Art. 4.
Contenuti  di  particolare  valore nell'ambito del sistema televisivo
                               locale
  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  fatto  salvo il titolo
preferenziale  previsto  dall'art.  36 della delibera n. 435/01/CONS,
sono  fornitori  di  contenuti  di  particolare  valore  nel  sistema
televisivo  locale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), n. 2,
del   regolamento,  i  fornitori  di  contenuti  indipendenti  i  cui
palinsesti rispettano almeno uno dei seguenti criteri:
    a) riservano almeno il 70% della programmazione ad uno o piu' dei
seguenti temi:
      1.  formazione, con particolare riferimento alla localizzazione
territoriale   dell'attivita'  formativa  legata  allo  sviluppo  dei
servizi,  dell'industria e dell'artigianato locali anche nel contesto
di politiche di internazionalizzazione;
      2.   informazione   locale   e  approfondimento  della  realta'
socio-economica  e  politica  a livello territoriale, compresi canali
dedicati  alla  valorizzazione  delle  culture  locali e dialettali e
della multiculturalita';
      3. rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i
fornitori  di  servizi  locali  di  interesse  generale e di pubblica
utilita' con offerta di programmi e servizi interattivi dedicati.
    b) sono a carattere comunitario;
    c) dedicano la propria programmazione alle minoranze linguistiche
riconosciute  dalla  legge, ferma restando la riserva di capacita' in
favore delle medesime minoranze linguistiche.