(all. 1 - art. 1)
 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
            PERSONALI PER SCOPI STATISTICI E SCIENTIFICI

sottoscritta da:

- Conferenza dei rettori delle universita' italiane
- Associazione italiana di epidemiologia
- Associazione italiana di sociologia
- Consiglio italiano per le scienze sociali
- Societa' italiana degli economisti
- Societa' italiana di biometria
- Societa' italiana di demografia storica
- Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica
- Societa' italiana di statistica
- Societa' italiana di statistica medica ed epidemiologia clinica
- Associazione  tra  istituti  di  ricerche  di  mercato, sondaggi di
  opinione, ricerca sociale

PREAMBOLO

   I  sottoindicati  soggetti  pubblici  e  privati  sottoscrivono il
presente codice, adottato sulla base di quanto previsto dall'art. 106
del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  (di seguito denominato
"decreto"), sulla base delle seguenti premesse:
   1)  Le  disposizioni del presente codice di deontologia e di buona
condotta  sono  volte  ad  assicurare l'equilibrio tra i diritti e le
liberta'  fondamentali  della persona, in particolare il diritto alla
protezione  dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le
esigenze   della   statistica  e  della  ricerca  scientifica,  quali
risultano  dal principio della liberta' di ricerca costituzionalmente
garantito,   presupposto  per  lo  sviluppo  della  scienza,  per  il
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  degli  individui e per la
crescita di una societa' democratica;
   2)  i ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito di
universita',  enti  ed  istituti  di ricerca e societa' scientifiche,
conformano  al  presente  codice  ogni  fase  dei trattamenti di dati
personali    effettuati    a    fini    statistici   o   scientifici,
indipendentemente dalla sottoscrizione del codice stesso da parte dei
rispettivi enti e societa' scientifiche;
   3)  nell'applicazione  del presente codice, i soggetti che ne sono
destinatari  osservano i principi contenuti nella Convenzione europea
per   la   salvaguardia   dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali  del  1950,  ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848,
nella  direttiva  95/46/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio
dell'Unione  europea, nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n.
R(83)10 adottata il 23 settembre del 1983 e n. R(97)18 adottata il 30
settembre   1997,   nonche'   nelle   altre   disposizioni  normative
comunitarie   e  internazionali  relative  al  trattamento  dei  dati
personali  a fini statistici e scientifici. Essi operano nel rispetto
dei  principi  di  pertinenza  e  di  non  eccedenza, intesa come non
ridondanza del trattamento progettato rispetto agli scopi perseguiti,
avuto  riguardo ai dati disponibili ed ai trattamenti gia' effettuati
dallo stesso titolare;
   4)  per  quanto non disciplinato nel presente codice, si applicano
le   disposizioni   previste  dalla  normativa  in  materia  di  dati
personali,  anche  in  relazione  alla  natura pubblica o privata del
soggetto  titolare  del  trattamento  (artt.  18  e  s. e 23 e s. del
decreto).  In  particolare,  i  dati  personali  trattati  per  scopi
statistici  o  scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni  o  provvedimenti  relativamente  all'interessato,  ne' per
trattamenti di dati per scopi di altra natura;
   5)  per  trattamento  per  scopi  statistici  si intende qualsiasi
trattamento  effettuato  per le finalita' di indagine statistica o di
produzione   di  risultati  statistici,  anche  a  mezzo  di  sistemi
informativi statistici (art. 4 del decreto);
   6)  per  trattamento  per  scopi  scientifici si intende qualsiasi
trattamento  effettuato  per  le  finalita'  di  studio e di indagine
sistematica  finalizzata  allo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in uno specifico settore (art. 4 del decreto);
   7)  gli  enti  e  i  soggetti  che  applicano  il  presente codice
osservano  il principio di imparzialita' e di non discriminazione nei
confronti  degli  altri  soggetti  che  trattano  i  dati  per  scopi
statistici o scientifici.
   La   sottoscrizione  del  presente  codice  e'  effettuata  avendo
riguardo, in particolare, alla rilevanza di tale principio in materia
di   comunicazione   per  scopi  statistici  o  scientifici  di  dati
depositati  in  archivi pubblici o che sono stati trattati sulla base
di finanziamenti pubblici;
   8)  il  decreto  e  il  presente  codice  non si applicano ai dati
anonimi;
   9)  ai  trattamenti finalizzati alla realizzazione di attivita' di
informazione commerciale e di comunicazione commerciale, nonche' alle
correlate ricerche di mercato si applicano le disposizioni dei codici
di  deontologia e di buona condotta previsti dagli articoli 118 e 140
del decreto.

