L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione di Consiglio del 3 agosto 2004; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive cosi' come modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»; Vista la delibera n. 278/99/CONS del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»; Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259 (di seguito indicato come «regolamento»); Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica pubblicata nella GUCE dell'8 marzo 2003; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito indicato come «Codice»); Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Vista la delibera n. 39/04/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2004, i cui termini sono stati prorogati con la delibera n. 115/04/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 2004, n. 105; Viste le risposte pervenute e le osservazioni formulate a seguito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 39/04/CONS da parte di AERANTI CORALLO, AIIP, APT, Cartoon Italia, Coordinamento Nazionale Telestreet, DOC/IT, e.Bismedia, FRT, H3G, Home Shopping Europe, ISIMM, La 7 Televisioni, Prima Tv, RAI, Rete Blu, RTI; Considerato che l'art. 23, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la licenza di operatore di rete televisiva e' rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attivita' di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale e che l'art. 23, comma 6, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevede che i soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'art. 29 del regolamento; Considerato che l'art. 29 del regolamento aveva previsto l'adozione da parte dell'Autorita' di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 marzo 2004 e che, tuttavia, il nuovo quadro normativo comunitario delle comunicazioni elettroniche, recepito successivamente dal Codice, prevede che l'imposizione, la modifica o la revoca di obblighi ex-ante a carico di operatori di rete di comunicazioni elettroniche puo' avvenire solo con riguardo ad «imprese che dispongono di un significativo potere di mercato previo completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti»; Considerato che il suddetto nuovo quadro regolamentare non si applica, invece, ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversita' culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione e che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell'art. 29 del regolamento riguardano specificatamente il profilo del pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di particolare valore; Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un primo provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere a) e b), preveda norme a garanzia dell'accesso alle reti digitali terrestri per fornitori di contenuto di «particolare valore» per il sistema televisivo nazionale e locale; Considerato che, anche a seguito della consultazione, per l'individuazione dei contenuti di particolare valore in ambito nazionale, in particolare trasmessi attraverso canali tematici, sono stati adottati i seguenti criteri: l'arricchimento del contenuto educativo della programmazione, il rafforzamento del pluralismo informativo, l'informazione e l'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto socio-economico, culturale e politico nazionale ed internazionale, il miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilita', la promozione dell'identita' culturale nazionale ed europea; Considerata, inoltre, la necessita' di promuovere in tale ambito i programmi dedicati alla formazione dei minori in eta' scolare e prescolare, e di precisare che per questi ultimi non solo il tema ma anche il linguaggio usato, gli argomenti trattati ed il format (quali quelli del documentario e del cartone animato) debbono essere adeguati alla finalita' formativa del pubblico destinatario; Considerato, infine, che la direttiva 89/552/CE prevede che per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la facolta' di stabilire norme piu' rigorose o piu' particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempre che tali norme rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri, e che qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, gli Stati membri hanno la facolta', nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme piu' dettagliate o piu' rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione; Considerato che, per l'individuazione dei contenuti di particolare valore in ambito locale, oltre ai criteri individuati a livello nazionale, sono stati identificati, anche a seguito della consultazione, l'informazione locale e l'approfondimento della realta' socio-economica e politica a livello territoriale che valorizzi le culture locali e dialettali e la multiculturalita', la localizzazione territoriale dell'attivita' formativa legata allo sviluppo dei servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche nel contesto di politiche di internazionalizzazione, la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge; Considerato che, nella definizione di regole a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuto di particolare valore, oltre alle specifiche previsioni del regolamento, si ritiene necessario che gli operatori di rete forniscano un'adeguata informazione circa la disponibilita' di risorse trasmissive tramite un congruo preavviso e opportune forme di pubblicita'; Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'. Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni della legge n. 112/04 e si intende per: a) «regolamento»: il regolamento relativo alla radiodiffusione in tecnica digitale di cui all'allegato A della delibera n. 435/01/CONS; b) «canale tematico»: il fornitore di contenuti che dedichi almeno il 70% della propria programmazione allo stesso tema; c) «fase di avvio dei mercati»: il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica, ossia la data della completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale; d) «fornitore di contenuti a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: 1. a non trasmettere piu' del 5% di pubblicita' per ogni ora di diffusione; 2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21. e) «fornitori di contenuti indipendenti»: gli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre che non siano riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con i suddetti operatori di rete ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile; f) «programmi originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;