Art. 4. Procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze 1. Qualora non vi siano domande di assegnazione, per la stessa banda e la stessa area di estensione geografica, in numero superiore alla disponibilita', il Ministero rilascia i diritti d'uso delle frequenze, al prezzo di riserva, a tutti i richiedenti, trascorso ogni periodo finestra attivato per ciascuna area di estensione geografica e ciascuna banda, rispettando l'ordinamento di arrivo costituito. 2. Nel caso in cui, trascorso un periodo finestra, vi siano, nella stessa area di estensione geografica e banda di frequenze, richieste pendenti valide ed ammissibili in numero superiore alla disponibilita', il rilascio dei diritti d'uso avviene secondo l'ordine di una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorita' esposto: a) entita' dell'offerta economica di rilancio per il blocco richiesto, di cui all'art. 3, comma 3; nel caso il richiedente non abbia presentato detta offerta di rilancio essa si intende pari a zero; b) l'ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno solare; c) l'essere un soggetto che non sia gia' licenziatario WLL, per l'area di estensione geografica in considerazione. In caso di eventuale parita' fra due o piu' soggetti sulla base dei criteri esposti l'ordine nella formazione della graduatoria e' deciso mediante sorteggio. L'assegnazione, per ciascun aggiudicatario, avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto. 3. La procedura di cui al comma 2 e' effettuata rispettando l'ordine temporale dei periodi finestra attivati, sulla base del giorno solare. Nel caso in cui nella stessa area regionale venga aperto nello stesso giorno un periodo finestra sia per la banda a 26 GHz che per quella a 28 GHz, la procedura di cui al comma 2 e' effettuata prima per la banda a 26 GHz e poi per quella a 28 GHz.