(all. 1 - art. 1)
                  RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Schema   di  decreto  concernente  la  determinazione  degli  importi
dell'indennita'  «onnicomprensiva»,  di  cui  all'art. 20 della legge
26 marzo  2001,  n.  128,  da  corrispondere al personale delle Forze
armate   impiegato   nell'ambito  dei  programmi  di  sorveglianza  e
controllo degli obiettivi fissi d'interesse pubblico.

    Lo  schema  di  decreto  in  titolo  concerne  la  determinazione
dell'indennita'   onnicomprensiva   da   corrispondere  al  personale
militare  utilizzato,  ai  sensi  dell'art. 18 della legge n. 128 del
2001,  in  occasione  di specifiche ed eccezionali esigenze di tutela
della  sicurezza  pubblica,  al  fine  di consentire che il personale
delle  Forze di polizia non venga distolto dal preminente impiego nei
compiti di diretto contrasto della criminalita'.
    Tale supporto, in particolare, si e' reso necessario all'indomani
dei  noti eventi terroristici dell'11 settembre 2001, circostanza per
la quale il Governo ha autorizzato un iniziale concorso con l'impiego
di  un  contingente  massimo di 4.000 militari (operazione denominata
«Domino»)  per  la  durata  di  sei  mesi (decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 12 ottobre 2001 e decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 8 novembre 2001), allo scopo di garantire la
sicurezza di obiettivi sensibili nazionali, quali:
      le  aree  esterne  a  basi,  installazioni  e  caserme NATO e/o
U.S.A.;
      i centri di trasmissioni e comunicazioni;
      gli impianti di erogazione di servizi di pubblica utilita';
      le  aree  esterne ed eventualmente interne, di porti, aeroporti
ed impianti ferroviari.
    A  tal  fine, le forze sono state fornite dall'Esercito e messe a
disposizione dei prefetti delle diverse province interessate, secondo
aliquote  di  personale  alle  dipendenze  dei  rispettivi comandanti
militari    per   l'impiego   tecnico-operativo   facente   capo   ai
corrispondenti questori locali.
    Successivamente,  la  missione e' stata rinnovata senza soluzione
di  continuita'  e  con  cadenza  semestrale, prevedendo l'impiego di
contingenti  di  personale  variabili  in  funzione  delle momentanee
esigenze  di  sorveglianza  e  controllo  (decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data  20 marzo  2002,  24 ottobre 2002,
19 marzo 2003, 5 dicembre 2003). L'impegno e' ancora in corso.
    In   tale   situazione,   a  fronte  dell'esigenza  di  stabilire
l'ammontare dell'indennita' onnicomprensiva in argomento, la legge n.
128/2001  ha  previsto  una  copertura finanziaria di 6,71 milioni di
euro/anno,  rivelatasi  insufficiente per il perdurare dell'emergenza
da   rischio  terrorismo.  Con  l'art.  3,  comma  154,  della  legge
24 dicembre   2003,  n.  350  (Finanziaria  2004),  pertanto,  si  e'
provveduto  a  rifinanziare  la  stessa  legge  128, rideterminandone
l'autorizzazione di spesa in 48 milioni di euro per l'anno in corso e
14 milioni di euro a decorrere dal 2005.
    Sulla  base delle risorse economiche in tal modo rese disponibili
(a  copertura  anche  dei residuali impegni 2002-2003), il decreto in
titolo   da  attuazione  all'articolo  20  della  legge  n.  128/2001
stabilendo,  come  da seguente tabella, il valore di detto emolumento
commisurato  a  quello  dell'indennita' di ordine pubblico fuori sede
prevista per il personale delle Forze di polizia:


  Categorie di militari                Importi giornalieri in euro
                                          e relative decorrenze:

                                        dal               dal
                                    12 ottobre        1° settembre
                                       2001 (1)           2002 (2)

ufficiali, sottoufficiali,
volontari in servizio permanente       20,66             26,00

volontari di truppa con oltre
12 mesi di servizio;                   15,49             26,00

volontari di truppa fina a 12 mesi
di servizio, militari di truppa in
servizio di leva                        3,31              3,31

    Le  misure  di  cui  sopra, per il personale effettivo e quello a
lunga  ferma  corrispondono  agli importi stabiliti, rispettivamente,
con decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 e con decreto
del  Presidente della Repubblica n. 164/2002, concernenti i contratti
di lavoro delle Forze di polizia. Per i volontari di truppa fino a 12
mesi  di  servizio  ed  i  militari  di leva, e' stato considerato un
importo  ridotto, essendone previsto un impiego di solito limitato ad
esigenze di tipo logistico.
    Gli  oneri  complessivi  recati  dal  provvedimento sono indicati
nell'allegata tabella.
    (1) Data di inizio della missione «Domino» - importi stabiliti ai
sensi  dell'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
147/1990;
    (2)  Decorrenza  rivalutazione  dell'indennita'  ai  sensi  degli
articoli  10  e  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
164/2002.

     ----> vedere Tabelle da pag. 15 a pag. 16 della G.U. <----