegnazione  a settori scientifico-disciplinari di posti di
ricercatore
    5. Il senato accademico e' composto, in via ordinaria, da:
      a) il direttore;
      b) i presidi delle classi accademiche;
      c) i direttori delle divisioni;
      d) un rappresentante dei professori di prima fascia;
      e) un rappresentante dei professori di seconda fascia;
      f) un rappresentante dei ricercatori;
      g) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento
o dottorato di ricerca;
      h) un   rappresentante   degli  allievi  dei  corsi  di  laurea
specialistica e degli allievi dei corsi ordinari di II livello;
      i) un  rappresentante  degli  allievi  ordinari  interni  di  I
livello;
      j) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
    6.  I membri di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) e j) sono
eletti dalle rispettive categorie.
    7.  Il  senato  accademico dura in carica tre anni. E' presieduto
dal  direttore.  Le funzioni di segretario del senato sono svolte dal
direttore amministrativo.
    8.  Il  senato per le deliberazioni di cui al comma 4 e' composto
in via straordinaria: per le deliberazioni di cui alla lettera a) con
la partecipazione riservata a tutti i professori di prima fascia; per
le  deliberazioni  di  cui  alla  lettera  b)  con  la partecipazione
riservata  a  tutti i professori di prima e di seconda fascia; per le
deliberazioni  di cui alla lettera c) con la partecipazione riservata
a   tutti   i   professori  di  prima  e  di  seconda  fascia  ed  ai
rappresentanti dei ricercatori nei consigli delle classi accademiche.
    9.  Per  lo svolgimento delle attivita' istruttorie relative alle
chiamate  ed alle assegnazioni ai settori scientifico-disciplinari di
cui  al  comma  4,  lettere a), b) e c), il senato nella composizione
straordinaria  prevista  al  comma 8 puo', su proposta del direttore,
costituire  un  comitato  di  cinque  membri  composto  oltre che dal
direttore,  che  lo  presiede, da quattro professori di prima fascia,
anche esterni, due per ogni classe accademica.
    10.  Allo scopo di realizzare una piu' ampia partecipazione ed il
migliore  coordinamento  delle  attivita', il senato, su proposta dei
presidi,  puo'  riunirsi  in  seduta allargata ai membri dei consigli
delle  classi accademiche competenti a deliberare sulle materie poste
all'ordine del giorno.
    11.  Il senato puo' delegare ai consigli delle classi accademiche
l'adozione    di    provvedimenti   su   oggetti   definiti,   previa
determinazione  di  principi  e  criteri direttivi, e soltanto per un
periodo di tempo definito.
    12.  Il  senato,  su proposta del direttore, puo' indire riunioni
per  discutere  particolari  temi  estendendo  la  partecipazione  ai
soggetti interessati.
    13.  Per  la  trattazione di temi di comune interesse, il senato,
nella  composizione ristretta al direttore ed ai presidi delle classi
accademiche   puo'  integrarsi  con  la  partecipazione  del  rettore
dell'Universita'  di  Pisa  e dei presidi delle facolta' dello stesso
ateneo  operanti nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art.
2.
    14.  L'ordine del giorno del senato accademico cosi' integrato e'
definito   dal   direttore   della   scuola,   sentito   il   rettore
dell'Universita' di Pisa.
    15.  Il  senato  accademico,  per  lo  svolgimento  delle proprie
funzioni,  puo'  chiedere  al  presidente di partecipare alle proprie
sedute.
                              Art. 27.
                    Consiglio di amministrazione
    1.   Il  consiglio  e'  organo  di  programmazione,  indirizzo  e
controllo  della  Scuola  nella  gestione amministrativa finanziaria,
economica  e  patrimoniale ed esercita ogni altra competenza prevista
dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne.
