Art. 6. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'appostita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi. A rimoborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediaizone sulle sottoscrizioni della clientela. Detta provvigione verra' corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti. L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.