Art. 2.
             Ripartizione del contingente dei distacchi
    1.  Il  contingente  dei  distacchi  sindacali  utilizzabile  dal
presente  contratto e' pari a n. 2448. Esso deriva dallo scorporo dal
contingente  storico  di  n.  2460 distacchi di quelli, pari a n. 12,
relativi  ai  professionisti  degli  Enti pubblici non economici e ai
ricercatori  e  tecnologi degli Enti di ricerca collocati in apposite
sezioni delle relative aree dirigenziali, ai sensi dell'art. 7, comma
4  della  legge  15 luglio  2002,  n.  145.  Tali  distacchi  saranno
ripartiti nelle relative aree dirigenziali.
    2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo
dei  distacchi  fruibili  in  tutti  i  comparti  dalle  associazioni
sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4.
    3.  Il  contingente  dei distacchi di cui al comma 1 e' ripartito
nell'ambito  di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a
n. 12.
    4.  Nei  comparti  Agenzie  fiscali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  AFAM,  anche  per  la  durata del presente contratto, il
contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti
di  provenienza  del  personale,  nella misura stabilita dal CCNQ del
18 dicembre  2002. Al fine di consentire le agibilita' sindacali alle
organizzazioni  sindacali  di  categoria del comparto Ministeri e del
comparto  Scuola e' consentita la possibilita' di utilizzare in forma
compensativa  rispettivamente  per le Agenzie fiscali e la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri nonche' per l'AFAM, i distacchi di loro
pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione
sindacale  di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per
i  comparti  di  provenienza.  Dell'avvenuta compensazione viene data
immediata  comunicazione  al  Dipartimento della Funzione Pubblica ed
all'ARAN.
    5.  Sono  confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione
dei  distacchi  tra  le associazioni sindacali di cui al comma 1 gia'
previsti  dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione
che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia
di  Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno
dei  distacchi  disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con
forme  di  rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS
che ne era gia' intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.
    6.  Per  il secondo biennio economico di contrattazione 2004-2005
sono  rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le
organizzazioni  sindacali  indicate  nelle  tavole dal n. 2 al n. 12.
Tali  tavole  avranno  valore  sino  al successivo accertamento della
rappresentativita'  valido  per  il quadriennio normativo 2006-2009 e
primo biennio economico 2006-2007.