    2. A tal fine, il consiglio di amministrazione:
      a) approva il programma triennale e le sue revisioni annuali di
cui all'art. 5;
      b) viene  informato  dal  presidente, coadiuvato dal direttore,
sull'attivita' e sul funzionamento della Scuola;
      c) esamina l'esito degli atti di programmazione e di indirizzo,
la  gestione  della  scuola  e  lo  stato  di attuazione del bilancio
preventivo;
      d) approva  il  bilancio di previsione, avvalendosi delle linee
di sviluppo elaborate dal senato accademico, il conto consuntivo e il
bilancio sociale;
      e) determina  le  azioni  necessarie  per la valorizzazione dei
prodotti della ricerca della Scuola all'esterno;
      f)  approva  le  fonti  interne di sua competenza e le relative
modifiche;
      g) determina  la  misura  di eventuali indennita' relative alla
partecipazione agli organi di governo della Scuola;
      h)  su  proposta  del  senato accademico delibera di attribuire
indennita'   di   carica,  in  relazione  ad  esigenze  definite  con
riferimento  a  particolari  posizioni,  a  favore  di  soggetti  che
svolgano  compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti
alle funzioni;
      i) su  proposta  del  senato  accademico determina le eventuali
incentivazioni  da  attribuire  al  personale  docente impegnato, con
particolari responsabilita', nella gestione di progetti di ricerca di
rilevante    interesse   nazionale   e   internazionale   e/o   nella
progettazione  e  nello  svolgimento di corsi di alta formazione e di
formazione continua;
      j) puo',  nell'interesse  della  Scuola  e  sentito  il  senato
accademico,  concedere  ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla
osta, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modifiche,  a  svolgere  incarichi o ad assumere
cariche  in  enti  pubblici  o  privati  funzionali  allo sviluppo di
progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significato per
le attivita' della Scuola;
      k) nomina i direttori dei centri di spesa di cui all'art. 31;
      l)  delibera  sulle  questioni  che  il  presidente  decida  di
sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;
      m) esercita  ogni  altra competenza prevista dalla legge, dallo
statuto e dalle fonti interne.
    3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
      a) il presidente;
      b) il direttore;
      c) il direttore amministrativo;
      d) un   dirigente   generale   del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
      e) un  dirigente  generale  del Ministero dell'economia e delle
finanze;
      f) un dirigente della regione Toscana;
      g) un   membro  designato  dall'associazione  ex-allievi  della
Scuola, tra i suoi membri;
      h) due consiglieri cooptati dal consiglio di amministrazione su
proposta   del   presidente   tra  persone  che  abbiano  particolare
competenza in materia di gestione amministrativa.
    4.  Possono  inoltre  far parte del consiglio di amministrazione,
fino  ad  un  massimo di due membri, soggetti privati e enti pubblici
che   si  impegnino  a  contribuire,  secondo  criteri  definiti  dal
consiglio  di  amministrazione, d'intesa con il senato accademico, al
bilancio della Scuola con l'erogazione di fondi non finalizzati.
    5.  I  membri  di  cui alle lettere d), e) ed f) del comma 3 sono
scelti  tra  i dirigenti delle rispettive amministrazioni. Il mancato
perfezionamento  della relativa nomina, nonche' della designazione di
cui  alla  lettera  g),  non  condiziona la regolare costituzione del
consiglio di amministrazione.
    6.  Il  consiglio  di amministrazione dura in carica tre anni. E'
presieduto  dal presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal
direttore amministrativo.
    7. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi
per  audioconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente, o,
in  sua  assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del
numero  legale  per  la  costituzione  della  seduta,  identificando,
personalmente  ed  in  modo  certo, tutti i partecipanti collegati in
audioconferenza  o  videoconferenza,  e assicurarsi che gli strumenti
audiovisivi  consentano  agli  stessi,  in tempo reale, di seguire la
discussione  ed  intervenire  nella  trattazione  degli argomenti. La
riunione  si  considera  tenuta  nel  luogo  in  cui debbono trovarsi
contemporaneamente  sia  il  presidente, o chi lo sostituisce, che il
segretario.
    8.  Su  invito del presidente possono partecipare al consiglio di
amministrazione,  a titolo consultivo e per specifici argomenti posti
all'ordine  del  giorno,  i  direttori  dei centri di spesa nonche' i
responsabili di attivita' operative.
                              Art. 28.
                               Presidi
    1.  I  presidi  sono  eletti  per  la  durata  di un triennio dai
rispettivi  consigli  delle  classi  accademiche  fra i professori di
prima  fascia a tempo pieno ordinari e straordinari appartenenti alla
classe accademica.
    2.  I  presidi,  nominati  con  decreto  del direttore, durano in
carica  tre  anni e non possono essere rieletti consecutivamente piu'
di due volte.
    3.  I presidi sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento
delle  attivita' didattiche e tutoriali, esercitando le funzioni loro
attribuite  dall'ordinamento  universitario,  dallo  statuto  e dalle
fonti  interne  e  dando  attuazione alle delibere dei consigli delle
classi accademiche.
    4. I presidi riportano al senato accademico le indicazioni emerse
nei consigli delle classi accademiche.
                              Art. 29.
