Art. 7.
                        Revoca del contributo
  1.  Qualora  risulti  che  la concessione dei contributi erogati ai
sensi  del  presente  decreto  e  stata  determinata da dichiarazioni
mendaci   o  false  attestazioni  anche  documentali  effettuate  dal
beneficiario  o  dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e
le  tecnologie revoca il contributo, previa contestazione, in esito a
un procedimento in contraddittorio.
  2.  La  revoca  dei  contributi  comporta  l'obbligo  di  riversare
all'erario,   entro  i  termini  fissati  dal  provvedimento  stesso,
l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie
di  operai  e  di  impiegati»,  oltre agli interessi corrispettivi al
tasso legale.
  3.  Ove  l'obbligato  non  ottemperi  al versamento entro i termini
fissati,  il  recupero  coattivo  dei contributi e degli accessori al
contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante
iscrizione  al  ruolo,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  e  del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione.
    Roma, 1° luglio 2004
                    Il Ministro per l'innovazione
                           e le tecnologie
                               Stanca
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro . 8, foglio n. 311