                               Capo I
             AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

                               Art. 1
                             Definizioni

   1.  Ai  fini  del  presente  codice  si  applicano  le definizioni
elencate nell'art. 4 del decreto con le seguenti integrazioni:

a) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento
   di   dati  personali  per  quantificare  aspetti  di  un  fenomeno
   collettivo;
b) "unita'   statistica",   l'entita'  alla  quale  sono  riferiti  o
   riferibili i dati trattati;
c) "dato  identificativo  indiretto",  un  insieme  di  modalita'  di
   caratteri  associati o associabili ad una unita' statistica che ne
   consente   l'identificazione   con   l'uso   di  tempi  e  risorse
   ragionevoli, secondo i principi di cui all'art. 4;
d) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri,
   di  tipo  qualitativo  o  quantitativo, oggetto di una rilevazione
   statistica  che  faccia  riferimento  ad  informazioni presenti in
   pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da
   chiunque;
e) "istituto  o ente di ricerca", un organismo pubblico o privato per
   il  quale  la  finalita'  di  statistica  o di ricerca scientifica
   risulta   dagli   scopi   dell'istituzione   e  la  cui  attivita'
   scientifica e' documentabile;
f) "societa' scientifica", un'associazione che raccoglie gli studiosi
   di  un  ambito disciplinare, ivi comprese le relative associazioni
   professionali.

   2.   Salvo  quando  diversamente  specificato,  il  riferimento  a
trattamenti  per  scopi  statistici  si intende comprensivo anche dei
trattamenti per scopi scientifici.
                               Art. 2
                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente  codice  si  applica  all'insieme dei trattamenti
effettuati  per  scopi  statistici e scientifici - conformemente agli
standard  metodologici  del  pertinente settore disciplinare-, di cui
sono  titolari  universita',  altri  enti  o  istituti  di  ricerca e
societa' scientifiche, nonche' ricercatori che operano nell'ambito di
dette universita', enti, istituti di ricerca e soci di dette societa'
scientifiche.
   2.  Il  presente  codice  non  si applica ai trattamenti per scopi
statistici  e  scientifici  connessi  con  attivita'  di tutela della
salute   svolte  da  esercenti  professioni  sanitarie  od  organismi
sanitari,   ovvero   con   attivita'   comparabili   in   termini  di
significativa  ricaduta  personalizzata sull'interessato, che restano
regolati dalle pertinenti disposizioni.
                               Art. 3
                     Presupposti dei trattamenti

   1.  La  ricerca  e'  effettuata  sulla base di un progetto redatto
conformemente  agli  standard  metodologici  del  pertinente  settore
disciplinare,  anche  al  fine  di documentare che il trattamento sia
effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici.
   2. Il progetto di ricerca di cui al comma 1, inoltre:

a) specifica le misure da adottare nel trattamento di dati personali,
   al  fine  di  garantire  il  rispetto del presente codice, nonche'
   della normativa in materia di protezione dei dati personali;
b) individua gli eventuali responsabili del trattamento;
c) contiene   una   dichiarazione   di  impegno  a  conformarsi  alle
   disposizioni   del   presente  codice  sottoscritta  dai  soggetti
   coinvolti.  Un'analoga  dichiarazione  e'  sottoscritta  anche dai
   soggetti - ricercatori, responsabili e incaricati del trattamento-
   che  fossero  coinvolti  nel prosieguo della ricerca, e conservata
   conformemente a quanto previsto al comma 3.

   3. Il titolare deposita il progetto presso l'universita' o ente di
ricerca  o  societa'  scientifica  cui afferisce, la quale ne cura la
conservazione,  in  forma  riservata  (essendo  la  consultazione del
progetto  possibile ai soli fini dell'applicazione della normativa in
materia  di  dati  personali),  per  cinque  anni  dalla  conclusione
programmata della ricerca.
   4. Nel trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, i
soggetti coinvolti osservano le regole di riservatezza e di sicurezza
cui  sono  tenuti  gli esercenti le professioni sanitarie o regole di
riservatezza e sicurezza comparabili.