                  Consigli delle classi accademiche
    1. I consigli delle classi accademiche sono composti da:
      a) il preside;
      b) i professori di prima e di seconda fascia;
      c) un   rappresentante   dei   ricercatori   per  ogni  settore
scientifico-disciplinare;
      d) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento
e  di dottorato di ricerca per ogni settore scientifico-disciplinare,
di cui all'art. 2;
      e)  un  rappresentante degli allievi dei corsi ordinari interni
di  II livello  per  ogni  settore  scientifico-disciplinare  di  cui
all'art. 2;
      f)   un  rappresentante  degli  allievi  dei  corsi  di  laurea
specialistica e degli allievi ordinari interni di II livello per ogni
settore scientifico-disciplinare, di cui all'art. 2;
      g) un   rappresentante   degli   allievi   dei   corsi   master
universitari di I e di II livello afferenti alle classi.
    2.  I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g), sono eletti
dalle rispettive categorie.
    3. I membri di cui alle lettere d), e), f) e g), durano in carica
un  anno, i membri di cui alla lettera c) un triennio, salvo esigenze
di rinnovo anticipato delle cariche.
    4. All'inizio dell'anno accademico il consiglio di ciascuna delle
due classi accademiche si riunisce in seduta allargata ai ricercatori
delle  classi  accademiche per approvare il programma delle attivita'
didattiche  e  tutoriali,  secondo  gli indirizzi definiti dal senato
accademico e dai consigli delle classi accademiche.
    5.   Su   invito   del  preside  possono  partecipare,  con  voto
consultivo,  al consiglio della classe accademica di scienze sociali,
i collaboratori ed esperti linguistici.
    6.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte dal professore piu'
giovane in ruolo.
    7.  I  consigli  delle classi accademiche coordinano le attivita'
didattiche   e   di   ricerca  dei  settori  scientifico-disciplinari
afferenti alla classe accademica. In particolare:
      a) propongono    al   senato   accademico   l'istituzione,   la
modificazione  e  la  disattivazione  di corsi di perfezionamento, di
dottorato  di  ricerca,  di  laurea  specialistica  e di corsi master
universitari di I e di II livello;
      b) propongono  al  senato  accademico  i  bandi di concorso per
l'assegnazione  dei  posti di allievo interno ordinario, dei corsi di
laurea specialistica e dei corsi di perfezionamento e di dottorato di
ricerca di cui agli articoli 41, 42, 43.
    8.  Esercitano  anche  le attribuzioni previste dalle norme per i
consigli delle facolta' universitarie, entro i limiti stabiliti dallo
statuto.
                              Art. 30.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  Il collegio dei revisori dei conti e' un organo cui spetta il
controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile
della Scuola.
    2.  Il  collegio  e'  composto  da  tre  membri  effettivi  e due
supplenti  scelti di norma tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili.  I  componenti del collegio sono proposti dal presidente e
nominati   con   suo   decreto   su  designazione  del  consiglio  di
amministrazione.  Essi durano in carica tre anni e non possono essere
riconfermati  consecutivamente  piu' di due volte. I revisori restano
in  carica  fino  al  30 giugno del terzo anno successivo a quello di
nomina.
    3.  I  compiti  e le modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti  dal  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza e la
contabilita'.
                              Titolo IV
           STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI GESTIONE
                              Art. 31.
                           Centri di spesa
    1.  Le  attivita'  didattiche  e  scientifiche  della Scuola sono
supportate   dalle   divisioni  istituite  e  disciplinate  ai  sensi
dell'art. 25.
    2. Il consiglio di amministrazione puo' istituire altresi' unita'
organizzative  di  servizio,  anche  a  carattere  temporaneo, per lo
sviluppo  e  la  gestione  di  progetti  o  attivita' preventivamente
individuate  e definite, facendo ricorso se del caso all'istituto del
funzionario    ordinatore,   dotandole   di   autonomia   gestionale,
amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 16.
    3.  Il  consiglio di amministrazione al momento della istituzione
determina  il  grado di autonomia di tali centri di spesa secondo due
distinte categorie:
      a) centri  di  spesa  di  tipo A con autonomia finanziaria e di
bilancio;
      b) centri di spesa di tipo B con autonomia di spesa nell'ambito
del bilancio della Scuola.
                              Art. 32.
                         Classi accademiche
    1.  La  Scuola  si  articola,  ai sensi dell'art. 2, nella classe
accademica  di  scienze  sociali e nella classe accademica di scienze
sperimentali.
    2.  Afferiscono  alla  classe  accademica  di  scienze  sociali i
professori  e  i  ricercatori  in servizio alla Scuola, inquadrati ai
sensi   della   legge   19   novembre   1990,   n.  341,  in  settori
scientifico-disciplinari,  appanenenti  ad  uno dei seguenti settori:
scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche.
