Al Ministero     delle    Politiche
                                     Agricole e Forestali - Direzione
                                     Generale     delle     Politiche
                                     Comunitarie  e  Internazionali -
                                     Uff. Cereali

                                  Agli      Assessorati     Regionali
                                     Agricoltura

                                  Agli   Assessorati  Prov.  Autonome
                                     Trento e Bolzano

                                  Alle  Organizzazioni  Professionali
                                     Agricole:      Coldiretti      -
                                     Confagricoltura   -   C.I.A.   -
                                     Copagri     -    E.N.P.T.A.    -
                                     Eurocoltivatori   -  A.L.P.A.  -
                                     Fe.Na.Pi.  -  F.Agr.I.-  ANPA  -
                                     ASSITOL

                                  Ai C.A.A. riconosciuti

                                  All'Associazione          Nazionale
                                     Disidratatori Foraggi Verdi

                                  All'Associazione        Sfarinatori
                                     Italiani

1. INTRODUZIONE

   La presente circolare definisce le istruzioni applicative generali
e  le  procedure  che  devono  essere seguite nell'iter di erogazione
degli   aiuti   previsti  per  il  settore  "Foraggi  essiccati",  in
applicazione delle norme comunitarie e nazionali vigenti.
   Nel  quadro  della  liquidazione  dei  conti  del  FEOGA - sezione
Garanzia,  al fine di adempiere alle vigenti disposizioni comunitarie
in  materia  di  garanzie  dovute dagli Organismi Pagatori, l'AG.E.A.
assicura  la  tracciabilita'  del  procedimento  di  erogazione degli
aiuti.
   I  funzionari  o  i  tecnici  incaricati  della  realizzazione  di
ciascuna  fase,  sottofase  o  attivita'  inerente il procedimento di
erogazione  degli  aiuti,  sono responsabili del corretto svolgimento
delle  operazioni  effettuate,  nel  rispetto  dei criteri forniti da
AG.E.A..
   Di  seguito  sono  descritte  le  attivita'  e  le  fasi  di  tale
procedimento, con la specificazione dei passaggi operativi.

   1.1. Riferimenti normativi

   Reg.  (CE)  n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore sementi.
   Reg.  (CE)  3508/92  del  Consiglio  del  27  novembre  1992,  che
istituisce  un  sistema  integrato  di gestione e controllo di taluni
regimi di aiuti comunitari
   Reg.  (CE)  n. 603/95 del 21 febbraio 1995 del Consiglio, relativo
all'organizzazione   comune  dei  mercati  nel  settore  dei  foraggi
essiccati.
   Reg.  (CE)  n. 785/95 del 6 aprile 1995 della Commissione, recante
modalita'   di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  603/95  del
Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei foraggi essiccati, e successive modifiche.
   Reg.  (CE)  n.  1794/97  del  17 settembre 1997 della Commissione,
recante  modifica  al  regolamento  (CE)  785/95 recante modalita' di
applicazione del Reg. (CE) n. 603 del 21 febbraio 1995 del CONSIGLIO,
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei
foraggi essiccati.
   Reg.  (CE)  n.  2316/99  della  Commissione  del  22 ottobre 1999,
recante  modalita'  di  applicazione  del  Reg.  (CE)  n. 1251/99 del
Consiglio,  che  istituisce  un  regime  di  sostegno  a  favore  dei
coltivatori di taluni seminativi.
   Regolamento  n.  1593/2000 del Consiglio recante modifica del Reg.
(CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di
controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.
   Decreto MIPAF del 4 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di
attuazione  dei  regolamenti comunitari 603/95 del Consiglio U.E. del
21  febbraio 1995 e n. 785/95 della Commissione CE del 6 aprile 1995,
in  materia  di  organizzazione  comune  dei  mercati nel settore dei
foraggi essiccati.
   Decreto  MIPAF  19 marzo 2001 di modificazione del D.M. 4/4/00, in
ordine agli accertamenti analitici dei foraggi essiccati.
   Circolare  AG.E.A.  n.  35  del  24  aprile  2001,  relativa  alle
Istruzioni  concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente
normativa  comunitaria  in  ordine ai settori: seminativi, zootecnia,
sviluppo rurale e settore viticolo.
   Reg. (CE) n. 495/01 della Commissione, che modifica l'allegato del
Reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.
   Reg.  (CE)  2419/01  della  Commissione dell'11 dicembre 2001, che
fissa  le  modalita'  di  applicazione  del  Reg.  (CE)  3508/92  del
Consiglio.
   Circolare   AG.E.A.   n.   7   del  19  marzo  2004,  relativa  al
Riconoscimento  delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di
foraggi da essiccare o da macinare.
   Regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio, del 29 settembre
2003,  che  stabilisce  norme  comuni  relative ai regimi di sostegno
diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i
Reg.  (CEE)  n.2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/1994,  (CE)  n.  1251/1999, (CE) n.1254/1999, (CE) n. 1673/2000,
(CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001.
   Circolare AG.E.A n. 8 del 22 Aprile 2004 PAC Seminativi - Raccolto
2004  Istruzioni  applicative  generali  per  la  compilazione  e  la
presentazione  delle  domande di pagamento per superfici e successive
modifiche.

   1.2. Soggetti coinvolti

   L'attuazione del regime di aiuto per i foraggi essiccati coinvolge
i seguenti soggetti:
- Beneficiari:
      - imprese di trasformazione riconosciute, che abbiano stipulato
      contratti  con  produttori  di foraggi verdi da disidratare e/o
      essiccati al sole da macinare;
      -  produttori  singoli  che  lavorino  la  propria produzione o
      produttori associati che lavorino quella dei singoli soci;
- Acquirenti  riconosciuti  che  acquistino,  da  persone  fisiche  o
  giuridiche,  foraggi  da  disidratare  e/o  essiccati  al  sole  da
  macinare;
- Produttori di foraggi verdi e/o essiccati al sole persone fisiche o
  giuridiche che producono foraggi verdi e/o essiccati al sole;
- Destinatari  finali  dei  foraggi  trasformati e le ditte di pura o
  prevalente  commercializzazione,  quali  utilizzatori  dei  foraggi
  trasformati;
- AG.E.A.,  Agenzia  per le Erogazioni in Agricoltura, in qualita' di
  organismo  di coordinamento, istituito e disciplinato dalla vigente
  normativa   comunitaria   e  nazionale,  e  di  organismo  pagatore
  riconosciuto;
- Organismi  di controllo, quali strutture e/o uffici delle regioni a
  cui  AG.E.A.  ha demandato parte dei controlli e degli accertamenti
  previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;
- Organismi  di  controllo  competente per territorio quali strutture
  e/o  uffici  delle  regioni  delegati  dagli Organismi di controllo
  (competenti  per sede legale) agli accertamenti in loco secondo gli
  accordi tra gli Organismi regionali;
- O.P.R.,   organismi   pagatori   regionali,   delle  regioni  quali
  Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana;
- MIPAF,  il  Ministero  delle  Politiche  Agricole e Forestali quale
  amministrazione   atta   ad   emanare   norme  di  indirizzo  e  di
  coordinamento afferenti la politica agricola nazionale nel rispetto
  dalla normativa comunitaria e nazionale;
- Commissione  Europea,  in qualita' di amministrazione competente ad
  emanare  la  normativa di indirizzo e di coordinamento afferente la
  politica agricola comunitaria.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI

   2.1.  Riconoscimento  delle  imprese  di  trasformazione  e  degli
acquirenti

   Per  agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza
delle   condizioni  che  danno  diritto  all'aiuto,  le  disposizioni
comunitarie (Regg. CE n. 603/95 e n. 785/95 e successive modifiche ed
integrazioni),  recepite  dal  D.M.  4 aprile 2000, G.U. 17.5.2000 n.
113,  hanno  introdotto  l'obbligo  di  istituire  una  procedura  di
riconoscimento  "delle  imprese di trasformazione di foraggi" e degli
"acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare". Tale procedura e'
stata definita dalla Circolare AG.E.A. n. 7 del 19 marzo 2004.
   Per  "impresa  di trasformazione di foraggi", si intende qualsiasi
persona  fisica  o giuridica, debitamente riconosciuta, che dotata di
impianti   ed   attrezzatura   idonee   a  tale  scopo,  effettua  la
trasformazione e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno
o piu' stabilimenti di trasformazione.
   Per  "acquirente  di  foraggi  da  trasformare  da  essiccare o da
macinare",   si   intende   qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica,
debitamente   riconosciuta,   che   abbia   stipulato  contratti  con
produttori di foraggi da essiccare o da macinare, per successivamente
consegnarli alle imprese di trasformazione.

   2.2. Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto

   I prodotti disciplinati nell'ambito dell'Organizzazione Comune dei
Mercati  nel  settore dei foraggi essiccati (articolo 1 del Reg. (CE)
n. 603/95) sono riportati nella seguente tabella:


====================================================================
     Codice NC                 Designazione delle merci
====================================================================
a) ex 1214 10 00   - Farina ed agglomerati in forma di pellets,  di
                     erba medica  essiccata artificialmente  con il
                     calore;
                   - Farina ed agglomerati in forma di pellets,  di
                     erba medica altrimenti essiccata e macinata;
                   - Erba  medica,  lupinella,  trifoglio,  lupino,
   ex 1214 90 91     vecce e altri simili  prodotti da foraggio di-
          e          sidratati  mediante  essiccamento  artificiale
   ex 1214 90 99     con il calore,  esclusi il fieno e i cavoli da
                     foraggio nonche' i prodotti contenenti fieno;
                   - Erba  medica,  lupinella,  trifoglio,  lupino,
                     vecce, meliloto,  tartufi di prato e finestri-
                     no, altrimenti essiccati e macinati
--------------------------------------------------------------------
b) ex 2309 90 98   - Concentrati  di  proteine ottenuti da succo di
                     erba medica e di erba;
                   - Prodotti  disidratati  ottenuti esclusivamente
                     da residui solidi e da succhi risultanti dalla
                     preparazione  dei  concentrati di proteine  di
                     cui a) primo trattino.
--------------------------------------------------------------------

   I  foraggi  essiccati  sopra  descritti  si  distinguono, ai sensi
dell'articolo 2 del Reg. (CE) n. 785/95, tra:
      1. foraggi disidratati;
      2. foraggi essiccati al sole;
      3. concentrati di proteine;
      4. prodotti disidratati;
   1. "foraggi disidratati", ossia i prodotti di cui alla lettera a),
primo  e  terzo  trattino,  essiccati  artificialmente al calore; gli
"altri  simili  prodotti  da foraggio", di cui alla lettera a), terzo
trattino, sono rappresentati da:
- le leguminose erbacee,
- le graminacee erbacee,
- cereali  raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi,
  di  cui  all'allegato  1,  punto  1,  del  Reg. (CE) n. 1251/1999 e
  allegato  9,  punto  1  del  Reg. 1782/2003 del Consiglio che siano
  stati  coltivati su superfici non dichiarate nella domanda di aiuto
  PAC  superfici ai fini dell'ottenimento dell'aiuto per i seminativi
  previsto in detto regolamento,
- il  Chenopodium  quinoa,  sempre  che  tale specie sia compresa nei
  codici NC 1214 90 91 e 1214 90 99;

   2.  "foraggi  essiccati  al  sole",  ossia  i prodotti di cui alla
lettera  a), secondo e quarto trattino, essiccati secondo una tecnica
diversa dall'essiccazione artificiale al calore e macinati;
   3. "concentrati di proteine", ossia i prodotti di cui alla lettera
b), primo trattino;
   4.  "prodotti  disidratati",  ossia i prodotti di cui alla lettera
b), secondo trattino.
   Le  piante foraggere su cui sono stati raccolti i semi non possono
beneficiare dell'aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati (art.
1 Reg. 620/96 art. 1, che modifica ari. 2 Reg. 785/95).
   Si  ricorda,  comunque, che le particelle dichiarate nella domanda
di  aiuto  per  superfici  nelle  "sementi  certificate" (codice 57),
ovvero  nelle  "Altre utilizzazioni", identificate con uno dei codici
coltura  riportati  nelle  rispettive tabelle, allegate al modello di
domanda,  sono equiparate, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE)
n. 603/95 e n. 785/95, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati
(codice utilizzo 15).
   In  conformita'  all'art.  2, comma 1, del Reg. (CE) n. 785/95, si
considerano  ammissibili,  al  beneficio  dell'aiuto,  i  prodotti di
qualita'   sana,   leale   e  mercantile,  rispondenti  ai  requisiti
prescritti    in   materia   di   commercializzazione   e   destinati
all'alimentazione degli animali, e che lascino, nello stato in cui si
trovano,  o  sotto  forma  di  miscela,  il perimetro dell'impresa di
trasformazione.
   Al  momento  dell'uscita dall'impresa di trasformazione i prodotti
devono  inoltre presentare le seguenti caratteristiche in conformita'
all'art. 3 del Reg. (CE) n. 785/95, comma 1 punto i:
   a) tenore massimo di umidita' del:
- 12%  per i foraggi essiccati al sole, per i foraggi disidratati che
  abbiano  subito  un  processo  di  macinatura, per i concentrati di
  proteine e per i prodotti disidratati;
- 14% per gli altri foraggi disidratati;
   b) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza
secca;
- 15%  per  i  foraggi  disidratati,  i foraggi essiccati al sole e i
  prodotti disidratati;
- 45% per i concentrati di proteine.

