Art. 7. Revoca del contributo 1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie revoca il contributo, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio. 2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Roma, 1° luglio 2004 Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro . 8, foglio n. 311