    3.  Afferiscono  alla classe accademica di scienze sperimentali i
professori  e  i  ricercatori  in  servizio alla Scuola inquadrati ai
sensi   della   legge   19 novembre   1990,   n.   341,   in  settori
scientifico-disciplinari  appartenenti  ad  uno dei seguenti settori:
ingegneria  industriale e dell'informazione; scienze agrarie; scienze
mediche.
    4. Afferiscono alle classi accademiche, in ragione dei rispettivi
settori  scientifico-disciplinari  e  relativamente alle questioni di
loro   interesse,   gli   allievi,  i  professori  a  contratto  e  i
«visitatori».
    5.   Afferiscono  alla  classe  accademica  di  scienze  sociali,
relativamente  alle  questioni  di loro interesse, i collaboratori ed
esperti linguistici.
    6.  Il  senato accademico delibera l'afferenza dei docenti ad una
delle  due classi accademiche nel caso di inquadramenti diversi dalla
normale    articolazione    o    di    inquadramenti    in    settori
scientifico-disciplinari non appartenenti ad uno dei settori presenti
nell'ordinamento della Scuola.
                              Art. 33.
                   Centri e laboratori di ricerca
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del senato
accademico,  puo'  istituire  centri  e  laboratori  per  favorire lo
sviluppo  di  settori  di  particolare  rilevanza.  All'attivita' dei
centri  e  laboratori  partecipano professori, ricercatori, tecnici e
allievi  della  Scuola  e  possono  essere aggregati soggetti esterni
interessati alle attivita' svolte.
    2.  La  direzione  dei  centri  e  dei laboratori e' affidata dal
senato  accademico,  su  proposta  del  direttore, ad un coordinatore
scelto fra esperti del settore.
                              Titolo V
                  ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
                              Art. 34.
         Corsi integrativi per gli allievi interni ordinari
    1.  I corsi ordinari di I livello, di cui all'art. 6, lettera a),
hanno  la  stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea o a ciclo
unico, dell'Universita' di Pisa.
    2. I corsi ordinari di II livello, di cui all'art. 6, lettera b),
hanno   la   stessa   durata   dei  corrispondenti  corsi  di  laurea
specialistica   attivati  dalle  universita'  presso  le  quali  sono
iscritti gli allevi dei corsi ordinari stessi.
    3.   Il   regolamento   didattico   di   Ateneo   disciplina   la
programmazione  degli  impegni  didattici  degli  allievi  al fine di
assicurare  l'alto  livello  dei  loro studi con riferimento ai corsi
seguiti  presso  l'Universita'  di  Pisa  ed alle attivita' formative
interne della Scuola.
                              Art. 35.
                    Corsi di laurea specialistica
    1.  I corsi di laurea specialistica, istituiti su convenzione con
altre  universita' nazionali, anche in collaborazione con universita'
straniere,  hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello
avanzato  per  l'esercizio  di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
    2.  Il  regolamento  didattico  dei corsi di studio disciplina il
loro ordinamento, prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione
degli  insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello
delle  attivita'  formative  e  del  processo  di apprendimento degli
allievi.
    3.  Nell'atto  convenzionale  da  stipulare  con altri atenei per
l'istituzione  e  la conduzione di corsi di laurea specialistica sono
definite   le   modalita'   procedurali  e  attuative  necessarie  ad
assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.
                              Art. 36.
      Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca
    1.  I corsi di perfezionamento ed i corsi di dottorato di ricerca
di cui all'art. 6, lettere d) ed e), hanno durata non inferiore a tre
anni.
    2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione
scientifico-didattica  degli  stessi, il passaggio degli allievi agli
anni  successivi  e le modalita' di ammissione alla discussione della
tesi.
                              Art. 37.
                         Master universitari
    1.  I  master  universitari di primo e secondo livello, di durata
non   superiore   a   due   anni,  sono  finalizzati  a  fornire  una
specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per
il mercato del lavoro qualificato.
    2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione
di  base  dei corsi e degli stages, i requisiti per l'ammissione e le
condizioni per il conseguimento del titolo.
    3.  Per  compiti  di  supporto  alle  attivita'  didattiche  e di
tutorato  puo'  essere  attivata la figura del tutor da ricoprire con
profili   di   particolare   qualificazione   tecnico-scientifica   e
professionale.
                              Art. 38.
                      Altri corsi di formazione
    1.  La  Scuola puo' istituire altri corsi di alta formazione e di
formazione  continua,  di  varia  durata, anche in collaborazione con
universita'  italiane  e  straniere  e/o  altri  soggetti  pubblici o
privati, che ne assicurino la copertura delle spese.