   Ferme  restando  le condizioni di cui sopra, i foraggi trasformati
che  lascino  il  perimetro  dell'impresa  di  trasformazione  per il
consumo  nell'azienda  agricola  appartenente  alla  medesima impresa
produttrice,  sono  ammissibili al beneficio dell'aiuto. La quantita'
poi ammessa e quella realmente consumata nell'azienda.
   Per  quanto  concerne l'immissione di prodotti diversi dai foraggi
destinati alla disidratazione o macinazione all'interno del perimetro
che delimita l'impresa di trasformazione, ai fini della fabbricazione
di miscele, l'impresa e' tenuta ad informare l'Organismo di controllo
competente,  specificando la natura, la quantita' dei prodotti stessi
e la data di effettuazione dell'operazione.
   Qualora  l'immissione  si  riferisca  a foraggi gia' disidratati o
macinati  da  un'altra impresa di trasformazione, l'impresa ricevente
indica  all'AG.E.A,  tramite l'Organismo di controllo, l'origine e la
destinazione di tali foraggi.
   Si  ricorda  che  i  foraggi  trasformati  usciti  dall'impresa di
trasformazione  possono  essere  reimmessi  all'interno della stessa,
soltanto  per  essere  nuovamente sottoposti a condizionamento, fermo
restando   che   tale   reimmissione   avvenga   sotto  il  controllo
dell'Organismo di controllo competente.

   2.3. Impresa di trasformazione che puo' beneficiare dell'aiuto

   L'aiuto  e'  concesso  soltanto  alle  imprese  di  trasformazione
riconosciute che:
- abbiamo   una   contabilita'  di  magazzino  relativa  ai  prodotti
  trasformati;
- forniscano  tutti  gli altri documenti giustificativi necessari per
  controllare il diritto all'aiuto;
- rientrino in almeno in una delle seguenti categorie:
- imprese  che  hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi
  da trasformare;
- imprese   che   lavorino   la  propria  produzione  o  in  caso  di
  associazione la produzione dei loro soci;
- imprese  che  siano  approvvigionate  da acquirenti riconosciuti di
  foraggi da essiccare o da macinare.

   Si ricorda che le domande mensili di aiuto dei foraggi trasformati
ed  i  contratti  e/o  le  dichiarazioni  di  consegna dei foraggi da
trasformare  dovranno  essere  presentate,  dai soggetti interessati,
presso  l'Organismo  di  controllo  competente  della  regione in cui
eubicata la sede legale dell'impresa di trasformazione.
   L'Organismo di controllo provvedera' successivamente a trasmettere
le  domande  mensili  di aiuto dei foraggi trasformati ed i contratti
e/o le dichiarazioni di consegna ad AG.E.A..

   2.4. Contratto e dichiarazione di consegna.

   L'impresa di trasformazione puo' lavorare:
- la propria produzione di foraggi verdi da disidratare e/o essiccati
  al sole;
- foraggi,  come  da  contratti  di  acquisto e di trasformazione, di
  singoli  produttori agricoli o, se si tratta di un'associazione, di
  uno o piu' dei suoi aderenti;
- foraggi  gia'  essiccati o macinati provenienti da un'altra impresa
  di trasformazione;
- foraggi  da  essiccare  o  da  macinare  acquistati  da  acquirenti
  riconosciuti.

   Per lo svolgimento di una o piu' delle sopra citate attivita' deve
essere   stipulato  apposito  contratto,  ovvero  compilata  apposita
dichiarazione di consegna.
   Si  ricorda  che  i  contratti devono essere conclusi per iscritto
almeno  due  giorni  prima della data di consegna dei foraggi verdi o
dei  foraggi  essiccati  al sole da macinare e, comunque, entro il 14
settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione
in  corso.  Una copia dei contratti e/o una copia delle dichiarazioni
di  consegna,  comprensiva  dell'eventuale elenco riepilogativo delle
particelle   agricole   interessate,   sulla   base   degli  elementi
identificativi  contenuti  nel "modello FE", devono essere depositati
presso  l'Organismo  di  controllo,  entro il 15 settembre successivo
all'inizio della campagna di commercializzazione in corso.
   I  contratti  e  le  dichiarazioni  di consegna devono, secondo le
disposizioni  impartite  dall'AG.E.A.,  essere  presentati su modelli
appositamente   predisposti.  L'impresa  conserva  la  documentazione
cartacea  ai  fini delle verifiche da parte dell'Organismo incaricato
del controllo.
   Fatti salvi gli adempimenti citati, i contratti e le dichiarazioni
di   consegna  possono  essere  compilati  entro  il  28  novembre  e
presentati  all'Organismo  di controllo improrogabilmente entro il 30
novembre successivo all'inizio della campagna in corso.
   In  tal  caso,  la  loro  esecuzione, ai fini della trasformazione
delle materie prime ricevute, puo' aver luogo solo qualora l'AG.E.A.,
dopo aver verificato che le particelle indicate nei contratti e nelle
dichiarazioni  di consegna non figurino nella contabilita' dell'aiuto
relativo  ad  altri  regimi  comunitari  incompatibili,  e  dopo aver
consultato  la  base  dati  (Reg.  (CEE)  n.  3508/92,  Reg.  (CE) n.
2419/01),   confermi  tempestivamente  per  iscritto  all'impresa  di
trasformazione l'accordo formale all'esecuzione dei contratti o delle
dichiarazioni di consegna.
   Si  ricorda  che  le  superfici  indicate  nei  contratti  o nelle
dichiarazioni  di  consegna  devono essere dichiarate, con i relativi
riferimenti catastali, nella domanda PAC Seminativi.

   2.4.1. Contratti di acquisto

   Qualora  un'impresa  di  trasformazione  stipuli  un  contratto di
acquisto di foraggi verdi da essiccare o di foraggi essiccati al sole
da  macinare,  deve  utilizzare  apposito  modello  definito  e  reso
disponibile  dall'AG.E.A. (allegati a1, a2, a3, a4), e tale contratto
deve  riportare,  come  previsto nell'art. 7 del Decreto nazionale di
attuazione del 4 aprile 2000, almeno le seguenti indicazioni:
a) il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti contraenti;
b) la partita IVA e il codice fiscale dei contraenti;
c) la data di stipulazione;
d) la durata della validita';
e) le  superfici  investite il cui raccolto puo' essere consegnato da
   parte  dei  produttore  o  da parte dell'acquirente all'impresa di
   trasformazione;
f) il prezzo indicativo da pagare al produttore;
g) le modalita' di pagamento e di consegna del prodotto;
h) le specie dei foraggi da trasformare o di quelli essiccati al sole
   da macinare con l'indicazione della produzione prevedibile;
i) dati  di  identificazione  delle  particelle  agricole coltivate a
   foraggi  da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base
   degli elementi contenuti nel "modello FE";
j) la dichiarazione del produttore che attesti di non aver presentato
   domanda  per le stesse particelle per ottenere aiuti incompatibili
   con quello del settore dei foraggi essiccati.

   2.4.2. Contratto speciale di lavorazione

   Qualora  un'impresa  di  trasformazione  esegua  un  "contratto di
trasformazione"  per  conto terzi, denominato dal Reg. (CE) n. 603/95
"contratto   speciale   di  lavorazione",  concluso  con  un  singolo
produttore  agricolo, oppure se si tratti di un'associazione, con uno
o   piu'   dei   suoi  aderenti,  tale  contratto  deve,  oltre  alle
informazioni sopra indicate per il contratto di acquisto, contenere i
seguenti elementi (allegati a1, a2, a3, a4):
a) le  quantita'  stimate  di  prodotto  finito  da  riconsegnare  al
  proprietario della materia prima;
b) le  spese di lavorazione da addebitare al proprietario dei foraggi
  trasformati;
c) una  clausola  che obblighi il trasformatore, titolare del diritto
  all'aiuto,  a trasferire, appena riscosso, l'importo di detto aiuto
  al proprietario dei foraggi, oggetto di trasformazione.

   2.4.3. Annullamento e variazioni del contratto

   I dati del contratto presentato non sono modificabili. Nel caso in
cui  vi  fosse la necessita' di apportare degli aggiornamenti ai dati
di  un  contratto  presentato  o  di procedere all'annullamento di un
contratto,   la  ditta  industriale  procede  alla  compilazione  del
contratto di modifica e/o di annullamento, facendolo sottoscrivere al
produttore  agricolo,  e  trasmettendolo  all'AG.E.A.  entro il 30/11
dell'anno  di  campagna. Per quanto riguarda i contratti "tardivi" la
data  limite  e'  il  30 aprile successivo. Per la sottoscrizione del
contratto  di  variazione o di annullamento deve essere utilizzato lo
stesso modello del contratto iniziale, biffando l'apposito spazio.
   La  procedura del contratto di annullamento o di variazione non e'
attuabile  nel  caso  in  cui  il  produttore agricolo sia oggetto di
controlli  in  campo  sia del settore foraggi essiccati sia della PAC
seminativi.

   2.4.4. Dichiarazioni di consegna

   Qualora  un'impresa  trasformi la propria produzione, o in caso di
un'associazione,  quella  dei  suoi  aderenti, in luogo del contratto
deve  essere  redatta  apposita "dichiarazione di consegna" (allegati
a1, a2, a3, a4) che preveda almeno i seguenti elementi:
a) la  data  di  consegna  del  prodotto  o  eventualmente  una  data
   indicativa  se  la  consegna  dello stesso avviene successivamente
   alla data del deposito della dichiarazione;
b) le quantita' di foraggi ricevute o presumibilmente da ricevere;
c) le specie botaniche dei foraggi da trasformare;
d) il  nome, il cognome e l'indirizzo del socio aderente, nel caso di
   associazione che effettua la consegna;
e) la partita IVA e il codice fiscale delle parti;
f) i  dati  di  identificazione delle particelle agricole coltivate a
   foraggi  da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base
   degli elementi contenuti nel "modello FE".

