IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta  «Prosciutto  Toscano»  riconosciuta  con  regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1263/96  del  1° luglio 1996, nel quadro della
procedura  di  cui  all'art. 17 del regolamento. (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  27 luglio 1999 con il quale l'organismo «CSQA -
Certificazioni  Srl» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
2081/92   per   la  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto
Toscano»;
  Considerato  che  il piano dei controlli predisposto dall'organismo
«CSQA  -  Certificazioni Srl» prevede la verifica sulle operazioni di
affettatura  e  preconfezionamento  non  previste dal disciplinare di
produzione vigente;
  Considerato che la vigilanza sulle citate operazioni di affettatura
e  preconfezionamento  potra'  essere svolta dal Consorzio di tutela,
qualora  venga  riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e
forestali  ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre n.
526;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto  di  procedere  allo  stralcio  dal  piano  dei  controlli
predisposto  dall'organismo  di controllo «CSQA - Certificazioni Srl»
della verifica sulle operazioni di affettatura e preconfezionamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  piano  dei  controlli  relativo  alla denominazione di origine
protetta  «Prosciutto  Toscano»  predisposto  dall'organismo  «CSQA -
Certificazioni  Srl»,  e identificato con la sigla DPC 007, revisione
1.0  del 23 gennaio 2003 vanno stralciate, in quanto non previste dal
disciplinare  di  produzione  vigente  le  verifiche  concernenti  le
operazioni di affettatura e preconfezionamento.