Art. 8.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  dell'art.  1  del presente decreto devono pervenire
entro  le  ore  11 del giorno 27 luglio 2004, esclusivamente mediante
trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca
d'Italia  tramite  Rete  nazionale  interbancaria,  con  le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
«Rete»  troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery»
previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.