   Qualora  un'impresa di trasformazione dei foraggi si approvvigioni
presso  un acquirente riconosciuto, la dichiarazione di consegna deve
contenere almeno i seguenti elementi (allegati a1):
a) il nome, il cognome e la firma delle parti;
b) la partita IVA e il codice fiscale delle parti;
c) il    numero    di    identificazione    attribuito   dall'AG.E.A.
   all'acquirente riconosciuto;
d) la  data  di  consegna  del  prodotto  oppure una data indicativa,
   qualora  la  consegna  avvenga  dopo che la dichiarazione e' stata
   presentata;
e) le  quantita'  di  foraggi ricevute o presumibilmente da ricevere,
   ripartite   secondo   i  contratti  conclusi  tra  gli  acquirenti
   riconosciuti  e  i  produttori agricoli fornitori della merce, con
   l'annotazione del numero di riferimento dei contratti;
f) le  specie  di  foraggi  verdi da trasformare e quelle dei foraggi
   essiccati al sole da macinare;
g) i  dati  di  identificazione delle particelle agricole coltivate a
   foraggi  da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base
   degli elementi contenuti nel "modello FE".

   2.4.5.  Collegamento  dei  contratti e/o dichiarazioni di consegna
alla domanda PAC Seminativi

   I  coltivatori  che  producono  foraggi  verdi  da disidratare e/o
foraggi essiccati al sole da macinare, (che trasformati hanno diritto
all'aiuto  come  indicato  dai  Reg.  (CE)  n.  603/95 e Reg. (CE) n.
785/95),  devono  presentare  apposita dichiarazione di coltivazione,
riportando  le  superfici  investite  a foraggio da trasformare con i
relativi riferimenti catastali nella domanda PAC Seminativi.
   Per  cio'  che attiene alle specie ammissibili, occorre utilizzare
la  codifica  riportata  nella  tabella  15  allegata  al  modello di
domanda.
   Le  domande  di  aiuto  PAC possono avere le seguenti finalita' di
presentazione:
a) domande iniziali: 15 maggio 2004;
b) domande  di  modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001:
   31 maggio 2004;
c) domande  di  modifica  ai  sensi  dell'art.  44  del  Reg. (CE) n.
   2419/2001.

   Le  domande  iniziali di cui al punto a) possono essere presentate
entro  lunedi'  17  maggio  2004, tenuto conto che la scadenza del 15
maggio,  indica  nel  Decreto  Mipaf  del  23 aprile 2004, cade in un
giorno prefestivo.
   La  presentazione  tardiva  di  tali  domande e' regolata ai sensi
dell'art. 13 paragrafo 2 del Reg (CE) n. 2419/2001.
   I  produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che
intendono  stipulare  contratti in data successiva alla presentazione
della  domanda  di  pagamento  per  superfici  possono, entro la data
prevista  del  31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi
dell'art.  8  del  Reg.  (CE)  n. 2419/01 delle superfici investite a
foraggi essiccati (codice utilizzo 15), anche in aumento.
   E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art.
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia
stato   informato   dall'autorita'   competente   dell'intenzione  di
effettuare  un  controllo  in  loco e delle irregolarita' riscontrate
dall'autorita' competente nella sua domanda.
   Le   informazioni  fornite  dall'imprenditore  hanno  per  effetto
l'adeguamento della domanda alla situazione reale.
   La  domanda  di  modifica ai sensi dell'art. 44, compilata in ogni
sua parte e completa della documentazione richiesta, dovra' pervenire
all'AGEA  in  Via  Palestro,  81 00185 - Roma -direttamente o tramite
terzi,  mediante  raccomandata  senza avviso di ricevimento, entro le
ore 17.00 nei termini sottoindicati:
a) domande  di pagamento per superfici, compresi utilizzi a foraggere
   (cod.  13)  e  sementi elette (cod. 57), anche in aumento per tali
   codici: 2 agosto 2004;
b) domande  con  variazioni  esclusivamente  sugli utilizzi a foraggi
   destinati alla trasformazione: 15 settembre 2004.

   Si  evidenzia  che  le date sopra indicate, riguardanti la domanda
PAC,  sono  relative  alla  campagna 2004 e quindi soggette a modiche
nelle campagne successive.
   Le  particelle  dichiarate  nella  domanda  di aiuto per superfici
nelle "sementi certificate" (codice utilizzo 57), ovvero nelle "Altre
utilizzazioni"  (codice utilizzo 10), identificate con uno dei codici
coltura  riportati, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella
15  allegate al modello di domanda, sono equiparate e compatibili, ai
fini  dell'aiuto  previsto dai Regg. (CE) n. 603/95 e n. 785/95, alle
particelle  dichiarate  a  foraggi essiccati (codice utilizzo 15), in
quanto  la  normativa  vigente consente la cumulabilita' degli aiuti,
tra  foraggi  essiccati  (codice  utilizzo  15) e sementi certificate
(codice utilizzo 57) (Nota MiPAF n. D/589 del 19 luglio 1999).
   In  presenza  di  una  domanda  PAC di modifica deve essere sempre
indicato il riferimento della domanda iniziale oggetto di variazione,
in quanto verra' sostituita integralmente.

3. DOMANDA DI AIUTO FORAGGI ESSICCATI

   3.1. Presentazione

   Al  fine  di  beneficiare  dell'aiuto previsto all'art. 3 del Reg.
(CE)  n.  603/95,  l'impresa di trasformazione e' tenuta a presentare
una  domanda,  su  apposito  modello  predisposto  e reso disponibile
dall'AG.E.A. (allegati b1, b 2).
   La compilazione della domanda deve essere effettuata tenendo conto
che deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie:


====================================================================
            CAMPO                           DESCRIZIONE
====================================================================
Campagna di commercializzazione     Inizio 01/04 fine 31/03
--------------------------------------------------------------------
Mese di riferimento                 Mese a cui si riferiscono le
                                    uscite
--------------------------------------------------------------------
Tipologia di prodotto               Indica se foraggio disidratato
                                    o essiccato al sole
--------------------------------------------------------------------
Numero riconoscimento impresa       Attribuito da AG.E.A.
--------------------------------------------------------------------
Ragione sociale con P.Iva           Identifica il soggetto titolare
e/o codice fiscale                  del diritto di aiuto
--------------------------------------------------------------------
Indirizzo, comune, provincia,       tutti  gli  estremi  anche come
numero telefono,                    codice Istat
--------------------------------------------------------------------
Dati anagrafici del rappresen-      Per  una ditta individuale sono
tante legale e residenza            riportati i dati anagrafici del
                                    titolare  stesso,  nel  caso di
                                    persona giuridica sono riporta-
                                    ti  tutti i dati anagrafici del
                                    legale rappresentante
--------------------------------------------------------------------
Quantita' prodotto in uscita        Quantita'  totale  di  prodotto
in tonnellate                       uscito in quel mese
--------------------------------------------------------------------
Autoconsumo                         Quantita'  di prodotto di auto-
                                    consumo  per  attivita' di zoo-
                                    tecnia
--------------------------------------------------------------------
Richiesta di acconto ai sensi       Indicare euro/tonnellate
Reg. 603/95
--------------------------------------------------------------------
Fideiussione n.                     In caso di anticipo nella misu-
                                    ra dell'80%
--------------------------------------------------------------------
Quantita' foraggio                  Quantita'  di prodotto disidra-
                                    tato o essiccato per la quale
                                    si chiede il pagamento
--------------------------------------------------------------------
Modalita' di pagamento              Indicare il numero di conto cor-
                                    rente (bancario o banco-posta),
                                    i codici  ABI e CAB relativi al
                                    conto
--------------------------------------------------------------------
Data, luogo e firma                 Allegare fotocopia documento di
                                    identita'  del  legale rappren-
                                    tante o del titolare
--------------------------------------------------------------------

   3.2. Modalita' di presentazione

   La   domanda   cartacea   debitamente  compilata,  con  l'allegata
documentazione, deve pervenire agli Organismi di controllo competenti
della  regione  in  cui  e'  ubicata  la  sede legale dell'impresa di
trasformazione.
   L'Organismo  di  controllo successivamente all'istruttoria ed alle
verifiche di rito trasmettera' la documentazione ad AG.E.A..
   L'identita'   del  beneficiario  e'  accertata  al  momento  della
presentazione  della  domanda da parte dei funzionari degli Organismi
di controllo.
   Nel  caso  di  invio  postale,  per  raccomandata, l'identita' del
beneficiano  e'  validata  dalla  presenza, in allegato alla domanda,
della   fotocopia  del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di
validita' alla data del deposito della domanda stessa.
   Per ogni campagna di commercializzazione (01 aprile - 31 marzo) la
domanda   mensile  di  aiuto,  completa  dei  previsti  allegati,  e'
presentata  agli  Organismi  di  controllo,  entro 45 giorni solari a
decorrere  dalla  fine del mese nel corso del quale hanno avuto luogo
le uscite di foraggio trasformato dall'impresa.
   Si   ricorda   che  l'ultima  domanda  utile,  della  campagna  di
commercializzazione,  comunque  deve  essere  presentata  entro e non
oltre il 15 aprile, pena la non ammissibilita' all'aiuto.
   L'Organismo  di  controllo provvede a trasmettere tutte le domande
protocollate  all'AG.E.A.  entro  e  non  oltre  60  gg  solari dalla
presentazione,   e   comunque   l'ultima   domanda  per  campagna  di
commercializzazione,   da   presentarsi  entro  il  15  aprile,  deve
pervenire   in   AG.E.A.  entro  il  15  maggio,  per  permettere  la
comunicazione  ufficiale  alla  Comunita'  Europea  del  Quantitativo
Nazionale Garantito (QNG) ammesso all'aiuto, entro il 31 maggio, come
previsto all'art. 15 del Reg. (CE) n. 785/95.
   Si ricorda inoltre che l'AG.E.A, ai sensi l'articolo sopra citato,
e'  tenuta a comunicare alla Comunita' Europea entro il giorno 15 dei
mesi di agosto, novembre, febbraio e maggio i quantitativi di foraggi
disidratati  e/o  essiccati  al  sole  per  i  quali  le  imprese  di
trasformazione hanno fatto richiesta di aiuto.
   Sara'  quindi  cura  dell'Organismo  di  controllo,  far pervenire
all'AG.E.A.  le  domande  di  aiuto, e/o una comunicazione "via fax",
indicante  i  quantitativi  usciti  nei  mesi  di  giugno, settembre,
dicembre e marzo, nel rispetto della seguente tempistica:
- i quantitativi di giugno dovranno pervenire entro il 5 agosto;
- i quantitativi di settembre dovranno pervenire entro il 5 novembre;
- i quantitativi di dicembre dovranno pervenire entro il 5 febbraio;
- i quantitativi di marzo dovranno pervenire entro il 5 maggio.

   Si  evidenzia  inoltre  che  nel  caso in cui la domanda sia fatta
pervenire  tramite  il  recapito  postale all'Organismo di controllo,
tenuto  conto  dei  tempi ordinari di recapito dalla data di invio fa
fede,  come data di presentazione, quella di ricezione da parte dello
stesso.
   Il   deposito   della   domanda  mensile,  presso  l'Organismo  di
controllo,  entro  20  giorni  successivi  alla  scadenza del termine
prescritto,  comporta la decurtazione dell'aiuto nella misura dell'1%
per ogni giorno lavorativo di ritardo.
   Superato il termine di 20 giorni la domanda e' irricevibile, salvo
che  il  ritardo  non  sia  imputabile  a  documentate cause di forza
maggiore.
   All'atto  della presentazione della domanda di aiuto, da parte del
trasformatore  o  del suo delegato, verra' consegnata allo stesso una
ricevuta dell'avvenuta presentazione e ricezione.

   3.3. Corretta presentazione della domanda di aiuto

   La  domanda  di  aiuto  dovra' essere presentata, all'Organismo di
controllo competente, nei termini sopraindicati debitamente compilata
e con allegata la documentazione richiesta.
   All'atto  della  presentazione domanda, dovranno essere presenti i
seguenti dati e documenti:
1. La  firma  del  richiedente. La sottoscrizione della domanda e' un
   requisito   indispensabile   per  l'ottenimento  dell'aiuto,  pena
   l'annullabilita' della domanda.
2. L'autentica  della firma o la copia fotostatica di un documento di
   riconoscimento  in  corso  di validita'. Ai sensi dell'art. 38 del
   D.P.R. n 445/00 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
   autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente
   addetto  o  nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a
   copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore,
   in corso di validita' alla data di deposito della stessa.
3. Il  certificato camerale, in corso di vigenza secondo la normativa
   di riferimento (non antecedente a sei mesi).

4. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

   L'AG.E.A. sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di
aiuto  presentate  al  fine di garantire il rispetto delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, avendo cura
di  accertare  che le domande di aiuto non si riferiscano a quantita'
di   foraggi   ottenuti   su   superfici   per   le  quali  e'  stato
contestualmente  richiesto  il pagamento di aiuti per superficie o di
premi per la zootecnia, previsti rispettivamente dai Regolamenti (CE)
n. 1251/99, n. 1782/2003 e n. 1254/99.
   Gli Organismi di controllo competenti per territorio effettuano:
- controlli anagrafici e formali sulle domande di aiuto;
- verifiche  sulla contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria
  ed industriale);
- controlli  in  loco  presso  i  trasformatori,  gli  acquirenti  di
  foraggi,  i  produttori  agricoli, i destinatari finali dei foraggi
  trasformati    e   presso   le   ditte   di   pura   o   prevalente
  commercializzazione.

   Al  fine  di  verificare  la congruenza delle informazioni e/o dei
dati  raccolti,  sia  nella  fase  di presentazione delle domande sia
nella  fase  di  controllo, l'AG.E.A. puo' integrare gli accertamenti
sopraindicati  delegati  agli  Organismi  di controllo, attraverso la
selezione  di  domande  e/o  contratti  da  sottoporre  ad  ulteriori
verifiche.

   4.1. Controlli amministrativi

   Tutte  le domande sono sottoposte alla verifica del rispetto della
normativa comunitaria e nazionale vigente in termini di ricevibilita'
e completezza.
   L'Organismo  di  controllo  all'atto della ricezione della domanda
verifica che:
a. sia pervenuta entro i termini previsti dalla normativa vigente;
b. sia stata firmata dal titolare della domanda;
c. sia  stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
   della documentazione richiesta.
   L'AG.E.A.  effettua  verifiche  amministrative  quali  i controlli
formali.

   4.1.1. Controlli formali

   I  controlli  formali  propri  della  fase  di ricevibilita' della
domanda  e  la completezza della stessa, riguardano nello specifico i
seguenti dati e documenti:
   1.  Verifica  della  presenza  della  firma  del  richiedente.  La
sottoscrizione  della  domanda  e'  un  requisito  indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto. Sara' cura dell'Organismo di controllo fare
in  modo  che la documentazione consegnata in AG.E.A. sia debitamente
sottoscritta in tutte le sue parti.
   2.  Verifica  della  presenza  della autentica della firma o della
copia  fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento in corso di
validita'.   Ai   sensi   dell'art.   38   del  D.P.R.  n  445/00  la
sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la
firma  sia  apposta  in presenza del dipendente addetto o nel caso in
cui  la  domanda  sia presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla
data di deposito della stessa.
   3.  Verifica  della validita' della "certificazione antimafia". La
normativa  nazionale  in  vigore  prevede  che  per  importi uguali o
superiori 154.937,07 euro, la domanda di aiuto sia corredata da:
- certificato  antimafia  rilasciato dalla Prefettura competente, con
  data  di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di
  erogazione  dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5,
  5-ter  e  art.  10-quater,  comma 2: Decreto legislativo n. 490 del
  08/08/94, art. 4).
   Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai
sensi dell'art. 10 series comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art.
7  della  L.  55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di
esenzione.
   4.  Verifica  della  data  di  ricezione della domanda rispetto ai
termini  previsti.  Le ditte che richiedono l'aiuto, sono tenute alla
presentazione  della  domanda entro i termini previsti, come indicato
nel paragrafo 3.2.
   5.  Verifica  presenza  degli  allegati  previsti.  Le  ditte  che
richiedono  l'aiuto,  sono  tenute  alla  presentazione  dei seguenti
allegati   (certificati   di  analisi,  certificato  camerale,  copia
documento  in  corso di validita', ecc.). Qualora l'AG.E.A. rilevi la
mancanza  di  uno dei suddetti allegati provvedera' a farne richiesta
all'impresa   di   trasformazione   e/o  all'Organismo  di  controllo
competente.
   6.  Verifica  della  presenza  modalita'  di pagamento. Al fine di
procedere   all'erogazione   dell'aiuto  deve  essere  verificata  la
presenza   delle   modalita'  e  dei  riferimenti  per  il  pagamento
(indicazione  del C/C bancario o conto del Banco Posta). Se il numero
di  conto  corrente  bancario,  il codice ABI, il codice CAB ovvero i
riferimenti  del  conto  Banco  Posta  risultassero errati, l'AG.E.A.
provvedera'  a  bloccare  il  pagamento in attesa di comunicazioni da
parte del beneficiario atte a sanare l'anomalia.

   5. Controlli in loco

   Per  rendere  efficace  il  regime  di  aiuti  al  Settore Foraggi
essiccati  e  garantire  l'osservanza dei requisiti che danno diritto
all'aiuto  e'  previsto un sistema di controlli relativo alle fasi di
produzione  dei foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da
macinare,  di  trasformazione degli stessi, di utilizzazione finale o
di commercializzazione dei foraggi trasformati.
   In  tal  senso  il sistema di controlli del settore coinvolgera' i
seguenti soggetti:
   a. le imprese di trasformazione;
   b. gli acquirenti riconosciuti;
   c. i fornitori di foraggi da trasformare;
   d. i destinatari dei foraggi trasformati.

   Per  i  controlli  relativi ai soggetti sopraindicati, la cui sede
legale  e'  in  una  regione  diversa  da  quella  della  sede legale
dell'impresa di trasformazione, l'Organismo di controllo trasmettera'
i  dati  agli Organismi di controllo territorialmente competenti, che
pianificheranno  gli accertamenti in loco secondo gli accordi tra gli
Organismi   di   controllo   interessati.  L'Organismo  di  controllo
competente  per  territorio inoltrera' gli esiti dei controlli per il
completamento dell'iter istruttorio.
   Per  i  controlli ricadenti su territori di regioni nelle quali e'
attivo  un O.P.R., gli accertamenti in loco saranno svolti secondo le
regole   comuni  definite  in  accordo  tra  gli  Organismi  pagatori
interessati.
   All'atto  dei  controlli  deve  essere  presente il rappresentante
legale dell'azienda o dell'impresa oggetto del controllo.
   In alternativa il rappresentante legale puo' incaricare una o piu'
persone  a presenziare e firmare in contraddittorio i verbali redatti
duranti   l'esecuzione  degli  accertamenti,  attraverso  una  delega
sottoscritta  a cui dovra' essere allegata la copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.

6. Controlli presso le imprese di trasformazione

   L'Organismo   di   controllo,   nel   corso   della   campagna  di
commercializzazione,   effettuera'   verifiche  presso  l'impresa  di
trasformazione finalizzate ai:
- controlli  qualitativi  e  quantitativi  dei foraggi trasformati in
  uscita;
- controlli  della  contabilita'  di  magazzino  e della contabilita'
  finanziaria (ordinaria ed industriale).
   Inoltre, a conclusione della campagna di commercializzazione, o di
un  periodo  che coinvolge piu' mesi, saranno effettuate verifiche da
parte di AG.E.A., su di un campione di imprese di trasformazione pari
almeno al 5% del totale delle imprese che hanno presentato domande di
aiuto,   selezionate   in   base   a   criteri  di  rischio  definiti
dall'Amministrazione.
   I  controlli per ciascuna impresa selezionata, saranno finalizzati
a:
- verificare  la  contabilita'  di  magazzino dell'intera campagna di
  commercializzazione o di un periodo che coinvolge piu' mesi;
- effettuare  un  controllo di congruita' tra le quantita' di foraggi
  trasformati, per i quali e' stato richiesto l'aiuto, e l'impiego di
  energia   termica  ed  elettrica  nel  processo  di  trasformazione
  (controllo di "fine campagna").

   6.1. Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi in uscita

   Le  caratteristiche  qualitative (tasso di umidita' e contenuto in
proteine   grezze   totali)   e   quantitative   (peso)  dei  foraggi
trasformati,  in  uscita  dall'impresa, sono vincolanti ai fini della
erogazione e della determinazione dell'aiuto.
   Il  prelievo  dei campioni e la registrazione del peso dei foraggi
trasformati   in   uscita  sono  finalizzati  all'accertamento  delle
caratteristiche sopraindicate.
   I  risultati  delle  analisi di laboratorio dei campioni prelevati
hanno valore vincolante ai fini della erogazione dell'aiuto.
   Si  ricorda,  inoltre,  che  le spese relative alle analisi sono a
carico dell'impresa di trasformazione.
   Gli  aiuti  sono  quindi  erogati  per tutte le partite di foraggi
trasformati  usciti  per  le  quali  l'esito delle analisi soddisfi i
requisiti  richiesti  dalla  normativa  comunitaria (cfr. art. 11 del
Reg. (CE) n. 785/95) (allegato b2).

   6.1.1. Adempimenti dell'impresa di trasformazione

   6.1.1.1.  Pesatura  dei  foraggi  da  trasformare e trasformati in
uscita

   L'impresa  di  trasformazione  e' tenuta ad effettuare la pesatura
sistematica  sia dei foraggi da disidratare e/o dei foraggi essiccati
al  sole da macinare consegnati alla stessa per la trasformazione sia
dei foraggi trasformati usciti.
   In  tal  senso  l'impianto  di pesatura deve essere affidabile e i
valori  delle pesate non arbitrariamente modificabile, per permettere
di rilevare correttamente i quantitativi.
   I   valori   delle  pesate  dei  foraggi  da  trasformare  saranno
riportati,  nel  campo  predisposto, sul registro di magazzino per le
operazioni di carico.
   I  valori  delle  pesate dei foraggi trasformati in uscita saranno
riportati,  sia  sul  registro  di  magazzino  per  le  operazioni di
scarico,  che  in  un  campo  predisposto  sul  DDT  o sulla bolla di
consegna, e saranno relativi al peso lordo del carico in uscita, alla
tara del mezzo trasporto e al peso netto del foraggio trasformato.
   In  alternativa  l'impresa  potra'  conservare  il  cartellino  di
pesata.
   Si  ricorda  che  l'obbligo  della  pesatura  sistematica  non  e'
applicabile se:
a) i   foraggi   sono   disidratati   mediante   un   apparecchio  di
   disidratazione  mobile,  in  tal  caso  i  quantitativi consegnati
   possono essere stimati in base alle superfici seminate;
b) la   produzione   dei  foraggi  trasformati  dall'impresa  non  e'
   superiore a 1.000 tonnellate per campagna e se la stessa dimostra,
   all'AG.E.A.,  di  non  aver  la  possibilita'  di  ricorrere ad un
   sistema  di  pesa pubblica situato entro un raggio di 5 km; in tal
   caso,   i   quantitativi   consegnati  possono  essere  verificati
   applicando   qualsiasi   altro  metodo  precedentemente  approvato
   dall'AG.E.A. stessa.

   6.1.1.2.  Misurazione  del tenore medio di umidita' dei foraggi da
disidratare

   L'impresa  e'  tenuta alla registrazione giornaliera, sul registro
di  magazzino  di  carico e scarico, del tenore medio di umidita' dei
foraggi  in  entrata  da  disidratare  calcolata, dal confronto tra i
quantitativi  di  foraggi  verdi  da  disidratare e i quantitativi di
foraggi trasformati ottenuti (art. 1, comma 6, punto 3 Reg. 620/96).

