Art. 7.
                   Risoluzione delle controversie
  1.   Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  28,  comma  1  del
regolamento,   per  la  risoluzione  di  eventuali  controversie  tra
operatori    di   rete   e   fornitori   di   contenuti   nell'ambito
dell'applicazione  dei  criteri stabiliti nel presente provvedimento,
si  applica  l'art.  1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
con  la medesima disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9,
10,  11,  12  e  13  dell'allegato  A  alla  delibera  n. 148/01/CONS
intendendosi  attribuiti  al Consiglio i poteri previsti dal predetto
regolamento.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  28, comma 2, del regolamento, gli accordi
degli  operatori  di  rete  con i fornitori di contenuti indipendenti
sono  preventivamente comunicati all'Autorita' al fine della verifica
del rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento e
dalla normativa vigente.