Art. 5.
                             Contributi

  1. Il prezzo di riserva per ciascun blocco di frequenze in ciascuna
area  di  estensione  geografica  viene  fissato  nell'avviso  di cui
all'art.  3,  comma  1, ed e' almeno pari all'importo minimo previsto
nel bando per le frequenze omologhe, eventualmente attualizzato sulla
base   del   tasso   che   sara'  indicato  nel  medesimo  avviso,  e
proporzionato  alla durata relativa dei diritti d'uso, sulla base del
semestre solare.
  2.  Gli  assegnatari  dei diritti d'uso delle frequenze ai sensi di
quanto  disposto  dal presente provvedimento sono tenuti al pagamento
dell'offerta  aggiudicataria, pari al prezzo di riserva eventualmente
maggiorato  dal  rilancio  applicabile  di  cui  all'art. 4, comma 2;
l'offerta  aggiudicataria  costituisce  il contributo per l'uso dello
spettro  ai  sensi  dell'art. 35 del codice. I detti assegnatari sono
altresi'  tenuti  al  pagamento degli altri contributi previsti dalla
normativa vigente.