   6.1.1.3. Prelievo dei campioni dei foraggi in uscita

   L'impresa  e'  tenuta  ad effettuare il prelievo dei campioni e la
registrazione del peso, su tutte le partite di foraggi trasformati al
momento  dell'uscita,  ai  fini  della  determinazione  del  tasso di
umidita'  e  del contenuto in proteine grezze totali (di cui all'art.
11  del  Reg.  (CE)  n.  785/95), rispettando la metodologia indicata
rispettivamente  con il decreto ministeriale 18 luglio 1975, Gazzetta
Ufficiale  n.  214  del  12  agosto 1975 e il decreto ministeriale 12
aprile 1994, Gazzetta Ufficiate n. 92 del 21 aprile 1994.
   Se   i  foraggi  trasformati  vengono  miscelati  nell'impresa  di
trasformazione  con  materie  diverse da quelle di cui all'articolo 1
del Reg. (CE) 603/95, il prelievo di campioni e la determinazione del
peso vengono effettuati prima di preparare la miscela.
   Il  tenore  di  umidita'  e  il  tenore  di proteine grezze totali
vengono  determinati  prelevando  campioni  su  un  quantitativo  non
superiore  a  110  t  per  singola  partita di foraggi trasformati in
uscita   dall'impresa  di  trasformazione  o  miscelati  nell'impresa
stessa, secondo il metodo definito nelle disposizioni comunitarie che
stabiliscono  metodi  di  analisi  per  il  controllo ufficiale degli
alimenti per animali.
   In  caso  di uscita dall'impresa o di miscelatura di piu' partite,
che  risultino  di  qualita' uniforme dal punto di vista delle specie
che la compongono, del tenore di umidita' e del contenuto proteico ed
il  cui  peso  totale  sia  pari  o  inferiore a 110 t, si procede al
prelievo  di  un  campione  per  partita.  L'analisi  viene  tuttavia
effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni.
   Ogni partita di foraggi trasformati usciti deve risultare comunque
rintracciabile  attraverso  l'attribuzione  di  un numero progressivo
riferito a ciascun campione prelevato.
   Inoltre   la   rintracciabilita'   delle   partite  dovra'  essere
completata con i singoli carichi costituenti la partita sia per mezzo
del  DDT  e/o  buono  di  consegna  sia  attraverso l'indicazione sul
registro di carico e scarico.
   Tuttavia  nel  caso  in  cui  la  miscela  venga preparata prima o
durante    l'essiccazione,   il   campione   viene   prelevato   dopo
l'essiccazione  artificiale e sara' accompagnato da un'avvertenza che
indica   che   si   tratta   di  una  miscela  precisando  la  natura
dell'aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale
rispetto alla sostanza secca e il tasso d'incorporazione nel prodotto
finito (art. 1, comma 7, punto a Reg. 620/96).
   I   campioni   prelevati,  in  quattro  esemplari,  devono  essere
cartellinati e sigillati mediante piombatura od altro tipo di sigillo
non manomissibile, riportante un numero identificativo o alfanumerico
univoco  che  deve  essere  riportato  sul  cartellino  applicato sul
campione.
   Due  di  questi,  recanti almeno il numero della relativa partita,
sono  inviati  presso  i  laboratori  di  analisi  pubblici o privati
autorizzati  dall'AG.E.A.,  mentre  i  restanti  due  sono conservati
dall'impresa  di trasformazione per eventuali ulteriori analisi, fino
al momento del riscontro positivo delle analisi relative alle partite
campionate.
   Le  modalita' di predisposizione e conservazione dei campioni sono
indicate nel D.M. del 04.04.2000, all'art. 10 paragrafi 4, 5 e 6.
   Successivamente  al campionamento e prima dell'esito delle analisi
le  partite,  da  cui sono stati prelevati i campioni, possono uscire
dall'impresa.
   Nel   referto  di  analisi  deve  essere  inoltre  dichiarato  che
l'accertamento  e' stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi
ufficiali.
   Dovra'  inoltre  essere  rispettata la percentuale successivamente
indicata   del  prelievo  dei  campioni  in  contraddittorio  tra  il
funzionario  preposto  al controllo ed il rappresentante dell'impresa
interessata.
   Il  controllo in contraddittorio dovra' essere effettuato (secondo
il  metodo  di  cui  al decreto ministeriale 20 aprile 1978, Gazzetta
Ufficiale  n.  165  del 15 giugno 1978) per almeno il 5% del peso dei
foraggi trasformati usciti dall'impresa, ed almeno il 5% del peso dei
foraggi trasformati che nel corso della campagna sono stati miscelati
nell'impresa stessa con materie prime diverse da quelle di cui l'art.
1 del Reg. (CE) n. 603/95.
   L'impresa  di  trasformazione  inoltre,  al  fine di consentire il
rispetto  della  percentuale  minima dei controlli in contraddittorio
con  il  funzionario  incaricato,  e'  tenuta  a comunicare ogni mese
all'Organismo  di  controllo, le quantita' di foraggi trasformati che
presumibilmente usciranno dall'impresa nel mese successivo.
   L'impresa  e'  altresi'  obbligata,  ai sensi all'art. 11 del Reg.
(CE)  n.  785/95, a notificare all'Organismo di controllo, con almeno
due  giorni  lavorativi  di  anticipo,  ciascuna  uscita  di  foraggi
trasformati  o  di  miscele  di  questi,  precisandone  la  data e la
quantita', onde permetterle di operare i controlli.
   Le  fasce orarie di uscita dei foraggi trasformati dall'impresa di
trasformazione   saranno   concordate  con  i  funzionari  incaricati
dall'Organismo  di  controllo,  per  permettere  a  questi  ultimi di
effettuare  le  dovute  verifiche  e  prelievi,  tenendo  comunque in
considerazione  che  le  esigenze  produttive  e commerciali di molte
imprese     di     trasformazione,    durante    la    campagna    di
commercializzazione, sono svolte da queste in modo continuo.
   Per  le  quantita'  di prodotto destinate ad autoconsumo l'impresa
sara' tenuta a predisporre idonei locali per la conservazione.
   Inoltre  l'impresa  trasmettera'  all'Organismo  di  controllo  il
programma  di  utilizzazione  del  foraggio  trasformato  in  cui sia
evidenziato l'autoconsumo in relazione alla consistenza media mensile
di stalla.
   L'Organismo  di  controllo  esprimera' quindi il proprio parere in
merito  ai  consumi indicati ed i foraggi trasformati prima di essere
utilizzati saranno sottoposti a controlli quantitativi e qualitativi,
con  il  prelievo  del  campione  sull'intero quantitativo (Circolare
A.I.M.A. 8 giugno 2000).
   L'impresa  di  trasformazione e' tenuta trimestralmente, a partire
dalla  prima  domanda utile, a comunicare all'AG.E.A. e all'Organismo
di  controllo  il tenore medio di umidita' delle quantita' di foraggi
disidratati,  determinato  per differenza tra le quantita' di foraggi
verdi utilizzati e quelle dei relativi foraggi trasformati.

   6.1.1.4. Adempimenti dell'Organismo di controllo

   L'Organismo   di   controllo,   in   conformita'  con  le  vigenti
disposizioni di settore, pianifichera' i controlli per l'accertamento
delle caratteristiche qualitative e quantitative.
   Si  sottolinea  che  per  agevolare  le operazioni di accertamento
potra'  essere concordata, con l'impresa di trasformazione, la fascia
oraria  ed  i  giorni  della  settimana  in  cui  normalmente saranno
effettuate  le  uscite  dei  foraggi  trasformati,  tenuto  conto che
l'attivita'  lavorativa  delle  imprese  e'  da  ritenersi pressoche'
continua durante la campagna di commercializzazione.
   I  campioni  di  foraggi trasformati prelevati in contraddittorio,
tra  il  funzionario  preposto  al  controllo  ed  il  rappresentante
dell'impresa  interessata  (conformemente  alle  prescrizioni  di cui
all'art.  11  del Reg. (CE) n. 785/95), nel corso di ogni campagna di
commercializzazione,  dovranno  essere  relativi  ad almeno il 5% del
peso dei foraggi trasformati usciti dall'impresa, ed almeno il 5% del
peso  dei  foraggi  trasformati  miscelati  nell'impresa  stessa  con
materie  prime  diverse  da quelle di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n.
603/95.
   All'atto  del  controllo  il  funzionario incaricato registrera' i
quantitativi   in   uscita   relativi   alle  partite  campionate  in
contraddittorio e redigera' un apposito verbale relativo al controllo
(allegato  c), che sara' sottoscritto dal rappresentante dell'impresa
di  trasformazione  e  dal funzionario stesso (il modello predisposto
dall'AG.E.A.),  e  successivamente  inviato all'AG.E.A. allegato alla
domanda di aiuto del mese.
   Qualora  si  verificasse l'impossibilita', da parte dell'Organismo
di controllo, di garantire il prelievo in contraddittorio dei foraggi
trasformati   in   uscita,   per   le   percentuali  minime  di  peso
sopraindicate nel mese oggetto di controllo, questi e' tenuto a darne
comunicazione all'AG.E.A., indicando le motivazioni.
   Resta  in  ogni  caso  il  vincolo  del  rispetto del prelievo dei
campioni  in  contraddittorio  per  le  percentuali  minime  di peso,
precedentemente   indicate,   nell'ambito   complessivo  di  ciascuna
campagna   di   commercializzazione  (come  prescritto  all'art.  11,
paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 785/95).
   In  tal  senso  con  l'ultima  domanda  di  aiuto  della campagna,
relativamente  a  ciascun  trasformatore,  l'Organismo  di  controllo
dovra'  allegare  una  dichiarazione  nella  quale  sara' indicato il
quantitativo  complessivo  di foraggi trasformati usciti per il quale
e'  stato  richiesto  l'aiuto  e  il  quantitativo controllato con il
prelievo dei campioni in contraddittorio.

   6.2. Controlli sulla contabilita'

   L'Organismo  di  controllo verifica, mensilmente, che l'impresa di
trasformazione  abbia  provveduto  correttamente  agli adempimenti in
materia  di  contabilita'  di  magazzino  e finanziaria (ordinaria ed
industriale),  in  conformita'  a  quanto  previsto dai Regg. (CE) n.
603/95 e n. 785/95 e successive modifiche.
   Il   controllo   sara'   finalizzato   ad  accertare  la  regolare
registrazione  contabile delle operazioni finanziarie dell'impresa di
trasformazione  sia con i fornitori di foraggi verdi e/o essiccati al
sole che con i destinatari dei foraggi trasformati.
   L'Organismo  di  controllo sara' tenuto a formalizzare i controlli
effettuati,  con  la  compilazione  di  appositi  verbali,  secondo i
modelli  predisposti  da  AG.E.A.  (allegati  d1,  d2,  d3,  d4), che
dovranno   essere  sottoscritti  dal  funzionario  incaricato  e  dal
rappresentante dell'impresa di trasformazione.
   I  dati  desunti  dal  controllo mensile saranno riportati nella -
Relazione mensile - (allegato d), che verra' allegata alla domanda di
aiuto depositata dall'impresa di trasformazione presso l'Organismo di
controllo ed inoltrata da questo all'AG.E.A..
   Qualora   dalle  risultanze  delle  verifiche  sulla  contabilita'
emergano  delle  discordanze rispetto ai dati indicati in domanda, di
tali  risultanze  si  tiene  conto  in  sede  di  determinazione  dei
quantitativi  che  costituiscono  la  base per il calcolo dell'aiuto,
conformemente  alle  vigenti  disposizioni  comunitarie  e nazionali,
apportando le opportune correzioni.

   6.2.1.  Adempimenti  dell'impresa  di trasformazione relativamente
alla   contabilita'   di   magazzino   e  finanziaria  (ordinaria  ed
industriale)

   L'impresa  di  trasformazione  e'  tenuta  ad avere una corretta e
regolare  contabilita'  di magazzino (i cui dettagli saranno indicati
successivamente),  attraverso  un  registro di carico e scarico delle
diverse tipologie di trasformazione e nel quale saranno registrate:
- specie,  quantita'  dei  foraggi  verdi  e/o  essiccati  al sole in
  ingresso ed umidita' (cfr. paragrafo 6.1.1.2.) dei foraggi verdi;
- tipologia  di  prodotti trasformati usciti (eventuali miscele), gli
  eventuali additivi aggiunti ai foraggi trasformati, le quantita' ed
  il tenore di umidita' dei foraggi in uscita;
- giacenze iniziali e finali.

