Art. 5.
      Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
    1.  Il  contingente  dei  permessi  per  la  partecipazione  alle
riunioni  degli  organismi  direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali  e  territoriali  previsto  dall'art.  11  del  CCNQ  del
7 agosto  1998  per  i dirigenti sindacali che siano componenti degli
organismi  direttivi  delle  proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali  di  categoria  non collocati in distacco o aspettativa, e'
confermato,  in ragione di anno, per tutti i comparti, nelle medesime
misure previste dal CCNQ del 18 dicembre 2002.
    2.  Il  contingente  di  cui  al  comma  1  e'  ripartito  tra le
confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla
base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26.
    3.  Sono, altresi', confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ
del 18 dicembre 2002.