Art. 4.
  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione  il 31 luglio 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui
ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del
decreto  ministeriale  n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art.
16 del presente decreto.
  La  determinazione  della  quota  dello  scarto  di emissione sara'
effettuata  in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art. 13, primo
comma,  del  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in
premessa.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai tini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza tra il capitale
nominale  dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo  di  riferimento  rimane  quello di aggiudicazione della prima
«tranche» del prestito.