Art. 6.
  L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei
certificati  di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla Banca
d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati
dalle  norme  contenute  nell'appostita convenzione stipulata in data
10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la
Banca  d'Italia,  correlati  all'effettuazione  delle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
  A  rimoborso  delle  spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara'  riconosciuta  agli  operatori  una provvigione di collocamento
dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto,
in   relazione   all'impegno   di   non   applicare  alcun  onere  di
intermediaizone sulle sottoscrizioni della clientela.
  Detta  provvigione  verra'  corrisposta, per il tramite della Banca
d'Italia,  all'atto  del  versamento  presso la Sezione di Roma della
Tesoreria   provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei  titoli
sottoscritti.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
Tesoreria   provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei  titoli
sottoscritti.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
Tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo
2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5.) dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004.