Art. 5. Contributi 1. Il prezzo di riserva per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica viene fissato nell'avviso di cui all'art. 3, comma 1, ed e' almeno pari all'importo minimo previsto nel bando per le frequenze omologhe, eventualmente attualizzato sulla base del tasso che sara' indicato nel medesimo avviso, e proporzionato alla durata relativa dei diritti d'uso, sulla base del semestre solare. 2. Gli assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze ai sensi di quanto disposto dal presente provvedimento sono tenuti al pagamento dell'offerta aggiudicataria, pari al prezzo di riserva eventualmente maggiorato dal rilancio applicabile di cui all'art. 4, comma 2; l'offerta aggiudicataria costituisce il contributo per l'uso dello spettro ai sensi dell'art. 35 del codice. I detti assegnatari sono altresi' tenuti al pagamento degli altri contributi previsti dalla normativa vigente.