Art. 4.
                               Cumuli
    1.  Fermo  rimanendo  il  contingente  dei permessi di competenza
delle  RSU  previsto  dall'art.  3, le associazioni sindacali, con il
presente  contratto,  confermano  i  cumuli  dei  permessi  sindacali
previsti  dall'art.  8  del  CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura gia'
attuata con l'art. 4 del CCNQ del 18 dicembre 2002 e, per il comparto
Scuola, con le medesime modalita':
      a) sino  ad  un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio
per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;
      b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio.
    2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere a) e
b)  ammonta,  nella  presente  tornata,  a  n.  629  distacchi  ed e'
ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di
cui  al  presente  contratto  oltre  al  contingente  complessivo dei
distacchi  di  cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale complessivo
di n. 3077 distacchi. La ripartizione dei distacchi e' indicata nelle
tavole allegate dal n. 2 al n. 12. Nella tavola n. 13 sono indicati i
distacchi cumulati che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di
categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.