                               Art. 4
                 Identificabilita' dell'interessato

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

a) un  interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di
   mezzi   ragionevoli,   e'   possibile   stabilire  un'associazione
   significativamente  probabile  tra la combinazione delle modalita'
   delle  variabili  relative  ad  una  unita'  statistica  e  i dati
   identificativi della medesima;
b) i   mezzi   ragionevolmente   utilizzabili   per  identificare  un
   interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:

- risorse economiche;
- risorse di tempo;
- archivi  nominativi  o  altre fonti di informazione contenenti dati
  identificativi  congiuntamente  ad  un sottoinsieme delle variabili
  oggetto di comunicazione o diffusione;
- archivi,   anche   non   nominativi,   che   forniscano   ulteriori
  informazioni oltre quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
- risorse   hardware   e  software  per  effettuare  le  elaborazioni
  necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto
  identificato,  tenendo  anche conto delle effettive possibilita' di
  pervenire  in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai
  sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
- conoscenza  delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
  correzione  e  protezione statistica adottate per la produzione dei
  dati;

c) in  caso  di  comunicazione  e  di  diffusione, l'interessato puo'
   ritenersi  non identificabile se il rischio di identificazione, in
   termini  di  probabilita'  di  identificare  l'interessato  stesso
   tenendo  conto  dei  dati  comunicati  o  diffusi,  e' tale da far
   ritenere   sproporzionati  i  mezzi  eventualmente  necessari  per
   procedere  all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo
   di lesione dei diritti degli interessati che puo' derivarne, avuto
   altresi' riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre.

                               Art. 5
      Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

   1.   Ai   fini  della  comunicazione  e  diffusione  di  dati,  la
valutazione  del  rischio di identificazione tiene conto dei seguenti
criteri:

a) si  considerano  dati  aggregati le combinazioni di modalita' alle
   quali  e'  associata  una  frequenza  non  inferiore  a una soglia
   prestabilita,  ovvero  un'intensita' data dalla sintesi dei valori
   assunti  da  un  numero  di  unita' statistiche pari alla suddetta
   soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
b) nel  valutare  il  valore  della  soglia  si deve tenere conto del
   livello di riservatezza delle informazioni;
c) i  risultati  statistici  relativi  a sole variabili pubbliche non
   sono soggette alla regola della soglia;
d) la  regola  della  soglia  puo'  non  essere  osservata qualora il
   risultato      statistico     non     consenta     ragionevolmente
   l'identificazione di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di
   rilevazione e alla natura delle variabili associate;
e) i  risultati  statistici relativi a una stessa popolazione possono
   essere  diffusi  in  modo che non siano possibili collegamenti tra
   loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili
   eventuali identificazioni;
f) si  presume adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui
   tutte  le  unita'  statistiche  di  una  popolazione presentano la
   medesima modalita' di una variabile.

                               Capo II
               INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE


                               Art. 6
                             Informativa

   1.  Nella  raccolta  di dati per uno scopo statistico, nell'ambito
delle  informazioni  di  cui all'art. 13 del decreto e' rappresentata
all'interessato  l'eventualita'  che  i dati personali possono essere
conservati  e  trattati per altri scopi statistici o scientifici, per
quanto   noto  adeguatamente  specificati  anche  con  riguardo  alle
categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.
   2.  Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa
alla  persona  presso  la  quale  i  dati  sono  raccolti puo' essere
differita  per  la  parte  riguardante  le  specifiche finalita' e le
modalita'  del  trattamento  cui  sono destinati i dati, qualora cio'
risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine
-  in  relazione  all'argomento  o  alla  natura  della stessa - e il
trattamento  non  riguardi dati sensibili o giudiziari. In tali casi,
l'informativa  all'interessato  e'  completata  non  appena cessano i
motivi  che  ne  avevano  ritardato la comunicazione, a meno che cio'
risulti  irragionevole  o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato.  Il  soggetto  responsabile  della  ricerca redige un
documento - successivamente conservato per tre anni dalla conclusione
della  raccolta  e reso disponibile agli interessati che esercitano i
diritti  di  cui  all'art.  7  del  decreto-, in cui sono indicate le
specifiche  motivazioni  per  le  quali  si  e' ritenuto di differire
l'informativa,   la   parte  di  informativa  differita,  nonche'  le
modalita'  seguite  per  informare gli interessati quando sono venuti
meno  i  motivi  che  avevano giustificato il differimento, ovvero le
ragioni portate per il mancato completamento dell' informativa.
   3.   Quando,   con   riferimento   a   parametri  scientificamente
attendibili,  gli  obiettivi  dell'indagine,  la natura dei dati e le
circostanze  della raccolta sono tali da consentire ad un soggetto di
rispondere  in  nome  e  per  conto di un altro in quanto familiare o
convivente,  l'informativa  all'interessato  puo'  essere data per il
tramite del soggetto rispondente, purche' il trattamento non riguardi
dati sensibili o giudiziari.
   4. Quando i dati sono raccolti presso terzi, ovvero il trattamento
effettuato  per scopi statistici o scientifici riguarda dati raccolti
per  altri  scopi, e l'informativa comporta uno sforzo sproporzionato
rispetto al diritto tutelato, il titolare adotta forme di pubblicita'
con le seguenti modalita':

