Art. 3.
Presentazione  delle  domande per il rilascio dei diritti d'uso delle
                              frequenze

  1.  Il Ministero delle comunicazioni dispone la pubblicazione di un
avviso  che  evidenzi  la  disponibilita' dei blocchi di frequenza in
banda  26  e  28  GHz  all'esito delle procedure di gara effettuate a
seguito  del  bando,  e  sollecita  nello  stesso la presentazione, a
partire  da  una  data  fissata,  delle  domande  di assegnazione dei
diritti  d'uso  delle  frequenze  disponibili  da  parte dei soggetti
interessati.  Il periodo di validita' dell'avviso e' di dodici mesi e
la disponibilita' delle frequenze viene periodicamente aggiornata.
  2.  Ciascun  soggetto,  nella  domanda  di  cui  al  comma  1, puo'
richiedere  in  ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna
delle due bande di frequenza il rilascio di diritti d'uso per un solo
blocco  di frequenze alla volta, ove disponibili. Detto soggetto deve
presentare  una  domanda  distinta per ciascun blocco di frequenze in
ciascuna  area  di  estensione  geografica  e  per  ciascuna banda di
interesse.  Le  domande  valide  pervenute  sono  ordinate secondo la
priorita' di arrivo, per banda ed area di estensione geografica.
  3.  Nella  domanda di cui al comma 1 il richiedente puo' includere,
in  busta  separata  chiusa e sigillata, una offerta economica per il
relativo  blocco  di  frequenze  costituente  un rilancio rispetto al
valore  minimo di riserva fissato per il blocco di frequenze, secondo
le modalita' fissate nell'avviso di cui al comma 1.
  4.   La   partecipazione  e'  garantita  da  un  apposito  deposito
cauzionale fissato dal Ministero.
  5.  Il  Ministero  pubblica sul proprio sito Web o con altra idonea
modalita' l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo
almeno  l'area  di  estensione geografica e la banda ove il blocco e'
richiesto, con l'esclusione dell'offerta economica.
  La   pubblicazione  dell'arrivo  della  prima  domanda  valida  per
ciascuna  banda  ed  area  di  estensione  geografica fa decorrere un
«periodo  finestra»  di  trenta  giorni  solari in cui possono essere
presentate  altre  richieste  per la stessa banda ed area geografica.
Non  sono  accettate,  fino all'assegnazione dei blocchi richiesti in
una data banda ed area di estensione geografica, le domande pervenute
oltre il periodo finestra per la relativa banda ed area di estensione
geografica. L'aggiornamento e la pubblicita' sulla disponibilita' dei
blocchi vengono effettuate dal Ministero con le precedenti modalita',
consentendo  l'eventuale  apertura,  a partire da date prefissate, di
successivi periodi finestra per la stessa banda ed area geografica.
  6.  Nella  medesima  area di estensione geografica e nella medesima
banda non possono presentare domande per l'assegnazione di blocchi di
frequenza, nello stesso periodo finestra, soggetti che:
    a)    esercitino    controllo,   diretto   o   indiretto,   anche
congiuntamente, su un altro richiedente;
    b)  siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente,
anche congiuntamente, da parte di un altro richiedente;
    c)  siano  sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente,  da  parte  di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un altro richiedente.
  7.  Ai  fini  del comma precedente il controllo sussiste, anche con
riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  societa', nei casi previsti
dall'art.  2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice civile, e si
considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo
prova  contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della
legge n. 249/1997.
  8. Nel caso in cui piu' soggetti che si trovino nelle condizioni di
cui   al  comma  6  abbiano  presentato  domanda  nella  stessa  area
regionale,  banda  di  frequenze  e  periodo  finestra,  si considera
ammissibile solo la domanda pervenuta per prima.
  9. Al termine delle procedure di assegnazione attivate dopo ciascun
periodo  finestra,  qualora risultino ancora dei blocchi disponibili,
come  previsto al comma 5, tutti i soggetti in possesso dei requisiti
possono  presentare  ovvero  ripresentare domanda di assegnazione dei
diritti  d'uso  per  tutte le aree regionali e le bande di interesse,
durante il periodo di validita' dell'avviso di cui al comma 1.