                              Art. 39.
                             T i t o l i
    1.  La  Scuola rilascia il titolo di licenza agli allievi interni
ordinari  che  abbiano  seguito  i  corsi  integrativi di I livello e
superato   l'esame   di   licenza   entro  sei  mesi  dalla  data  di
conseguimento della laurea.
    2.  La  Scuola  rilascia  il titolo di licenza specialistica agli
allievi  interni  ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di
II  livello e superato l'esame di licenza specialistica entro un anno
dalla data di conseguimento della laurea specialistica.
    3.  La  Scuola  rilascia la laurea specialistica agli allievi che
abbiano  compiuto  il  relativo  corso di studi, istituito al proprio
interno ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.
    4.  La  Scuola rilascia il titolo di perfezionamento agli allievi
che  abbiano  compiuto  il  relativo  corso di studi di durata almeno
triennale  e  superato  l'esame  consistente nella discussione di una
tesi di perfezionamento.
    5.  La  Scuola  rilascia  il  titolo di dottorato di ricerca agli
allievi  che  abbiano  compiuto il relativo corso di studi e superato
l'esame consistente nella discussione di una tesi di dottorato.
    6.  La Scuola rilascia il master universitario di primo o secondo
livello  agli  allievi  che abbiano compiuto con profitto il relativo
corso di studi.
    7. Il rilascio degli altri diplomi e attestati previsti dall'art.
6   del   presente   statuto,  e'  disciplinato  da  regolamento,  in
conformita' alla legislazione vigente.
                              Art. 40.
            Titolo di perfezionamento a candidati esterni
    1.  Su  parere favorevole di tre studiosi della materia designati
dal direttore, il senato accademico puo' ammettere in via eccezionale
a   sostenere   l'esame   per   il   conferimento   del   titolo   di
perfezionamento, laureati italiani o stranieri i quali, ancorche' non
allievi  della  Scuola,  abbiano  dimostrato,  per  studi  compiuti e
pubblicazioni fatte, notevoli capacita' scientifiche nella disciplina
nella quale chiedono il titolo di perfezionamento stesso.
                              Titolo V
                               ALLIEVI
                              Art. 41.
                Allievi interni ordinari della Scuola
    1.  Sono  allievi  interni ordinari della Scuola gli allievi che,
essendo  risultati  vincitori di un posto interno nei concorsi di cui
all'art.  7, sono ammessi e frequentano i corsi integrativi di I e di
II livello e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento
didattico di Ateneo.
    2.  In  attuazione  dell'art.  6,  lettere a) e b) dello statuto,
entro   il  mese  di  marzo,  il  senato  accademico,  verificata  la
consistenza  delle  risorse  finanziarie  inserite  nel  bilancio  di
previsione   della   Scuola,   approva   i   bandi  di  concorso  per
l'assegnazione  dei  posti  di  allievo  interno ordinario per l'anno
accademico successivo, proposti dalle classi accademiche.
    3.   La   Scuola   garantisce   di  norma  agli  allievi  interni
l'accoglienza nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture
collegiali esterne, secondo quanto previsto all'art. 46.
                              Art. 42.
              Allievi dei corsi di laurea specialistica
    1. Sono allievi dei corsi di laurea specialistica istituiti dalla
Scuola,  ai  sensi  dell'art.  6,  lettera c), gli allievi che avendo
superato  le  prove  previste  nel  relativo  bando  di concorso sono
iscritti   e   frequentano  i  corsi  di  insegnamento  previsti  nel
regolamento didattico dei corsi di studi.
    2. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,
puo'   deliberare  di  mettere  a  disposizione  posti  in  strutture
collegiali  o  di  assegnare  indennita'  di  alloggio  agli  allievi
suddetti,  secondo criteri e modalita' da stabilire, anche allo scopo
di  favorire  la  mobilita'  degli  stessi  tra le sedi universitarie
convenzionate che hanno istituito i corsi.
                              Art. 43.
Allievi  dei  corsi  di  perfezionamento  e dei corsi di dottorato di
                               ricerca
    1.  Sono  allievi  dei  corsi  di  perfezionamento e dei corsi di
dottorato di ricerca gli allievi che, essendo risultati vincitori nel
relativo concorso, sono iscritti e frequentano gli specifici corsi di
insegnamento.
    2.  Il senato accademico, verificata la consistenza delle risorse
finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva
i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo dei corsi
di  perfezionamento  e  di dottorato di ricerca per l'anno accademico
successivo, proposti dalle classi accademiche.
