Art. 4. Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo locale 1. Ai fini del presente provvedimento, fatto salvo il titolo preferenziale previsto dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS, sono fornitori di contenuti di particolare valore nel sistema televisivo locale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), n. 2, del regolamento, i fornitori di contenuti indipendenti i cui palinsesti rispettano almeno uno dei seguenti criteri: a) riservano almeno il 70% della programmazione ad uno o piu' dei seguenti temi: 1. formazione, con particolare riferimento alla localizzazione territoriale dell'attivita' formativa legata allo sviluppo dei servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche nel contesto di politiche di internazionalizzazione; 2. informazione locale e approfondimento della realta' socio-economica e politica a livello territoriale, compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali e della multiculturalita'; 3. rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i fornitori di servizi locali di interesse generale e di pubblica utilita' con offerta di programmi e servizi interattivi dedicati. b) sono a carattere comunitario; c) dedicano la propria programmazione alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, ferma restando la riserva di capacita' in favore delle medesime minoranze linguistiche.