L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione di Consiglio del 3 agosto 2004;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio  delle  attivita'  televisive cosi' come modificata dalla
direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;
  Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante «Differimento di
termini   previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive»;
  Vista  la  delibera  n.  278/99/CONS  del  20 ottobre 1999, recante
«Procedura  per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive»;
  Vista  la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
  Vista  la  propria  delibera  n.  435/01/CONS  del 15 novembre 2001
recante  «Approvazione  del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre  in  tecnica  digitale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento
ordinario n. 259 (di seguito indicato come «regolamento»);
  Vista   la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
per  le  reti  ed  i  servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
  Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio
2003  relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex  ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
pubblicata nella GUCE dell'8 marzo 2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle  comunicazioni elettroniche» (di seguito indicato come
«Codice»);
  Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni
al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato con
delibera  n.  217/01/CONS»  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
  Vista  la  delibera  n. 39/04/CONS, recante «Consultazione pubblica
concernente  norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti
di   particolare   valore  alle  reti  per  la  televisione  digitale
terrestre»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  n. 75 del 30 marzo 2004, i cui termini sono stati prorogati
con  la  delibera n. 115/04/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 maggio 2004, n. 105;
  Viste  le  risposte pervenute e le osservazioni formulate a seguito
della  consultazione  pubblica  indetta con delibera n. 39/04/CONS da
parte  di  AERANTI  CORALLO, AIIP, APT, Cartoon Italia, Coordinamento
Nazionale  Telestreet,  DOC/IT,  e.Bismedia,  FRT, H3G, Home Shopping
Europe, ISIMM, La 7 Televisioni, Prima Tv, RAI, Rete Blu, RTI;
  Considerato  che  l'art. 23, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n.
112,  ha  previsto  che,  a decorrere dalla data di entrata in vigore
della  medesima  legge, la licenza di operatore di rete televisiva e'
rilasciata,  su  domanda,  ai  soggetti che esercitano legittimamente
l'attivita' di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio
ovvero  per  il  generale assentimento di cui al comma 1 del medesimo
articolo,  qualora  dimostrino  di  avere raggiunto una copertura non
inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale e che
l'art.  23, comma 6, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevede che i
soggetti  richiedenti  la  licenza  di  operatore  di rete televisiva
devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda,
l'obbligo  di  osservare  le  disposizioni  che saranno stabilite nel
provvedimento previsto dall'art. 29 del regolamento;
  Considerato che l'art. 29 del regolamento aveva previsto l'adozione
da  parte  dell'Autorita'  di provvedimenti a tutela del pluralismo e
della  concorrenza  entro  il 31 marzo 2004 e che, tuttavia, il nuovo
quadro   normativo   comunitario  delle  comunicazioni  elettroniche,
recepito  successivamente  dal  Codice, prevede che l'imposizione, la
modifica  o  la  revoca  di obblighi ex-ante a carico di operatori di
rete di comunicazioni elettroniche puo' avvenire solo con riguardo ad
«imprese  che dispongono di un significativo potere di mercato previo
completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti»;
  Considerato  che  il  suddetto  nuovo  quadro  regolamentare non si
applica,  invece,  ai  contenuti dei servizi forniti mediante reti di
comunicazione  elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate
a   livello  nazionale  per  promuovere  la  diversita'  culturale  e
linguistica  e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione
e che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell'art.
