Art. 2. Ripartizione del contingente dei distacchi 1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto e' pari a n. 2448. Esso deriva dallo scorporo dal contingente storico di n. 2460 distacchi di quelli, pari a n. 12, relativi ai professionisti degli Enti pubblici non economici e ai ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca collocati in apposite sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della legge 15 luglio 2002, n. 145. Tali distacchi saranno ripartiti nelle relative aree dirigenziali. 2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4. 3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 e' ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 12. 4. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del 18 dicembre 2002. Al fine di consentire le agibilita' sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma compensativa rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN. 5. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia' previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era gia' intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998. 6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole dal n. 2 al n. 12. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentativita' valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.