Art. 7. Risoluzione delle controversie 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del regolamento, per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti nell'ambito dell'applicazione dei criteri stabiliti nel presente provvedimento, si applica l'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la medesima disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 148/01/CONS intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del regolamento, gli accordi degli operatori di rete con i fornitori di contenuti indipendenti sono preventivamente comunicati all'Autorita' al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento e dalla normativa vigente.