Art. 6. Disposizioni particolari per il comparto Scuola 1. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2004-2005. A tal fine: 1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuite dalla presente ipotesi di contratto entro dieci giorni dalla sigla della stessa o, comunque non oltre il 30 giugno 2004; 2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 18 dicembre 2002 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto; 3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attivita' didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2004, senza interruzione dell'anzianita' di servizio. 2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuita' dell'attivita' didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa puo' essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico. 3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del CCNQ del 18 dicembre 2002.