Art. 6.
           Disposizioni particolari per il comparto Scuola
    1.  Per  l'applicazione  del  presente  contratto,  nel  comparto
Scuola,  al  fine  di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da
parte   delle  organizzazioni  sindacali,  si  conferma  la  seguente
procedura  che  contempera  il  tempestivo  diritto  alle  agibilita'
sindacali  con  le  esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno
scolastico 2004-2005. A tal fine:
      1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  le  proprie
richieste  di  distacco  sulla  base  e  nei  limiti  dei contingenti
attribuite  dalla  presente  ipotesi  di contratto entro dieci giorni
dalla sigla della stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004;
      2)  gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti
rispetto  al vigente CCNQ del 18 dicembre 2002 saranno conteggiati ai
fini  delle  esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e
definitivamente   attivati  con  l'entrata  in  vigore  del  presente
contratto;
      3)  le  cessazioni  dei  distacchi derivanti dal decremento del
contingente  di  spettanza  delle  singole  organizzazioni sindacali,
decorreranno  a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
dell'entrata   in   vigore  del  presente  contratto  e,  ove  questo
corrisponda  per  i  soli  docenti,  con il periodo di chiusura delle
attivita'  didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre
2004, senza interruzione dell'anzianita' di servizio.
    2.  Per  il  personale  nei  cui  confronti  non esistano vincoli
connessi  all'obbligo  di  assicurare  la  continuita' dell'attivita'
didattica,  il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste
di  distacco  o  di  aspettativa  puo'  essere oltrepassato quando le
richieste  possano  essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o
disfunzione al servizio scolastico.
    3.  Rimane  confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del
CCNQ del 18 dicembre 2002.