Art. 7.
                    Durata e disposizioni finali
    1.  Il  presente  contratto e' valido per il biennio contrattuale
2004-2005.
    2.  Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi
di  cui  agli  articoli 2,  3,  4  e  5  entrano in vigore dal giorno
successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore
sino    al    nuovo   accordo   successivo   all'accertamento   della
rappresentativita'  delle organizzazioni sindacali per il quadriennio
normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
    3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione
delle   organizzazioni   sindacali   rappresentative,   purche'   non
comportino  modifiche  associative  dei  soggetti  individuati  nelle
tabelle,  saranno  presi in considerazione sino alla stipulazione del
presente contratto.
    4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono
in  vigore  le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da
quello  del 27 gennaio 1999, dell'art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 e
dall'art.  7  del  CCNQ  del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le
tavole  ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente
contratto.