Art. 3. Contingente dei permessi sindacali 1. E' confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio. 2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente. 3. Ai sensi del CCNQ del 18 dicembre 2002 e' confermato che: a) in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola, i permessi sindacali di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo; b) nel comparto Scuola i permessi di cui al comma 1 di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura di n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolati con le modalita' della precedente lettera a). 4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.