- per   trattamenti   riguardanti   insiemi   numerosi   di  soggetti
  distribuiti  sull'intero territorio nazionale, inserzione su almeno
  un  quotidiano  di larga diffusione nazionale o annuncio presso un'
  emittente radiotelevisiva a diffusione nazionale;
- per   trattamenti   riguardanti   insiemi   numerosi   di  soggetti
  distribuiti  su un'area regionale (o provinciale), inserzione su un
  quotidiano di larga diffusione regionale (o provinciale) o annuncio
  presso  un'emittente  radiotelevisiva  a  diffusione  regionale  (o
  provinciale);
- per  trattamenti  riguardanti  insiemi  di  specifiche categorie di
  soggetti,  identificate da particolari caratteristiche demografiche
  e/o da particolari condizioni formative o occupazionali o analoghe,
  inserzione  in  strumenti  informativi  di cui gli interessati sono
  normalmente destinatari.

   Della   modalita'   di   pubblicita'  adottata,  il  titolare  da'
preventiva informazione al Garante.
   5.  Qualora  il  titolare  ritenga  di  non utilizzare le forme di
pubblicita'  di  cui al comma 4, anche in considerazione della natura
dei  dati  raccolti  o  delle modalita' del trattamento, ovvero degli
oneri  che comportano rispetto al tipo di ricerca svolta, il titolare
medesimo  puo'  individuare idonee forme di pubblicita' da comunicare
preventivamente  al Garante, il quale puo', in ogni caso, prescrivere
eventuali misure ed accorgimenti.

                               Art. 7
                              Consenso

   1.  Il  trattamento per scopi statistici o scientifici puo' essere
effettuato  da un soggetto privato senza il consenso dell'interessato
qualora  non  riguardi dati sensibili o giudiziari e l'informativa ai
sensi  dell'art.  13  del  decreto, nella parte riguardante la natura
obbligatoria  o meno del conferimento dei dati, evidenzi in dettaglio
e   specificamente  le  ragioni  per  le  quali  il  conferimento  e'
facoltativo.

                               Art. 8
                 Comunicazione e diffusione dei dati

   1. E' consentito diffondere anche mediante pubblicazione risultati
statistici  soltanto  in forma aggregata ovvero secondo modalita' che
non  rendano  identificabili  gli  interessati  neppure  tramite dati
identificativi  indiretti, salvo che la diffusione riguardi variabili
pubbliche.
   2.  I  dati personali trattati per un determinato scopo statistico
possono   essere   comunicati,   privi   di  dati  identificativi,  a
un'universita'  o  istituto  o ente di ricerca o a un ricercatore per
altri  scopi  statistici  chiaramente  determinati per iscritto nella
richiesta  dei  dati.  Il  soggetto  richiedente,  nel predisporre il
pertinente progetto di ricerca ai sensi dell'art. 3, si impegna a non
effettuare  trattamenti  per  fini  diversi  da quelli indicati nella
richiesta  e  a  non  comunicare ulteriormente i dati a terzi; allega
inoltre  al  progetto  copia  della  richiesta  di  comunicazione. Il
soggetto  richiesto, titolare del trattamento originario, deposita la
richiesta   di   comunicazione   e   il   connesso   progetto  presso
l'universita' o ente di ricerca o societa' scientifica cui afferisce,
la  quale  ne  cura  la conservazione, in forma riservata, per cinque
anni dalla conclusione programmata della ricerca.
   3.  Nel  caso  in cui il richiedente dichiari che non e' possibile
conseguire  altrimenti  il risultato statistico di interesse, dandone
espressa motivazione nella richiesta di cui al procedente comma 2, e'
consentita   anche  la  comunicazione  dei  dati  identificativi.  Il
soggetto  richiesto,  valutata  la  motivazione,  fornisce i dati nel
rispetto  del  principio di pertinenza e di stretta necessita'. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 9.
   4.  Le  disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alla
comunicazione,  e  al  conseguente trasferimento anche temporaneo, di
dati  personali  a  universita'  o  istituti  o  enti  di  ricerca  o
ricercatori  residenti  in un Paese appartenente all'Unione europea o
il  cui  ordinamento  assicuri  comunque  un  livello di tutela delle
persone adeguato.
   5.  Quando  il  trattamento  per  un  determinato scopo statistico
comporta  il  trasferimento anche temporaneo dei dati personali in un
Paese,  non  appartenente  all'Unione europea, il cui ordinamento non
assicura   un   livello   di   tutela   delle  persone  adeguato,  il
trasferimento  e'  consentito  sulla  base  di garanzie per i diritti
dell'interessato  comparabili  a quelle del presente codice, prestate
dall'ente  o  dal ricercatore destinatario del trasferimento medesimo
tramite  un  contratto  redatto secondo una tipologia autorizzata dal
Garante  ai sensi dell'art. 40 del decreto, anche su proposta di enti
e societa' scientifiche.