   Qualora  un'impresa  di trasformazione proceda alla produzione, da
un  lato,  di  foraggi  disidratati e/o di concentrati di proteine e,
dall'altro, alla lavorazione di foraggi essiccati al sole, le diverse
linee  di  lavorazione  dovranno  essere  mantenute separate (art. 2,
punto 1 Reg. CE n. 785/95) ed in particolare:
- la  preparazione  dei  foraggi  disidratati deve essere eseguita in
  locali  o  luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione
  dei foraggi essiccati al sole;
- i   prodotti  ottenuti  dalle  diverse  lavorazioni  devono  essere
  immagazzinati in luoghi distinti;
- e'  vietato miscelare all'interno dell'impresa diverse tipologie di
  foraggi trasformati (disidratati, essiccati al sole).

   Qualora  i  foraggi  trasformati  non possano essere immagazzinati
entro  il  perimetro  dell'impresa  di  trasformazione, ogni luogo di
deposito  all'esterno  di esso, che offra sufficienti garanzie per il
controllo   dei   foraggi   immagazzinati,  validato  preventivamente
dall'Organismo di controllo, e' ammissibile.
   Nel  registro  di  carico  e  scarico  saranno quindi riportare le
operazioni relative:
- alle entrate dei foraggi da trasformare;
- ai passaggi degli stessi in lavorazione;
- ai passaggi dei foraggi trasformati ai relativi magazzini;
- alle  uscite  dei  foraggi  trasformati  e/o  miscelati  con  altri
  prodotti.

   Il carico dei foraggi da trasformare (operazioni di entrata) sara'
contabilizzato  con  la compilazione di una singola riga per ciascuna
operazione, indicando:
- la data;
- la specie botanica del foraggio da trasformare;
- tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
- la quantita' espressa in tonnellate;
- i  dati  relativi  al  contratto e/o alla dichiarazione di consegna
  (nome  e  cognome del produttore ed eventuale numero di riferimento
  dell'atto);
- numero di riferimento del DDT e/o buono di consegna;
- indicazione dell'umidita' del foraggio in entrata;
- le eventuali giacenze.

   Nelle operazioni di carico dovranno essere riportati gli eventuali
prodotti   destinati  alla  miscela  e/o  gli  additivi  che  saranno
aggiunti.
   Lo  scarico  (operazioni  di  uscita)  indichera'  il passaggio in
lavorazione  dei  foraggi  da  trasformare  e/o  l'uscita dei foraggi
trasformati.
   Tali operazioni saranno riportate con le stesse modalita' relative
al  carico,  nel  rispetto della successione temporale e della regola
che  sulla  stessa  riga  non  potra'  essere  riportata  piu' di una
operazione, indicando:
- la data;
- i foraggi passati in lavorazione e/o foraggi trasformati;
- la quantita' espressa in tonnellate;
- indicazione  del  magazzino  e/o  dati  relativi  destinatario  del
  foraggio trasformato (cognome e nome o denominazione sociale);
- riferimento   alla   partita  di  foraggio  uscito  e  al  relativo
  certificato di analisi;
- numero di riferimento del DDT;
- giacenze.

   Nello  scarico  dovranno  essere  indicati  gli eventuali prodotti
miscelati  e/o  gli  additivi  aggiunti  ai  foraggi  disidratati e/o
macinati,  precisandone  la  natura,  la  denominazione, il tenore in
sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca nonche' il tasso
di incorporazione nel prodotto finito.
   All'atto  del  controllo  il  rappresentante  dell'impresa  dovra'
mettere   a   disposizione  del  funzionario  incaricato  la  propria
contabilita'   di   magazzino  e  tutti  i  documenti  necessari  per
l'espletamento   del   controllo,  quali  DDT,  fatture  e  documenti
giustificativi dei pagamenti.
   Saranno inoltre accettati per le finalita' del controllo eventuali
documenti   provvisori   compilati  dall'impresa  di  trasformazione,
relativamente    alle   caratteristiche   qualitative   dei   foraggi
trasformati usciti, in attesa dell'acquisizione dei certificati delle
analisi qualitative di laboratorio.

   6.2.2.   Adempimenti   dell'impresa   di   trasformazione  per  la
contabilita' ordinaria

   L'impresa  di trasformazione e' tenuta alla regolare registrazione
contabile  delle  operazioni  che  intercorrono  con i produttori e/o
acquirenti   riconosciuti   dei   foraggi  da  trasformare  e  con  i
destinatari dei foraggi trasformati.
   In   particolare   per  quanto  riguarda  le  uscite  dei  foraggi
trasformati,  ai  fini dei controlli sulla contabilita' ordinaria, le
imprese  di  trasformazione  mettono a disposizione dell'Organismo di
controllo, i seguenti documenti giustificativi:
a) se  trattasi  di  un'impresa di trasformazione che venda i foraggi
   trasformati:
   - le fatture di vendita con l'indicazione:
      - della quantita' e del tipo di foraggi trasformati venduti;
      - del nome e indirizzo dell'acquirente;
   -  la  documentazione  che  dimostri  il  pagamento  della fattura
   emessa;
b) se  trattasi  di un'impresa che trasformi la produzione dei propri
   aderenti:
   -  i  buoni  d'uscita  o  altro  documento  contabile riconosciuto
   dall'autorita' competente, con l'indicazione:
      - della quantita' e del tipo di foraggi consegnati;
      - del nome dei consegnatari;
   -   la   documentazione   che,   relativamente   ai  rapporti  che
   intercorrono  tra  l'impresa  di  trasformazione  e i propri soci,
   dimostri l'attribuzione dei costi del processo di trasformazione;
c) se  trattasi  di  un'impresa  che  trasformi  i  foraggi per conto
   dell'agricoltore, consegnando allo stesso i foraggi trasformati:
   - le fatture alle spese di produzione, con l'indicazione:
      - della quantita' e del tipo di foraggi trasformati consegnati;
      - del nome dell'agricoltore;
   - la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa
   relativamente alle spese di trasformazione.

   6.2.3. Adempimenti dell'impresa per la contabilita' industriale

   Il  rappresentante  dell'impresa  di  trasformazione  e' tenuto ad
indicare all'Organismo di controllo:
- tutti gli elementi che consentano la determinazione della capacita'
  di produzione dell'impianto;
- la  scorta  di  combustibile  esistente  all'inizio e alla fine del
  periodo considerato;
- le  ore  di  funzionamento degli impianti di disidratazione e degli
  altri   impianti   utilizzati   per   la   macinazione   e  per  la
  pellettizzazione;
- le ore di manodopera impiegate.

   Inoltre  l'impresa di trasformazione dovra' mettere a disposizione
del  funzionario  incaricato,  per  la  verifica  della  contabilita'
industriale i seguenti documenti giustificativi:
- le   fatture   d'acquisto   dei  combustibili  impiegati  (fossili,
  biomasse,  GPL,  ecc.)  e  le  bollette  relative al consumo di gas
  metano e di elettricita' della campagna di commercializzazione;
- ogni  altro  elemento e dato in possesso dell'impresa, utile per la
  determinazione  dei  consumi  energetici  e  delle  temperature  di
  lavorazione dell'impianto.

   6.2.4. Adempimenti dell'Organismo di controllo

   L'Organismo  di  controllo  verifica regolarmente, in occasione di
ciascun   controllo   mensile  presso  l'impresa  trasformatrice,  la
contabilita'  di magazzino e la contabilita' finanziaria (industriale
ed ordinaria), verificando la congruenza dei dati.
   L'Organismo  di  controllo  e'  tenuto  ad  inviare all'AG.E.A. la
relazione  mensile  (allegato  d) ed i relativi verbali completamente
compilati (allegati d1, d2, d3, d4).
   Se  all'atto  della  verifica  non  fossero  disponibili tutti gli
elementi  e/o  i  dati  necessari,  i relativi campi predisposti, nei
verbali  e  nella  Relazione  mensile,  dovranno  essere  "barrati" e
firmati  dal  funzionario incaricato, in modo da attestare l'avvenuto
controllo.
   Inoltre  si  ricorda  che  l'Organismo  di  controllo  e' tenuto a
comunicare all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata.
   Nel  caso  di  constatazione  di  infrazioni rilevanti l'AG.E.A si
riserva  di  valutare  la  revoca  del  riconoscimento all'impresa di
trasformazione (Circolare AG.E.A n.7 del 19 marzo 04, paragrafo 8).

   6.2.4.1.  Controllo  sulla contabilita' di magazzino, ordinaria ed
industriale

   Il  funzionario  incaricato,  all'atto  del controllo, verifica la
corretta e congruente compilazione del registro di carico e scarico a
cui  segue  l'estrazione di un campione di operazioni in entrata e in
uscita pari ad almeno il 5% di quelle contabilizzate nel mese.
   Per  ciascuna  operazione selezionata sara' verificato il corretto
riporto  sul  registro  e  la  congruita'  con  quanto  indicato  nei
documenti  giustificativi  (DDT,  buoni  di  uscita  e/o  di entrata,
fatture)  fino  alla  verifica  delle  modalita'  e del buon fine dei
pagamenti.
   In   particolare,   per   le  operazioni  di  uscita  dei  foraggi
trasformati  nel caso in cui non sia possibile accertare il buon fine
del  pagamento,  il  funzionario  incaricato  dovra'  nei  successivi
controlli  mensili  completare  la  verifica  dell'avvenuto buon fine
delle operazioni lasciate in sospeso.
   Il  controllo  sara'  formalizzato indicando nel verbale (allegati
d2,  d3,  d4),  le  operazioni  di  carico  e di scarico controllate,
relative al mese di verifica.
   Le   operazioni   oggetto   di   controllo   saranno  identificate
univocamente  mediante  l'indicazione del numero della pagina e della
riga presa in esame.
   Il  funzionario  dovra'  quindi indicare nei campi predisposti per
l'operazione  selezionata  carico/scarico, il destinatario/fornitore,
il  prodotto (foraggio da trasformare/trasformato), la quantita', DDT
(e/o  eventuale  buono  entrata  per  le  operazioni  di  carico), le
fatture, la documentazione relativa all'accertamento del pagamento.
   Nell'ambito   dello   stesso   controllo  mensile  il  funzionario
incaricato  verifica l'impiego di energia e combustibili nel processo
di  trasformazione verifica e registra i dati nella parte del verbale
di  controllo  della  contabilita' di magazzino predisposta (allegato
d1, sez. 3).
   Nel  verbale  di Controllo della contabilita' di magazzino mensile
(allegato d1) saranno quindi indicati:
- la campagna di commercializzazione, e il mese oggetto di controllo;
- dati identificativi (sez.1):
   -   dell'Organismo   di  controllo  e  dei  funzionari  incaricati
   dell'accertamento;
   - dell'impresa di trasformazione e del suo rappresentante all'atto
   del controllo;
- dati qualitativi e quantitativi dei foraggi da trasformare distinti
  per tipologia di foraggi trasformati, foraggi disidratati e foraggi
  essiccati al sole (sez. 2):
   - giacenza iniziale e finale dei foraggi da disidratare:
      - specie e quantita';
   - giacenza iniziale e finale dei foraggi trasformati:
      - tipo di prodotto ottenuto e quantita';
   - entrate foraggi da disidratare:
      - specie, quantita' ed umidita' (cfr paragrafo 6.1.1.2);
   - foraggi passati in lavorazione:
      - specie e quantita';
   - prodotti trasformati ottenuti:
      -  tipo  di  prodotto  ottenuto, quantita', resa (ottenuto come
      rapporto  tra  i  foraggi  disidratati  ottenuti e ed i foraggi
      verdi passati in lavorazione);
   - uscite dei foraggi trasformati venduti:
      - tipo di prodotto venduto, quantita' ed umidita';
   - uscite dei foraggi trasformati controllati in contraddittorio:
      -   quantita'   e   percentuale  di  peso  dei  foraggi  usciti
      controllata in contraddittorio rispetto al totale del mese.
- dati  relativi  all'impiego  di  energia  e  di  combustibili  (cfr
  paragrafo 6.2.3.):
   - periodo preso a riferimento (mese oggetto di verifica);
   -   consumi   (quantita'   verificate  da  fatture  e/o  documenti
   equivalenti);
   -  ore  di  funzionamento  dell'impianto  di  disidratazione  e di
   macinazione, pellettizzatore;
   - impiego della manodopera.

