Art. 4. Attivita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione 1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI-Societa' Generale d'Informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne: a) la predisposizione della banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale; b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione al riconoscimento della posizione comprovante l'iscrizione dell'attivita' commerciale alla Camera di commercio, nonche' all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto; c) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3. comma 5; d) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto; e) l'organizzazione e la gestione di un centralino automatico per informazioni sintetiche sul Progetto; f) l'apertura di una casella postale per la ricezione delle autocertificazioni raccolte dai rivenditori di cui all'art. 2, comma 3. 2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, inoltre: a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa; b) ad effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del Progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere.