Art. 2. Modalita' di conseguimento dell'agevolazione 1. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato che l'ammontare del reddito complessivo riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2003 (importo indicato al rigo 6, diminuito dell'importo indicato al rigo 9), ovvero sul modello UNICO persone fisiche 2003 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito dell'importo indicato al rigo RN4), ovvero, nei casi di esonero dalla dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD - sommatoria dei punti 1, 2 e 4) o sulle altre certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sia non superiore a 15.000 euro, usufruiscono dell'incentivo all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto. I soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2002 piu' rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD, dovranno verificare l'ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto. 2. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero di codice fiscale, esibendo la carta di identita' o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale. 3. Coloro i quali rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1, per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, dichiarano al rivenditore di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il rivenditore inserisce tale notizia nel campo appositamente predisposto sul foglio elettronico di prenotazione vendita, di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la conseguente registrazione. Il contribuente sottoscrive altresi l'autocertificazione relativa alla sua posizione di esonero, utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e lo consegna al rivenditore. Quest'ultimo provvede ad inviare per via telematica o per telefax le autocertificazioni corredate dalla copia del documento di riconoscimento ottenute dai beneficiari esonerati dalla dichiarazione. Il mancato adempimento di tale operazione non consente la corresponsione al rivenditore del rimborso, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario. 4. L'incentivo e' costituito da una riduzione, pari ad euro 200, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.