                              Art. 44.
                          Allievi aggregati
    1.  Il  senato  accademico,  su  proposta della classe accademica
competente,  puo'  attribuire,  previa  valutazione  dei requisiti di
merito,  la  qualifica  di  allievo  aggregato a studenti iscritti ad
universita'   nazionali   o  straniere  che  intendono  iscriversi  e
frequentare corsi impartiti nella Scuola.
    2.  Agli allievi aggregati possono essere rilasciati attestati di
frequenza  o  crediti  didattici,  secondo  modalita'  stabilite  nei
regolamenti didattici.
                              Art. 45.
                         Obblighi didattici
    1.   Il  regolamento  didattico  di  ateneo  stabilisce  obblighi
didattici  e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello
degli studi compiuti dagli allievi.
    2.  Gli  allievi  interni  ordinari  di  I  e  II  livello devono
riportare,   negli   esami   universitari  sostenuti  durante  l'anno
accademico,  o in altra forma di verifica del profitto, una media non
inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio
non  inferiore  a  ventiquattro  trentesimi,  tranne casi eccezionali
stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
    3.  Il  mancato  adempimento degli obblighi didattici comporta la
decadenza dal posto di allievi.
                              Art. 46.
                         Diritto allo studio
    1.  La  Scuola  riconosce  un ruolo fondamentale all'istituto del
«tutorato»,  disciplinato  con regolamento in conformita' all'art. 13
della  legge  19 novembre  1990,  n.  341, al fine di consentire agli
allievi  la  massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla
ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire
il  loro  inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola puo'
anche  conferire  borse  per  lo svolgimento di periodi di formazione
presso   enti  o  istituzioni,  pubbliche  o  private,  in  Italia  o
all'estero.
    2.  La  Scuola  garantisce  di  norma l'accoglienza degli allievi
ordinari  interni  nelle  proprie  strutture  collegiali  o  mediante
strutture  collegiali esterne, secondo le norme regolamentari interne
che  disciplinano,  tra  l'altro, i presupposti e le modalita' per la
fruizione  dell'alloggio  e del vitto gratuiti nonche' l'accesso alle
strutture   di  servizio.  Su  proposta  del  senato  accademico,  il
consiglio  di  amministrazione  stabilisce  annualmente il contributo
didattico  per  gli  allievi  ordinari  interni  nonche' contributi a
favore degli stessi fino al termine previsto per il conseguimento del
titolo rilasciato dalla Scuola.
    3.  La  Scuola  promuove,  in conformita' all'art. 13 della legge
2 dicembre  1991,  n.  390,  la collaborazione a tempo parziale degli
allievi alla gestione di attivita' connesse ai servizi resi.
    4.  I  sussidi  di  cui al presente articolo sono soggetti a fini
fiscali  alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate
dalle universita' e dalle regioni.
                              Art. 47.
             Attivita' culturali, sportive e ricreative
    1.   La  Scuola  promuove  le  attivita'  culturali,  sportive  e
ricreative  degli  allievi,  i  quali  possono dar vita anche a forme
associative che il senato accademico puo' riconoscere.
                              Art. 48.
                       Assemblea degli allievi
    1. Gli allievi dei corsi di laurea e di laurea specialistica, dei
corsi  di  perfezionamento  e  dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca
costituiscono  l'assemblea  degli  allievi. L'assemblea degli allievi
puo' essere convocata per una sola delle sue componenti.
    2.  Il  funzionamento  dell'assemblea  e'  stabilito con apposito
regolamento.
                             Titolo VII
                     ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
                              Art. 49.
                      Organizzazione e organico
    1.  L'organizzazione  funzionale e amministrativa della Scuola e'
definita  con  delibera  del  consiglio di amministrazione in sede di
programmazione triennale, sentito il senato accademico.
    2.  Su proposta del direttore amministrativo alle strutture viene
assegnato  il  personale  tecnico-amministrativo  necessario  al loro
regolare  funzionamento  in  coerenza  con  l'organico  definito  nel
programma triennale di cui all'art. 5.
                              Art. 50.
