Avvertenza:
    Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto da Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con  le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate  nel  decreto  trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a
concedere,   con   uno   o  piu'  decreti  dirigenziali  adottati  in
conformita'  alla  normativa  comunitaria e nel rispetto dei principi
contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004,
la  garanzia  dello  Stato  per  l'adempimento da parte di Alitalia -
Linee   aeree   italiane  S.p.a.  delle  obbligazioni  principali  ed
accessorie   dalla  stessa  assunte  in  relazione  a  finanziamenti,
contratti  da  Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva,
entro  il  31 ottobre  2004,  il  cui rimborso sara' effettuato entro
dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme
prestate   e  di  importo  in  linea  capitale  complessivamente  non
superiore  a  euro  400  milioni. La garanzia dello Stato restera' in
vigore  fino  alla  scadenza  del  predetto  termine  di rimborso. Le
modalita'  di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di
preventiva  escussione,  sono  stabilite  con  i  decreti  di  cui al
presente comma.
  2. I  crediti  dello  Stato  nei  confronti  di  Alitalia derivanti
dall'eventuale  escussione della garanzia concessa ai sensi del comma
1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo
soddisfacimento degli altri creditori della societa'.
  3.  Agli  eventuali  oneri derivanti dall'escussione della garanzia
concessa  ai  sensi  del  comma  1  si provvede ai sensi dell'art. 7,
secondo  comma,  numero  2),  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e
successive  modificazioni  (( con imputazione all'unita' previsionale
di  base  3.2.4.2  «garanzie  dello  Stato»,  iscritta nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  l'art.  7  della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              Riforma  di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio.
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
            Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».