                               Art. 9
             Trattamento dei dati sensibili o giudiziari

   1.  I  dati sensibili o giudiziari trattati per scopi statistici e
scientifici devono essere di regola in forma anonima.
   2.   Quando  gli  scopi  statistici  e  scientifici,  legittimi  e
specifici, del trattamento di dati sensibili o giudiziari non possono
essere  raggiunti  senza  l'identificazione  anche  temporanea  degli
interessati,  il  titolare  adotta  specifiche  misure  per mantenere
separati  i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo
cio' risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche
del  trattamento  o  richieda  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato.
   3.  Quando  i  dati  di  cui al comma 1 sono contenuti in elenchi,
registri o banche dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e  la  natura  dei  dati  trattati,  li  rendono  temporaneamente non
intelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di
identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
   4.  I  soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, aventi natura privata
possono  trattare  dati  sensibili per scopi statistici e scientifici
quando:

a) l'interessato  ha  espresso  liberamente il proprio consenso sulla
   base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il  consenso  e'  manifestato per iscritto. Quando la raccolta dei
   dati  sensibili  e'  effettuata  con  modalita' - quali interviste
   telefoniche  o  assistite  da  elaboratore  o simili - che rendono
   particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il
   consenso, purche' esplicito, puo' essere documentato per iscritto.
   In    tal    caso,   la   documentazione   dell'informativa   resa
   all'interessato  e  dell'acquisizione  del  relativo  consenso  e'
   conservata dal titolare del trattamento per tre anni;
c) il  trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, a
   seguito di specifica richiesta ai sensi dell'art. 26, comma 1, del
   decreto ovvero sulla base di un'autorizzazione generale relativa a
   determinate  categorie di titolari o di trattamenti, rilasciata ai
   sensi  dell'art.  40  del  decreto,  anche  su  proposta di enti e
   societa' scientifiche.

   5.  Il trattamento di dati giudiziari da parte dei soggetti di cui
all'art.  2, comma 1, aventi natura privata e' consentito soltanto se
autorizzato  da  espressa  disposizione  di legge o provvedimento del
Garante emanato ai sensi dell'art. 27 del decreto.
   6.  I  soggetti  cui  all'art.  2, comma 1, aventi natura pubblica
possono trattare dati sensibili o giudiziari:

a) per  scopi  scientifici,  nel  rispetto  dell'art. 22 del decreto,
   qualora provvedano con atto di natura regolamentare ad individuare
   e  rendere  pubblici  i  tipi di dati e di operazioni strettamente
   pertinenti e necessarie in relazione alle finalita' perseguite nei
   singoli  casi,  aggiornando  tale  individuazione  periodicamente,
   secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 2 e 4, del decreto;
b) per  scopi  statistici,  nel  rispetto  dell'art.  22 del decreto,
   qualora  siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 20, commi
   2, 3 e 4 del decreto medesimo.

                               Art. 10
                            Dati genetici

   1.  Il  trattamento di dati genetici e' consentito nei soli casi e
modi  previsti  da  apposita  autorizzazione  del  Garante  ai  sensi
dell'art. 90 del decreto.

