Art. 2. Scopo ed ambito di applicazione 1. In relazione alla disponibilita' di frequenze per le reti radio a larga banda punto-multipunto all'esito delle procedure effettuate ai sensi del bando, come riportato nelle tabelle A e B in calce all'allegato B alla delibera n. 55/04/CONS, il presente provvedimento disciplina le misure per il rilascio dei relativi diritti d'uso. 2. I diritti d'uso sono assegnati agli aggiudicatari dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 27 del codice, ed hanno una durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validita' delle licenze assegnate con le procedure di cui al bando. Il Ministero delle comunicazioni specifica le condizioni per la loro trasferibilita'. 3. I soggetti assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze sono tenuti a richiedere al Ministero, prima del rilascio dei diritti stessi, qualora non ne siano gia' in possesso, le idonee autorizzazioni per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 del codice. 4. Ai fini delle procedure di cui al presente provvedimento, rimangono invariati rispetto a quanto stabilito nelle delibere n. 822/00/CONS e n. 400/01/CONS e nelle procedure di cui al bando: a) le aree di estensione geografica; b) le tecnologie da utilizzare ed il tipo di servizi da offrire, in conformita' con quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; c) la dimensione dei blocchi di frequenza, per ciascuna delle bande a 26 e 28 GHz, e delle relative bande di guardia; d) gli obblighi di copertura, ivi inclusa la possibilita' di proroga dei termini degli obblighi stessi, di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS; e) le misure per favorire lo sviluppo della concorrenza; f) i requisiti soggettivi dei richiedenti; g) in generale tutte le previsioni, condizioni e gli obblighi non esplicitamente modificati dal presente provvedimento o dalla normativa vigente.