Art. 5. Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari 1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, e' confermato, in ragione di anno, per tutti i comparti, nelle medesime misure previste dal CCNQ del 18 dicembre 2002. 2. Il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 14 al n. 26. 3. Sono, altresi', confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.