Art. 3.
                 Contingente dei permessi sindacali
    1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto
dall'art.  8  del  CCNQ  del  7 agosto  1998, pari a n. 90 minuti per
dipendente in servizio.
    2.  In  ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle
RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.
    3. Ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 e' confermato che:
      a) in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola,
i   permessi  sindacali  di  cui  al  comma  1  di  competenza  delle
organizzazioni   sindacali   rappresentative,  al  netto  dei  cumuli
previsti  dall'art.  4,  comma 1, lettera a) e dei permessi spettanti
alle  RSU  del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n.
41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in  servizio.  Tra  i dipendenti in servizio presso l'amministrazione
dove  sono  utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di
comando o fuori ruolo;
      b) nel  comparto  Scuola  i  permessi  di  cui  al  comma  1 di
competenza  delle  organizzazioni sindacali rappresentative, al netto
dei  cumuli  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettera b) e dei permessi
spettanti  alle  RSU  del  comma  2, sono fruibili dalle stesse nella
misura  di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,  calcolati  con  le modalita' della precedente lettera
a).
    4.  I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui
al  comma  3  sono  ripartiti  nelle  amministrazioni  tra  le stesse
organizzazioni,  secondo  le  modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ
del 7 agosto 1998.