   Al  termine  della  verifica  il  verbale  sara'  sottoscritto dal
funzionario  incaricato  e dal rappresentante dell'impresa oggetto di
controllo.
   Nel  caso  in cui l'impresa trasformi una o piu' specie di foraggi
verdi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare il funzionario
incaricato sara' tenuto ad a compilare un verbale per ciascuna specie
lavorata (allegati d1).
   6.3. Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati
   Al  termine  di  ogni  campagna  di  commercializzazione  e/o alla
conclusione  di  un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i
controlli  "di  fine  campagna" verificando la congruenza dei dati di
tutta  la  campagna o del periodo oggetto di controllo, delle imprese
di   trasformazione   estratte   a   campione,   relativamente   alla
contabilita'  di  magazzino  e finanziaria (ordinaria ed industriale)
(allegati e, e1, e2, e3).
   La  congruita'  dei dati sara' accertata rintracciando, attraverso
la contabilita' dell'impresa:
- l'entrata dei foraggi verdi e/o essiccati al sole;
- la trasformazione dei foraggi entrati;
- l'uscita   dei   foraggi  trasformati,  sino  alla  verifica  delle
  modalita' di pagamento degli stessi.

   In  tal  senso  l'impresa  di trasformazione e' tenuta a mettere a
disposizione dell'AG.E.A. la propria contabilita' e tutti i documenti
necessari per l'espletamento dell'accertamento.

   6.3.1.   Controlli   della   contabilita'  di  magazzino  e  della
contabilita' ordinaria

   L'impresa di trasformazione e' tenuta a mettere a disposizione del
tecnico   incaricato   dall'AG.E.A.   la   documentazione  necessaria
all'accertamento  quale il registro di carico e scarico del magazzino
e tutti i documenti giustificativi (buoni di entrata e/o uscita, DDT,
fatture  di  vendita, le fatture relative all'addebito delle spese di
trasformazione, ecc.).
   Preliminarmente   il   tecnico   accertera'   che   l'impresa   di
trasformazione  abbia  provveduto  correttamente  agli adempimenti in
materia  di  contabilita'  di  magazzino  e finanziaria (ordinaria ed
industriale),  attraverso  l'esame  del registro di carico e scarico,
dei   documenti   di  trasporto,  dei  documenti  giustificativi  del
pagamento, ecc.
   Il controllo consistera' nell'analisi della documentazione e nella
verifica  di  congruenza  tra  i  diversi  documenti, procedendo alla
selezione  di un campione di operazioni da verificare, pari almeno al
1%  di tutte le operazioni di carico e scarico, svolte nella campagna
di  commercializzazione  (con  un  campione  complessivo  dell'intera
campagna  oggetto  di controllo pari ad un minimo di 10 operazioni ed
un massimo 30).
   Nell'individuazione  del  campione  dovra'  essere  assicurato  il
controllo    di    tutti   i   mesi   relativi   alla   campagna   di
commercializzazione o al periodo oggetto di verifica.
   Il  controllo  sara'  formalizzato  mediante  la  compilazione dei
verbali  (allegati  e1, e2, e3), in cui saranno indicate per ciascuna
operazione  selezionata  carico/scarico,  destinatario/fornitore,  il
prodotto   (foraggio   da   trasformare/trasformato),  la  quantita',
l'eventuale  cartellino  di pesata (o in alternativa l'annotazione su
di  un  campo  predisposto sul DDT), DDT (e/o eventuale buono entrata
per  le operazioni di carico), le fatture, la documentazione relativa
all'accertamento del pagamento.

   6.3.2. Contabilita' industriale

   L'incaricato  del controllo dovra' elaborare, per ciascuna impresa
di  trasformazione  oggetto  di  controllo, i bilanci di materia e di
energia (allegati e4, e5, e6).
   La  congruenza  dei  dati  sara'  accertata mediante l'analisi dei
bilanci sopraindicati.
   Nel  bilancio  di  materia saranno considerati separatamente i due
processi  di  trasformazione (foraggi disidratati e foraggi essiccati
al  sole)  e  si  evidenzieranno  per  le  due  tipologia  di foraggi
trasformati:
- i prodotti in ingresso:
   a)  le  specie  di foraggi in ingresso, le quantita' e l'eventuale
   indicazione dell'umidita';
- i prodotti ottenuti:
   a) il tipo di foraggio trasformato (balloni, pellet, ecc) e le sue
   quantita';
- quantita' di acqua evaporata (per i foraggi disidratati);
- i prodotti venduti:
   a)  i  foraggi  trasformati  (disidratati  e/o  essiccati  al sole
   macinati)  e  le quantita' complessivamente prodotte, l'umidita' e
   le proteine mediamente contenute;
   b) i foraggi trasformati miscelati (con evidenza della percentuale
   e  della  tipologia  sia dei foraggi trasformati presenti, foraggi
   disidratati ed essiccati al sole, che degli additivi aggiunti);
- la consistenza dei magazzini
   a) quantita' iniziali e finali;
   b) eventuale calo.

   Nel  bilancio  di  energia  saranno  elaborati  i dati relativi ai
consumi  totali di energia termica ed elettrica al fine di ottenere i
consumi  unitari, relativamente sia al processo di trasformazione dei
foraggi  disidratati  sia  a  quello  degli  essiccati  al sole ed in
particolare:
1. Consumi totali termici e di combustibile
   - Le utenze termiche - elettriche impiegate:
      a.  autoconsumo  (dichiarativo)  e  incidenza  percentuale  sul
      totale;
      b.   consumi   totali  dell'impianto  distinti  per  i  foraggi
      disidratati  e  i  foraggi  essiccati  al  sole e incidenza sul
      totale.
   -  Le  utenze  termiche  e  i  combustibili  impiegati relativi al
   processo di disidratazione dei foraggi verdi:
      a.  consumi  totali  dell'impianto  distinti  per: combustibili
      fossili, gasolio, metano, GPL, biomasse;
      b. autoconsumo (dichiarativo) per riscaldamento ed altro;
2. Consumi unitari termici ed elettrici
   - Per i foraggi disidratati:
      a. consumi elettrici, per tonnellata di prodotto trasformato;
      b. consumi termici, per chilogrammo di acqua evaporata;
      c. consumi termici, per chilogrammo di prodotto trasformato.
   - Per i foraggi essiccati al sole:
      a. consumi elettrici per tonnellata di prodotto trasformato.

   L'elaborazione  dei consumi unitari, termici ed elettrici relativi
alla   disidratazione  e  alla  lavorazione  dei  foraggi  verdi,  ed
elettrici  per la lavorazione dei foraggi essiccati al sole, portera'
alla  definizione  di  valori  unitari di consumo, correlabili con la
quantita'  di  foraggi  trasformati  e  con  la  quantita'  di  acqua
evaporata    nel   processo   di   disidratazione   nell'impresa   di
trasformazione oggetto di verifica.
   I valori unitari individuati serviranno:
- relativamente   alla   stessa  impresa  di  trasformazione  per  il
  confronto  dei  consumi  e dei rendimenti nelle diverse campagne di
  commercializzazione e/o in un periodo che coinvolge piu' mesi;
- relativamente   alle  diverse  imprese  di  trasformazione  per  il
  confronto tra stabilimenti, e per analoghi processi produttivi.

7. Controlli presso gli acquirenti riconosciuti

   L'Organismo   di   controllo,   nel   corso   della   campagna  di
commercializzazione,  effettuera'  verifiche  presso  gli  acquirenti
riconosciuti (Circolare AG.E.A. n. 7 del 19 marzo 2004) finalizzate:
- al controllo della contabilita' del registro di carico e scarico (o
  suo  equivalente)  relativa  ai  foraggi verdi da disidratare e/o i
  foraggi essiccati al sole da macinare;
- alla "chiusura" del registro di carico e scarico.

   7.1. Adempimenti dell'acquirente riconosciuto

   L'acquirente  riconosciuto  e'  tenuto  ad  avere  una  corretta e
regolare  contabilita'  dei  foraggi  da  essiccare  o  da  macinare,
attraverso  un  registro  di  carico  e  scarico  nel  quale  saranno
registrate:
- specie,  quantita'  e  riferimento  al  contratto con il produttore
  agricolo;
- specie,  quantita'  e il riferimento dell'impresa di trasformazione
  che ha acquistato i foraggi da trasformare;
- le eventuali giacenze iniziali e finali.

   Il   carico   dei   foraggi  acquistati  dai  produttori  agricoli
(operazione  di  entrata) sara' contabilizzato indicando per ciascuna
operazione:
- la data;
- la specie botanica del foraggio;
- tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
- la quantita' espressa in tonnellate;
- i  dati  relativi  al  contratto  (nome e cognome del produttore ed
  eventuale numero di riferimento dell'atto);
- il numero di riferimento del DDT e/o buono di consegna;
- le eventuali giacenze.

   Lo  scarico  dei  foraggi  venduti  all'impresa  di trasformazione
(operazione  di  uscita)  sara' contabilizzato indicando per ciascuna
operazione:
- la data;
- la specie botanica del foraggio;
- tipo di foraggio (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
- la quantita' espressa in tonnellate;
- i  dati relativi all'impresa di trasformazione che ha acquistato il
  foraggio da trasformare (cognome e nome o denominazione sociale);
- numero di riferimento del DDT;
- la fattura;
- le eventuali giacenze.

   Nel  caso  in cui l'acquirente riconosciuto non venda direttamente
il  foraggio  da  trasformare all'impresa di trasformazione ma ceda a
quest'ultima  il  contratto a superficie, stipulato con il produttore
agricolo,  nel  registro  sara' contabilizzato il carico e lo scarico
delle relative superfici.
   All'atto  del controllo l'acquirente riconosciuto dovra' mettere a
disposizione  del  funzionario incaricato la contabilita' relativa ai
foraggi  da  essiccare  e/o  da  macinare e i documenti necessari per
l'espletamento del controllo.
   Si  ricorda  che  il  campione  di  operazione  verificate  presso
l'acquirente  riconosciuto  sia  in  entrata che in uscita e' pari ad
almeno  il  5%  delle  operazioni  contabilizzate  rispettivamente in
entrata ed in uscita.

   7.2. Adempimenti dell'Organismo di controllo

   L'Organismo    di   controllo   verifica   periodicamente   presso
l'acquirente riconosciuto, effettuando almeno un controllo durante la
campagna  di commercializzazione, la contabilita' relativa ai foraggi
da essiccare e/o da macinare, accertando la congruenza dei dati.
   Inoltre  l'Organismo  di  controllo  al  termine della campagna di
commercializzazione  effettuera' la chiusura del registro di carico e
scarico tracciando una riga e apponendo la data, la firma e timbro.
   L'Organismo  di  controllo  e'  tenuto  ad  inviare  all'AG.E.A. i
relativi verbali completamente compilati (allegati g, g1, g2).
   L'Organismo   di   controllo   e'   tenuto  inoltre  a  comunicare
all'AG.E.A. qualunque infrazione rilevata.
   Nel  caso  di  constatazione  di  infrazioni rilevanti l'AG.E.A si
riserva  di  valutare  la  revoca  del  riconoscimento all'acquirente
riconosciuto (Circolare AG.E.A n. 7 del 19 marzo 04, paragrafo 8).

