Art. 4.
     Procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

  1.  Qualora  non  vi  siano  domande di assegnazione, per la stessa
banda  e la stessa area di estensione geografica, in numero superiore
alla  disponibilita',  il  Ministero  rilascia  i diritti d'uso delle
frequenze,  al  prezzo  di  riserva, a tutti i richiedenti, trascorso
ogni  periodo  finestra  attivato  per  ciascuna  area  di estensione
geografica  e  ciascuna  banda,  rispettando  l'ordinamento di arrivo
costituito.
  2.  Nel caso in cui, trascorso un periodo finestra, vi siano, nella
stessa  area di estensione geografica e banda di frequenze, richieste
pendenti   valide   ed   ammissibili   in   numero   superiore   alla
disponibilita',   il  rilascio  dei  diritti  d'uso  avviene  secondo
l'ordine  di  una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla
base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorita' esposto:
    a)  entita'  dell'offerta  economica  di  rilancio  per il blocco
richiesto,  di  cui  all'art. 3, comma 3; nel caso il richiedente non
abbia  presentato  detta  offerta  di rilancio essa si intende pari a
zero;
    b)  l'ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno
solare;
    c)  l'essere  un soggetto che non sia gia' licenziatario WLL, per
l'area di estensione geografica in considerazione.
  In caso di eventuale parita' fra due o piu' soggetti sulla base dei
criteri esposti l'ordine nella formazione della graduatoria e' deciso
mediante   sorteggio.  L'assegnazione,  per  ciascun  aggiudicatario,
avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto.
  3.  La  procedura  di  cui  al  comma  2  e' effettuata rispettando
l'ordine  temporale  dei  periodi  finestra  attivati, sulla base del
giorno  solare.  Nel  caso  in  cui nella stessa area regionale venga
aperto  nello stesso giorno un periodo finestra sia per la banda a 26
GHz  che  per  quella  a  28  GHz,  la procedura di cui al comma 2 e'
effettuata prima per la banda a 26 GHz e poi per quella a 28 GHz.