                               Art. 11
    Disposizioni particolari per la ricerca medica, biomedica ed
                           epidemiologica

   1.  La  ricerca  medica, biomedica ed epidemiologica e' sottoposta
all'applicazione  del  presente  codice nei limiti di cui all'art. 2,
comma 2.
   2.  La  ricerca  di  cui  al  comma 1 si svolge nel rispetto degli
orientamenti  e  delle  disposizioni  internazionali e comunitarie in
materia,   quali   la  Convenzione  sui  diritti  dell'uomo  e  sulla
biomedicina del 4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n.
145,  la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)5 adottata il
13  febbraio  1997  relativa  alla  protezione dei dati sanitari e la
dichiarazione  di  Helsinki  dell'Associazione  medica  mondiale  sui
principi per la ricerca che coinvolge soggetti umani.
   3.  Nella  ricerca di cui al comma 1, l'informativa mette in grado
gli  interessati  di distinguere le attivita' di ricerca da quelle di
tutela della salute.
   4.  Nel  manifestare  il  proprio consenso ad un'indagine medica o
epidemiologica,  all'interessato  e' richiesto di dichiarare se vuole
conoscere  o  meno  eventuali  scoperte  inattese  che emergano a suo
carico  durante  la  ricerca.  In  caso  positivo,  l'interessato  e'
informato  secondo  quanto previsto dall'art. 84 del decreto. Quando,
per  i  motivi  di  cui  al  successivo comma 5, il consenso non puo'
essere    richiesto,    tali    eventi   sono   comunque   comunicati
all'interessato   nel  rispetto  dell'art.  84  del  decreto  qualora
rivestano  un'importanza  rilevante  per la tutela della salute dello
stesso.
   5.  Nella  ricerca di cui al comma 1, il consenso dell'interessato
non  e'  necessario  quando, ai sensi dell'art. 110 del decreto, sono
soddisfatti i seguenti requisiti:

a) non   e'   possibile  informare  l'interessato  per  motivi  etici
   (ignoranza  dell'interessato sulla propria condizione), ovvero per
   motivi  metodologici  (necessita' di non comunicare al soggetto le
   ipotesi  dello  studio o la sua posizione di elezione), ovvero per
   motivi di impossibilita' organizzativa;
b) il  programma  di  ricerca  e'  stato  oggetto  di motivato parere
   favorevole del competente comitato etico;
c) il   trattamento  e'  autorizzato  dal  Garante,  anche  ai  sensi
   dell'art.  40  del  decreto  anche  su proposta di enti e societa'
   scientifiche pertinenti.

                               Art. 12
                       Attivita' di controllo

   1.  Le  universita',  gli  altri  istituti  o enti di ricerca e le
societa'   scientifiche  conservano  la  documentazione  relativa  ai
progetti  di  ricerca  presentati  e  agli  impegni  sottoscritti dai
ricercatori ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 8, comma 2
del presente codice.
   2. Gli enti di cui al comma 1:

a) assicurano  la  diffusione  e  il rispetto del presente codice fra
   tutti  coloro  che, all'interno o all'esterno dell'organizzazione,
   sono  in  qualunque  forma  coinvolti  nel  trattamento  dei  dati
   personali  realizzato  nell'ambito delle ricerche, anche adottando
   opportune misure sulla base dei propri statuti e regolamenti;
b) segnalano  al  Garante  le  violazioni del codice di cui vengono a
   conoscenza.

                              Capo III
                   SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA


                               Art. 13
                          Raccolta dei dati

   1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 1, pongono specifica
attenzione  nella  selezione  del personale incaricato della raccolta
dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita' di
rilevazione,  in  modo da garantire il rispetto del presente codice e
la tutela dei diritti degli interessati.
   2.   Il  personale  incaricato  della  raccolta  si  attiene  alle
disposizioni   contenute   nel  presente  codice  e  alle  istruzioni
ricevute. In particolare:

a) rende  nota  la  propria  identita',  la  propria  funzione  e  le
   finalita'    della    raccolta,    anche    attraverso    adeguata
   documentazione;
b) fornisce  le  informazioni  di  cui  all'art.  13  del  decreto ed
   all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento che
   consenta   all'interessato   di  rispondere  in  modo  adeguato  e
   consapevole,  evitando comportamenti che possano configurarsi come
   artifici ed indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attivita'
   di rilevazione di dati personali per conto di piu' titolari, salvo
   espressa autorizzazione;
d) provvede  tempestivamente  alla  correzione  degli  errori e delle
   inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura   una   particolare  diligenza  nella  raccolta  di  dati
   sensibili o giudiziari.

