Art. 2.
            Modalita' di conseguimento dell'agevolazione
  1. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato
che l'ammontare del reddito complessivo riportato sulla dichiarazione
dei redditi modello 703-3/2003 (importo indicato al rigo 6, diminuito
dell'importo  indicato  al  rigo 9), ovvero sul modello UNICO persone
fisiche  2003  (importo  indicato  al  rigo RN1, quadro RN, diminuito
dell'importo indicato al rigo RN4), ovvero, nei casi di esonero dalla
dichiarazione,  sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente
e  assimilati  (modello  CUD - sommatoria dei punti 1, 2 e 4) o sulle
altre  certificazioni  di  cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni,   sia   non   superiore  a  15.000  euro,
usufruiscono  dell'incentivo  all'atto dell'acquisto del PC presso un
qualsiasi  rivenditore che aderisce al Progetto. I soggetti esonerati
dalla  dichiarazione  dei  redditi  che  hanno  avuto  nel  2002 piu'
rapporti  di  lavoro,  ricevendo  per  ognuno di essi un modello CUD,
dovranno  verificare  l'ammontare  del reddito complessivo come somma
dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.
  2.  I  beneficiari  sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio
numero  di  codice  fiscale,  esibendo  la carta di identita' o altro
valido  documento  di  riconoscimento  ai  fini della identificazione
personale.
  3.  Coloro  i  quali  rientrano nella fattispecie di cui al comma 2
dell'art.  1,  per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto
prescritto   al   comma   2  del  presente  articolo,  dichiarano  al
rivenditore   di   essere   esonerati   dalla   presentazione   della
dichiarazione  dei redditi. Il rivenditore inserisce tale notizia nel
campo   appositamente   predisposto   sul   foglio   elettronico   di
prenotazione  vendita,  di  cui  all'art.  3,  comma 1, attendendo il
riscontro  in tempo reale per l'assenso alla vendita e la conseguente
registrazione.      Il      contribuente      sottoscrive     altresi
l'autocertificazione   relativa   alla   sua  posizione  di  esonero,
utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito di cui all'art. 3,
comma  1,  e  lo  consegna  al  rivenditore. Quest'ultimo provvede ad
inviare  per  via  telematica  o  per  telefax  le autocertificazioni
corredate  dalla  copia  del documento di riconoscimento ottenute dai
beneficiari  esonerati dalla dichiarazione. Il mancato adempimento di
tale  operazione  non  consente  la corresponsione al rivenditore del
rimborso,   da   parte   del  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.
  4.  L'incentivo  e'  costituito da una riduzione, pari ad euro 200,
del  prezzo  complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di
ogni eventuale sconto commerciale.