Art. 3.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto
legislativo   1° aprile  1996,  n.  239,  e  al  decreto  legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.