Art. 3. Presentazione delle domande per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze 1. Il Ministero delle comunicazioni dispone la pubblicazione di un avviso che evidenzi la disponibilita' dei blocchi di frequenza in banda 26 e 28 GHz all'esito delle procedure di gara effettuate a seguito del bando, e sollecita nello stesso la presentazione, a partire da una data fissata, delle domande di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disponibili da parte dei soggetti interessati. Il periodo di validita' dell'avviso e' di dodici mesi e la disponibilita' delle frequenze viene periodicamente aggiornata. 2. Ciascun soggetto, nella domanda di cui al comma 1, puo' richiedere in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna delle due bande di frequenza il rilascio di diritti d'uso per un solo blocco di frequenze alla volta, ove disponibili. Detto soggetto deve presentare una domanda distinta per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna banda di interesse. Le domande valide pervenute sono ordinate secondo la priorita' di arrivo, per banda ed area di estensione geografica. 3. Nella domanda di cui al comma 1 il richiedente puo' includere, in busta separata chiusa e sigillata, una offerta economica per il relativo blocco di frequenze costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il blocco di frequenze, secondo le modalita' fissate nell'avviso di cui al comma 1. 4. La partecipazione e' garantita da un apposito deposito cauzionale fissato dal Ministero. 5. Il Ministero pubblica sul proprio sito Web o con altra idonea modalita' l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo almeno l'area di estensione geografica e la banda ove il blocco e' richiesto, con l'esclusione dell'offerta economica. La pubblicazione dell'arrivo della prima domanda valida per ciascuna banda ed area di estensione geografica fa decorrere un «periodo finestra» di trenta giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica. Non sono accettate, fino all'assegnazione dei blocchi richiesti in una data banda ed area di estensione geografica, le domande pervenute oltre il periodo finestra per la relativa banda ed area di estensione geografica. L'aggiornamento e la pubblicita' sulla disponibilita' dei blocchi vengono effettuate dal Ministero con le precedenti modalita', consentendo l'eventuale apertura, a partire da date prefissate, di successivi periodi finestra per la stessa banda ed area geografica. 6. Nella medesima area di estensione geografica e nella medesima banda non possono presentare domande per l'assegnazione di blocchi di frequenza, nello stesso periodo finestra, soggetti che: a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro richiedente; b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro richiedente; c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro richiedente. 7. Ai fini del comma precedente il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997. 8. Nel caso in cui piu' soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 abbiano presentato domanda nella stessa area regionale, banda di frequenze e periodo finestra, si considera ammissibile solo la domanda pervenuta per prima. 9. Al termine delle procedure di assegnazione attivate dopo ciascun periodo finestra, qualora risultino ancora dei blocchi disponibili, come previsto al comma 5, tutti i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare ovvero ripresentare domanda di assegnazione dei diritti d'uso per tutte le aree regionali e le bande di interesse, durante il periodo di validita' dell'avviso di cui al comma 1.