                      Direzione amministrativa
    1.  La  direzione  amministrativa  e'  competente  in  materia di
organizzazione  e  funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici
di  interesse generale della Scuola. Alla direzione amministrativa e'
preposto il direttore amministrativo della Scuola che e' responsabile
delle  relative attivita'. Inoltre, in attuazione delle direttive del
consiglio di amministrazione, del senato accademico, del presidente e
del  direttore della Scuola, adottate ai sensi degli articoli 22, 23,
24,  26 e 27, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei
confronti   dei   servizi   amministrativi   generali  della  Scuola,
coadiuvando  altresi'  il  presidente  e il direttore nell'attuazione
delle   deliberazioni   degli   organi   accademici,   il   direttore
amministrativo,  con  atto  scritto  e motivato, puo' delegare alcune
delle  competenze  comprese  nelle  proprie funzioni a dipendenti che
ricoprano  le  posizioni  funzionali  piu' elevate. Non si applica in
ogni caso l'art. 2103 del codice civile.
    2.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito dal
consiglio  di  amministrazione su proposta del presidente, sentito il
direttore,  ad  un dirigente della Scuola, di altra universita', o di
altra   amministrazione  pubblica,  ovvero  anche  ad  estranei  alle
amministrazioni pubbliche.
    3.  L'incarico  e'  attribuito a tempo determinato per una durata
non  superiore a cinque anni e non inferiore a due anni e puo' essere
rinnovato.
                              Art. 51.
                        Nucleo di valutazione
    1.  La Scuola istituisce un «Nucleo di valutazione» per l'analisi
dell'efficienza  e  dell'efficacia  delle  proprie  strutture  e  del
rendimento  dell'attivita' svolta verificando con idonee modalita' il
corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della
ricerca  e  della  didattica,  l'imparzialita'  e  il  buon andamento
dell'azione amministrativa.
    2. Il nucleo di valutazione e' definito dal direttore, sentito il
presidente,  in  coerenza con la normativa vigente ed e' nominato con
suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato.
    3.  Ai  componenti  del suddetto organismo puo' essere attribuita
un'indennita' di carica.
    4.  Il  nucleo  opera  autonomamente  e  risponde direttamente al
direttore della Scuola.
    5.  La  Scuola  garantisce i mezzi necessari per il funzionamento
del  nucleo  nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie
per  l'espletamento  dei  propri  compiti,  con  la  possibilita'  di
istituire a supporto del nucleo stesso un'unita' organizzativa capace
di   migliorare   le   funzioni   di   programmazione   e   controllo
dell'attivita' gestionale.
                              Art. 52.
                       Incarichi dirigenziali
    1.  La direzione di strutture di livello dirigenziale puo' essere
affidata  per  una  sola unita', con contratto di diritto privato e a
tempo   determinato,   a   personale   di  particolare  e  comprovata
qualificazione professionale, che abbia svolto attivita' in organismi
ed  enti  pubblici  o  privati,  o  aziende  pubbliche e private, con
esperienza   acquisita   per   almeno   un  quinquennio  in  funzioni
dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare specializzazione
professionale,  culturale  e  scientifica desumibile dalla formazione
universitaria  e  post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o
da  concrete  esperienze  di  lavoro,  o proveniente da settori della
ricerca,  della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
delle professioni.
    Il  trattamento economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  e alla
specifica   qualificazione   professionale,   tenendo   conto   della
temporaneita'  del  rapporto  e  delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali.
                              Art. 53.
                Valorizzazione della professionalita'
    1.  La  Scuola  promuove e sostiene la crescita professionale del
personale  tecnico-amministrativo.  A  tal  fine promuove programmi e
organizza   corsi   interni   di   formazione,   specializzazione   e
aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.
    2.  Ai  fini  del  migliore  svolgimento dell'attivita' tecnica e
amministrativa,  per  l'attribuzione  degli  incarichi di funzione la
valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita',
merito, attitudine e capacita' professionali.
                              Art. 54.
     Istituzione di posti in organico con finanziamenti esterni
    1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,
puo'  istituire posti in organico di personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo   sulla  base  di  convenzioni  stipulate  con
organismi  pubblici  e  privati  che  devono prevedere l'entita' e la
durata dei finanziamenti utili all'istituzione dei posti.
                              Art. 55.
                 Professori a contratto e visitatori
    1.  La  Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e
privati,  nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, puo'
stipulare  contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato con
studiosi  italiani  e stranieri di alta qualificazione nella cultura,
nelle   professionalita'   e   nelle   attivita'  produttive  per  lo
svolgimento  di  attivita'  formative,  di  ricerca  e  di consulenza
scientifica.
    2.  La  Scuola,  in  regime  di  reciprocita',  tramite  apposite
convenzioni  con  le istituzioni interessate, puo' altresi' avvalersi
di  docenti  di istituzioni italiane, straniere o internazionali, con
la qualifica di professore visitatore.
                              Art. 56.
