Art. 12.
  Non  appena  ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati
di  cui  al  precedente  art.  11, avra' inizio il collocamento della
seconda  tranche  dei  certificati  per un importo massimo del 25 per
cento  dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1  del  presente
decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima
tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non
inferiore  al  «prezzo  di  esclusione».  Gli  «specialisti» potranno
partecipare  al  collocamento  supplementare inoltrando le domande di
sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 luglio 2004.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli 6  e 9 del presente decreto. La
richiesta  di  ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le
modalita'  di  cui all'art. 8 del presente decreto e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo
del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile   del  prestito  verranno  arrotondate  per  difetto;
qualora   vengano   avanzate   piu'   richieste,   verra'   presa  in
considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.