                               Art. 14
                       Conservazione dei dati

   1. I dati personali possono essere conservati per scopi statistici
o scientifici anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento
degli  scopi  per  i  quali  sono  stati  raccolti  o successivamente
trattati,  in  conformita'  all'art.  99 del decreto. In tali casi, i
dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino
necessari per:

a) indagini continue e longitudinali;
b) indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
c) definizione  di  disegni  campionari  e  selezione  di  unita'  di
   rilevazione;
d) costituzione  di  archivi  delle  unita'  statistiche e di sistemi
   informativi;
e) altri   casi  in  cui  cio'  risulti  essenziale  e  adeguatamente
   documentato per le finalita' perseguite.

   2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  i  dati identificativi sono
conservati  separatamente  da ogni altro dato, in modo da consentirne
differenti  livelli  di  accesso,  salvo  cio' risulti impossibile in
ragione  delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.

                               Art. 15
                         Misure di sicurezza

   1.  Nell'adottare le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi di
cui  agli  artt.  31 e seguenti del decreto e al disciplinare tecnico
contenuto  nel  relativo  Allegato  B), i titolari dei trattamenti di
dati  per  scopi statistici curano anche i livelli di accesso ai dati
personali  con  riferimento  alla  natura  dei  dati  stessi  ed alle
funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

                               Art. 16
               Esercizio dei diritti dell'interessato

   1.  In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
in  riferimento  a  dati trattati per scopi statistici e scientifici,
l'interessato  puo'  accedere  agli  archivi  che  lo  riguardano per
chiederne  l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che
tale  operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del
trattamento   o   comporti   un   impiego   di  mezzi  manifestamente
sproporzionato.
   2.  Qualora tali modifiche non producano effetti significativi sui
risultati  statistici  connessi  al  trattamento, il responsabile del
trattamento  provvede  ad  annotare, in appositi spazi o registri, le
modifiche   richieste   dall'interessato,   senza   variare   i  dati
originariamente immessi nell'archivio.

                               Art. 17
                         Regole di condotta

   1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, per motivi
di  lavoro  e  ricerca,  abbiano  legittimo accesso ai dati personali
trattati  per  scopi  statistici e scientifici, conformano il proprio
comportamento anche alle seguenti disposizioni:

a) i  dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi
   definiti nel progetto di ricerca di cui all'art. 3;
b) i  dati  personali devono essere conservati in modo da evitarne la
   dispersione,  la  sottrazione  e  ogni altro uso non conforme alla
   legge e alle istruzioni ricevute;
c) i  dati  personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui
   si   venga   a   conoscenza   in   occasione   dello   svolgimento
   dell'attivita'  statistica  o di attivita' ad essa strumentali non
   possono  essere  diffusi,  ne' altrimenti utilizzati per interessi
   privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto e' oggetto di adeguata documentazione;
e) le  conoscenze  professionali  in  materia  di protezione dei dati
   personali   sono   adeguate   costantemente  all'evoluzione  delle
   metodologie e delle tecniche;
f) la  comunicazione  e  la  diffusione dei risultati statistici sono
   favorite,  in  relazione alle esigenze conoscitive della comunita'
   scientifica   e   dell'opinione   pubblica,   nel  rispetto  della
   disciplina sulla protezione dei dati personali;
g) i  comportamenti  non conformi alle regole di condotta dettate dal
   presente codice sono immediatamente segnalati al responsabile o al
   titolare del trattamento.

                               Art. 18
                             Adeguamento

   1. La corrispondenza delle disposizioni del codice alla normativa,
anche   di   carattere   internazionale,  introdotta  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali  trattati  a fini di statistica e di
ricerca scientifica e' verificata nel tempo anche su segnalazione dei
soggetti  che  lo  hanno sottoscritto. Cio' ai fini dell'introduzione
nel   codice   medesimo   delle  modifiche  necessarie  al  fine  del
coordinamento   con  dette  fonti,  ovvero,  qualora  tali  modifiche
incidano  in  maniera  apprezzabile  sulla  disciplina  del  presente
codice,  del  pronunciamento di un nuovo codice ai sensi dell'art. 12
del decreto.

                               Art. 19
                          Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1 ottobre 2004.