IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  60  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 122 del
27 maggio  1995,  concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visti  in  particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  il  decreto  interministeriale  27 novembre 1996, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  5 febbraio  1997,  che,  in
attuazione  del  citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce   i   requisiti   necessari   al  riconoscimento  ufficiale
dell'idoneita'   a   condurre   prove   di   campo  finalizzate  alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
  Vista  la  circolare  n.  2  del  29 gennaio 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  53 del 5 marzo 1997, con la quale sono state
impartite   le   istruzioni  per  la  compilazione  delle  schede  di
rilevazione  dei  dati  tecnici aziendali previsti dal citato decreto
interministeriale;
  Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato
istituito   il   comitato   consultivo   tecnico-scientifico   «prove
sperimentali  di  campo»  con  il  compito  di valutare le istanze di
riconoscimento di cui sopra;
  Vista  la  circolare  1° agosto  2000,  n.   7, del Ministero delle
politiche  agricole  e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  261  dell'8 novembre  2000, recante le modalita' di presentazione
della  domanda  di  iscrizione  di  esperti  nella lista nazionale di
ispettori  preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti
idonei  ad  effettuare  le  prove ufficiali per la produzione di dati
necessari  ai  fini  della registrazione dei prodotti fitosanitari di
cui  all'art.  4,  comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194;
  Visti  i  singoli provvedimenti ministeriali con i quali sono stati
riconosciute  le  ditte idonee a condurre le prove ufficiali di campo
con prodotti fitosanitari;
  Considerato  che  il  riconoscimento  concesso  con i provvedimenti
sopracitati  ha  validita'  per  tre  anni  a  far  data  dal  giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  degli stessi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
  Considerato   che   sono  in  fase  di  definizione  le  competenze
ministeriali  per  cio'  che concerne il riconoscimento relativo alle
prove di campo ambientali ed ecotossicologiche;
  Considerato  che  la  proroga  di  sei  mesi  dalla  validita'  del
riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di cui all'allegato I
concessa  con  decreto ministeriale n. 35695 del 2 gennaio 2004 e' in
corso di scadenza;
  Considerato  che  in  data  27 aprile  2004  il comitato consultivo
tecnico-scientifico  «Prove sperimentali di campo» ha espresso parere
favorevole alla concessione della proroga per le ditte in questione;
  Ritenuto,  pertanto,  in  attesa della definizione delle competenze
sopracitate,  di  dover  prorogare  di  ulteriori sei mesi il termine
della validita' del riconoscimento di cui sopra;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La validita' del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di
cui  all'allegato  I  con  i  provvedimenti  citati  in  premessa, e'
prorogata di sei mesi a decorrere dal 2 giugno 2004.
  Il  presente  decreto  sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 giugno 2004
                                         Il direttore generale: Abate