29   del  regolamento  riguardano  specificatamente  il  profilo  del
pluralismo  informativo  e  la  tutela  dei fornitori di contenuti di
particolare valore;
  Ritenuto,  pertanto, opportuno adottare un primo provvedimento che,
in  attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere a) e
b),   preveda  norme  a  garanzia  dell'accesso  alle  reti  digitali
terrestri  per  fornitori di contenuto di «particolare valore» per il
sistema televisivo nazionale e locale;
  Considerato   che,   anche   a  seguito  della  consultazione,  per
l'individuazione  dei  contenuti  di  particolare  valore  in  ambito
nazionale,  in particolare trasmessi attraverso canali tematici, sono
stati  adottati  i  seguenti  criteri:  l'arricchimento del contenuto
educativo  della  programmazione,  il  rafforzamento  del  pluralismo
informativo,  l'informazione  e  l'approfondimento  dei fatti e delle
notizie, del contesto socio-economico, culturale e politico nazionale
ed  internazionale,  il miglioramento del rapporto fra il cittadino e
la  pubblica  amministrazione  ovvero  fra  cittadino  e fornitori di
servizi  di  interesse generale e di pubblica utilita', la promozione
dell'identita' culturale nazionale ed europea;
  Considerata,  inoltre, la necessita' di promuovere in tale ambito i
programmi  dedicati  alla  formazione  dei  minori  in eta' scolare e
prescolare,  e di precisare che per questi ultimi non solo il tema ma
anche il linguaggio usato, gli argomenti trattati ed il format (quali
quelli  del  documentario  e  del  cartone  animato)  debbono  essere
adeguati alla finalita' formativa del pubblico destinatario;
  Considerato,  infine,  che  la  direttiva 89/552/CE prevede che per
promuovere  attivamente  l'una  o  l'altra  lingua,  gli Stati membri
devono  avere  la  facolta'  di  stabilire norme piu' rigorose o piu'
particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempre che tali norme
rispettino   il   diritto   comunitario  e  non  si  applichino  alla
ritrasmissione  di  programmi  originari di altri Stati membri, e che
qualora  lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di
politica  linguistica,  gli  Stati  membri  hanno  la  facolta',  nel
rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme piu' dettagliate
o  piu'  rigorose,  in  particolare  secondo criteri linguistici, per
quanto  riguarda  alcune  o  tutte  le  trasmissioni  delle emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione;
  Considerato  che, per l'individuazione dei contenuti di particolare
valore  in  ambito  locale,  oltre  ai  criteri individuati a livello
nazionale,   sono   stati   identificati,   anche   a  seguito  della
consultazione,   l'informazione   locale  e  l'approfondimento  della
realta'   socio-economica  e  politica  a  livello  territoriale  che
valorizzi  le  culture locali e dialettali e la multiculturalita', la
localizzazione  territoriale  dell'attivita'  formativa  legata  allo
sviluppo  dei servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche
nel  contesto di politiche di internazionalizzazione, la tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
  Considerato   che,   nella   definizione   di   regole  a  garanzia
dell'accesso  dei fornitori di contenuto di particolare valore, oltre
alle specifiche previsioni del regolamento, si ritiene necessario che
gli  operatori  di  rete forniscano un'adeguata informazione circa la
disponibilita'  di risorse trasmissive tramite un congruo preavviso e
opportune forme di pubblicita';
  Udita  la  relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore
ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'.
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni della
legge n. 112/04 e si intende per:
    a) «regolamento»: il regolamento relativo alla radiodiffusione in
tecnica digitale di cui all'allegato A della delibera n. 435/01/CONS;
    b) «canale  tematico»:  il  fornitore  di  contenuti  che dedichi
almeno il 70% della propria programmazione allo stesso tema;
    c) «fase  di  avvio  dei  mercati»: il periodo che intercorre tra
l'entrata  in  vigore  del  regolamento e la data di cessazione delle
concessioni  in  tecnica  analogica,  ossia  la  data  della completa
attuazione  del  piano  di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale;
    d) «fornitore  di contenuti a carattere comunitario»: il soggetto
che  ha  la  responsabilita'  editoriale  nella  predisposizione  dei
programmi  destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale
che si impegna:
      1. a non trasmettere piu' del 5% di pubblicita' per ogni ora di
diffusione;
      2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il
50%  dell'orario  di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle
21.
    e) «fornitori   di   contenuti   indipendenti»:  gli  editori  di
palinsesti  destinati  alla  televisione  digitale  terrestre che non
siano  riconducibili  direttamente o indirettamente agli operatori di
rete  ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento
con i suddetti operatori di rete ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e
18, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile;
    f) «programmi  originali  autoprodotti»:  programmi realizzati in
proprio  dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate,   ovvero   in   co-produzione  con  altro  fornitore  di
contenuti;