Art. 7.
  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono
contenere   l'indicazione   dell'importo  dei  certificati  che  essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono  variare dell'importo
minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di
capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non
verranno prese in considerazione.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere superiore all'importo indicato
nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.