Art. 13.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime  tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui
all'art.  1  del  presente  decreto)  ed  il  totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al  collocamento  supplementare.  Le  richieste  saranno  soddisfatte
assegnando  prioritariamente  a  ciascuno «specialista» il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno  o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a
quelle  loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino alcuna
richiesta,   la   differenza   sara'  assegnata  agli  operatori  che
presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
  Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra'
redatto apposito verbale.