Art. 4.
            Attivita' del Dipartimento per l'innovazione
     e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione
  1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita' stabilite
dal   presente  decreto,  il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, sentito
il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, della collaborazione a
titolo  oneroso  di SOGEI-Societa' Generale d'Informatica S.p.a. e di
Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:
    a) la  predisposizione  della  banca dati dei beneficiari in base
alla condizione reddituale;
    b)  la  realizzazione  delle  procedure informatizzate necessarie
all'assegnazione   al   riconoscimento  della  posizione  comprovante
l'iscrizione  dell'attivita'  commerciale  alla  Camera di commercio,
nonche' all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;
    c) il  rimborso  ai  rivenditori  dei  crediti  maturati ai sensi
dell'art. 3. comma 5;
    d) la   realizzazione  e  la  gestione  delle  sezioni  del  sito
necessarie allo svolgimento del Progetto;
    e) l'organizzazione e la gestione di un centralino automatico per
informazioni sintetiche sul Progetto;
    f) l'apertura  di  una  casella  postale  per  la ricezione delle
autocertificazioni  raccolte dai rivenditori di cui all'art. 2, comma
3.
  2.   Il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, inoltre:
    a) ad   attivare   un  piano  di  comunicazione  ed  informazione
finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
    b) ad  effettuare  il  controllo  sistematico  ed il monitoraggio
dell'andamento   del   Progetto,   in  relazione  agli  obiettivi  da
raggiungere.