                   Ricercatori a tempo determinato
    1.  La  Scuola  puo'  istituire  posti  di  ricercatore  a  tempo
determinato,  equiparati,  ad  ogni  effetto giuridico, anche ai fini
dell'elettorato  attivo e passivo delle cariche previste nel presente
statuto,   alla   figura   di   ricercatore  universitario  di  ruolo
confermato, da attivare mediante contratti di diritto privato, per la
durata  di  almeno due anni rinnovabili fino ad una durata massima di
otto anni.
                             Titolo VIII
                     NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 57.
                        Modifiche di statuto
    1.  Le modifiche allo statuto sono proposte dal senato accademico
o  dal consiglio di amministrazione e sono adottate con deliberazione
conforme di entrambi gli organi nel medesimo testo.
                              Art. 58.
                          Entrata in vigore
    1.  Lo  statuto  entra  in vigore il trentesimo giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  con  immediata
efficacia  di  tutte le sue disposizioni che non richiedono di essere
applicate con ulteriori fonti interne.
    2.  Con  l'entrata  in  vigore  dello  statuto  cessano  di avere
efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.
                              Art. 59.
                         Altre disposizioni
    1.  Tutti  gli organi della Scuola in carica alla data di entrata
in  vigore  del  presente statuto restano in carica fino alla data di
scadenza  naturale  del mandato. Ai fini della loro rieleggibilita' o
riconferma,  secondo  quanto  previsto  dal presente statuto, vengono
computati i mandati gia' espletati.
    2.  Le  procedure  di  individuazione  delle  rappresentanze  per
l'elezione  del  presidente  sono  effettuate, in prima applicazione,
entro   sessanta   giorni  dalla  data  del  decreto  direttorale  di
emanazione  delle  modifiche statutarie. L'elezione per il presidente
deve  essere  effettuata entro i successivi trenta giorni; a tal fine
il  professore  ordinario  decano,  coadiuvato  dai due presidi delle
classi  accademiche, svolge le consultazioni e stabilisce la data per
la convocazione della riunione del collegio ai sensi dell'art. 23.
    3. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 23, commi 2 e
3, si svolgono, a regime, almeno sessanta giorni prima della scadenza
del mandato del presidente. Il professore ordinario decano convoca la
riunione del collegio per procedere all'elezione almeno trenta giorni
prima della scadenza dell'organo.
    4.  In  applicazione  dei  commi 2 e 3 e' eletto il candidato che
ottiene  i  due  terzi  dei  voti degli aventi diritto. Dopo la terza
votazione  viene  proclamato  eletto colui che ottiene la maggioranza
assoluta.
    5.  In  prima  applicazione,  ai  fini  dello  svolgimento  delle
elezioni   del   direttore  per  il  triennio  accademico  2004/2007,
l'elettorato  attivo  e'  esteso  anziche'  alle  rappresentanze  dei
ricercatori  e  degli  allievi nel senato accademico, di cui all'art.
24,  ai rappresentanti delle medesime categorie attualmente in carica
nel consiglio direttivo.
    6. In fase di costituzione del consiglio di amministrazione, tale
organo  e'  validamente  costituito  dai  membri  di cui all'art. 27,
comma 3,  lettere  a),  b)  e  c),  i quali provvederanno nella prima
seduta  a  cooptare  i  due membri di cui alla lettera h). Con questa
composizione il consiglio di amministrazione e' pienamente costituito
e puo' legittimamente deliberare anche con il mancato perfezionamento
delle  cariche  dei  membri  di  cui  alle  lettere  d),  e), f) e g)
dell'art. 27, comma 3.
    7.  Per  ragioni  di  semplicita',  la Scuola puo' utilizzare nei
rapporti  esterni  ed  interni  la  denominazione  abbreviata «Scuola
superiore Sant'Anna».
                              Art. 60.
                Strumenti di monitoraggio e verifica
                   del nuovo disegno organizzativo
    1.  Il  senato  ed  il  consiglio di amministrazione istituiscono
congiuntamente  un osservatorio, del quale fa parte un rappresentante
del personale tecnico-amministrativo, con il compito di effettuare il
monitoraggio   dell'innovativo   modello  di  governo  della  Scuola,
disciplinato al titolo III del presente statuto, al fine di valutarne
gli  effetti,  le  criticita'  e  le eventuali esigenze di interventi
migliorativi.
    2.   Dopo  tre  anni  accademici  dall'entrata  in  vigore  delle
modifiche statutarie che prevedono l'istituzione del presidente e del
consiglio  di  amministrazione, tale modello e' sottoposto a verifica
da  parte  della  Scuola,  d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.