   7.3.  Controlli  di fine campagna e/o di congruenza dei dati degli
acquirenti riconosciuti

   Al  termine  di  ogni  campagna  di  commercializzazione  e/o alla
conclusione  di  un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i
controlli "di fine campagna" degli acquirenti riconosciuti estratti a
campione,  verificando  la  congruenza  dei  dati  relativamente alla
contabilita'  del  registro  di carico e scarico (o suo equivalente),
nel periodo oggetto di controllo.
   La  congruita'  dei dati sara' accertata rintracciando, attraverso
la contabilita':
- il carico dei foraggi verdi e/o essiccati al sole;
- lo  scarico  dei  foraggi  verdi  e/o  essiccati al sole, sino alla
  verifica delle modalita' di pagamento degli stessi;

   Nel  caso  in  cui  l'acquirente  riconosciuto ceda all'impresa di
trasformazione il contratto a superficie, stipulato con il produttore
agricolo,  la  congruita'  dei dati sara' accertata rintracciando nel
registro le seguenti operazioni:
- il  carico  del  contratto a superficie stipulato con il produttore
  agricolo;
- lo  scarico  dello stesso contratto a superficie ceduto all'impresa
  di trasformazione.

   L'acquirente  riconosciuto  e' tenuto a mettere a disposizione del
tecnico   incaricato   dall'AG.E.A   la   documentazione   necessaria
all'accertamento  quale  il  registro  di  carico  e  scarico  (o suo
equivalente)  e  tutti  i documenti giustificativi (buoni di entrata,
DDT, fatture di vendita, ecc.).
   Preliminarmente    il    tecnico   accertera'   che   l'acquirente
riconosciuto  abbia  provveduto  correttamente  agli  adempimenti  in
materia  di  contabilita' attraverso l'esame del registro di carico e
scarico   (o  suo  equivalente),  dei  documenti  di  trasporto,  dei
documenti giustificativi del pagamento, ecc.
   Il controllo consistera' nell'analisi della documentazione e nella
verifica  di  congruenza  tra  i  diversi  documenti, procedendo alla
selezione  di un campione di operazioni da verificare, pari almeno al
1%  di tutte le operazioni di carico e scarico, svolte nella campagna
di  commercializzazione o del periodo preso in esame (con un campione
complessivo pari ad un minimo di 10 operazioni ed un massimo 30).
   Nell'individuazione  del  campione  dovra'  essere  assicurato  il
controllo di tutti i mesi relativi al periodo oggetto di verifica.
   Il  controllo  sara'  formalizzato  mediante  la  compilazione  di
verbale  (allegati  h,  h1,  h2) in cui saranno indicate per ciascuna
operazione  selezionata il carico/scarico, il destinatario/fornitore,
il  prodotto  (foraggio  verde  e/o  foraggio  essiccato al sole), la
quantita',  DDT  (e/o  eventuale  buono  entrata per le operazioni di
carico),  le fatture, la documentazione relativa all'accertamento del
pagamento.

8.  Controlli  presso  i  fornitori  di  foraggi  da  trasformare e i
destinatari dei foraggi trasformati

   L'Organismo   di   controllo   a   completamento  delle  verifiche
regolarmente  svolte  presso  le  imprese  di  trasformazione  esegue
controlli  presso  i  produttori  agricoli di foraggi da trasformare,
nonche'  presso i destinatari finali (utilizzatori finali) e/o presso
le   ditte  di  pura  o  prevalente  commercializzazione  di  foraggi
trasformati.
   Per  quanto  riguarda il controllo dei fornitori di materia prima,
acquirenti  riconosciuti,  e/o  degli  utilizzatori  finali e/o delle
ditte di pura o prevalente commercializzazione, che hanno sede legale
in  una  regione  diversa da quella della sede legale dell'impresa di
trasformazione,  l'Organismo  di controllo trasmettera' i dati per lo
svolgimento   di   tali   verifiche   agli   Organismi  di  controllo
territorialmente  competenti, che pianificheranno gli accertamenti in
loco  secondo gli accordi tra gli Organismi di controllo interessati.
L'Organismo  di  controllo  competente  per territorio inoltrera' gli
esiti   dei   controlli   suddetti  per  il  completamento  dell'iter
istruttorio.
   Per  i  controlli sopraindicati, ricadenti su territori di regioni
nelle  quali  e'  attivo  un O.P.R., gli accertamenti in loco saranno
svolti secondo le regole comuni definite in accordo tra gli Organismi
pagatori interessati.
   Potranno   essere  inoltre  pianificati  ulteriori  verifiche  sui
fornitori  di  materia  prima e/o sugli utilizzatori finali e/o sulle
delle  ditte di pura o prevalente commercializzazione qualora in sede
di  controllo  mensile, sulla contabilita' di magazzino, ordinaria ed
industriale, il funzionario incaricato ne ravveda la necessita'.

   8.1   .Controlli  presso  i  produttori  agricoli  di  foraggi  da
trasformare

   L'Organismo  di  controllo  nell'ambito  del  sistema integrato di
gestione predispone i controlli in loco sulle particelle condotte dai
produttori  o  dall'impresa di trasformazione, a titolo di proprieta'
e/o  affitto,  per  la  verifica  dei dati riportati nei contratti di
acquisto  e/o  trasformazioni,  dichiarazioni di consegna. Si ricorda
che  l'Organismo  di  controllo  e'  altresi'  tenuto a predisporre i
controlli  il  loco  sulle  particelle  dichiarate  nei  contratti di
acquisto  e/o  dichiarazioni  di  consegna stipulati dagli acquirenti
riconosciuti.
   Per  ciascuna  impresa  di trasformazione e per ciascun acquirente
riconosciuto,  entro  la  fine della campagna di commercializzazione,
viene controllato almeno il 5% dei singoli produttori interessati dai
contratti  di  acquisto  e  trasformazione,  e  almeno  il  5%  della
superficie  totale  dichiarata nei contratti di tutti i produttori di
ciascuna azienda di trasformazione.
   Le   percentuali   sopra  indicate  si  riferiscono  ai  contratti
realmente  eseguiti  durante  la  campagna  di commercializzazione di
riferimento.
   In particolare viene verificata la superficie dichiarata nel piano
di   utilizzazione   aziendale  (esistenza,  estensione,  ubicazione,
destinazione) e la coltura dichiarata.
   Per  il  controllo  di  superfici  ricadenti  su  altri  territori
regionali,  rispetto  alla  regione  competente per domanda di aiuto,
saranno  pianificati  gli  accertamenti  in loco secondo le modalita'
stabilite dagli accordi tra gli Organismi di controllo interessati.
   In  tal  senso ciascun Organismo di controllo, competente per sede
legale, comunichera' i dati relativi alle superfici non ricadenti sul
proprio   territorio  agli  Organismi  di  controllo  competenti  per
territorio, per lo svolgimento dei controlli in loco.
   Gli Organismi di controllo competenti per territorio, responsabili
dei controlli in loco, dovranno restituire all'Organismo richiedente,
competente  per la domanda di aiuto, gli esiti dei controlli suddetti
per la continuazione dello svolgimento dell'iter istruttorio.
   Per  il  controllo  di superfici ricadenti su territori di regioni
nelle  quali  e'  attivo  un O.P.R., gli accertamenti in loco saranno
svolti secondo le regole comuni definite in accordo tra gli Organismi
pagatori interessati.
   I controlli saranno eseguiti entro e non oltre:
- il mese di novembre per i foraggi verdi;
- il mese di marzo per i foraggi essiccati al sole.

   Gli esiti dei controlli saranno comunicati all'AG.E.A. entro e non
oltre  il  31  maggio,  precedente  al  pagamento  del saldo, saranno
inoltre  trasmessi  (anche  su  supporto magnetico) i riferimenti dei
contratti  verificati  in  campo,  la superficie oggetto di controllo
(numero degli ettari e percentuale del campione oggetto del controllo
e specie riscontrata).
   Per  ciascuna verifica eseguita l'Organismo di controllo redige un
apposito  verbale  "Verbale  di  accertamento superfici" (allegato f)
coltivate a foraggi, in cui vengono indicati:
- i  dati identificativi del funzionario incaricato del controllo, la
  data, e il luogo del controllo;
- i  dati identificativi dei contraenti, gli elementi che definiscono
  il  contratto o la dichiarazione di consegna (data di stipulazione,
  durata,  superfici  investite,  specie  di  foraggi da trasformare,
  eventuale  quantita'  di  foraggio  da  consegnare  da indicare nel
  "campo note", ecc.);
- la  dichiarazione, da parte dell'agricoltore, di non aver richiesto
  nessun aiuto incompatibile con i Regg. CE 603/95 e 785/95;
- le eventuali note.

   Ulteriori  controlli  possono  essere effettuati dall'Organismo di
controllo,  presso i produttori di foraggi, a seguito di incongruenze
evidenziate  durante  i  controlli  della  contabilita' di magazzino,
ordinaria e industriale dell'impresa di trasformazione.
   Qualora a seguito del controllo si generino anomalie o permangano,
al  fine  della  loro  definizione,  l'Organismo  di  controllo  puo'
convocare   in   contraddittorio   i   soggetti  interessati,  previa
comunicazione ai medesimi delle anomalie riscontrate.

   8.2. Controlli presso i destinatari dei foraggi trasformati

   L'aiuto  comunitario  per  i  foraggi  trasformati  si concretizza
all'uscita degli stessi dall'impresa di trasformazione.
   L'Organismo  di controllo accerta presso i destinatari dei foraggi
trasformati  l'acquisto  dalle partite di foraggi trasformati, usciti
dall'impresa di trasformazione oggetto di controllo.
   I  destinatari  dei  foraggi  trasformati possono configurarsi sia
come  utilizzatori  finali  che  come  ditte  di  pura  o  prevalente
commercializzazione.
   L'accertamento  che  verra'  effettuato  presso  i destinatari dei
foraggi trasformati e' di tipo contabile.
   A  tale proposito il funzionario incaricato selezionera' almeno il
5%  delle operazioni di scarico che ciascun mese vengono registrate e
contabilizzate    nel   registro   di   magazzino   dell'impresa   di
trasformazione,  dove  saranno  indicati il destinatario, il foraggio
trasformato uscito, la quantita', la data di uscita, il DDT, ecc.
   Il  controllo  presso  i destinatari dei foraggi trasformati sara'
finalizzato  a  "rintracciare"  le  operazioni  di  uscita di foraggi
trasformati  dall'impresa,  attraverso i documenti contabili relativi
all'acquisto  dei foraggi (DDT, fatture, documenti giustificativi del
pagamento).
   Si  ricorda  che  il  campione  di operazione in uscita verificate
mensilmente  presso  l'impresa  di  trasformazione  e da rintracciare
presso  i destinatari dei foraggi trasformati e' pari ad almeno il 5%
del totale delle operazioni contabilizzate in uscita.

   8.2.1.   Controlli   presso   i  destinatari  finali  dei  foraggi
trasformati

   Il   funzionario   incaricato  del  controllo  verifica  presso  i
destinatari   finali  l'acquisto  delle  partite  di  foraggi  usciti
dall'impresa  di  trasformazione, e quindi l'entrata contabile presso
l'acquirente    del   prodotto   rintracciando,   contabilmente,   le
transazioni che costituiscono il campione oggetto di controllo.
   Per   ciascuna  transazione  di  foraggi  trasformati  oggetto  di
controllo saranno verificati attraverso i documenti contabili messi a
disposizione dal destinatario (allegato i, i1):
- il   nominativo   dell'impresa  di  trasformazione  fornitrice  del
  foraggio;
- la data di acquisto;
- tipo  di  foraggio  trasformato acquistato (foraggio disidratato in
  balloni  o  pellettato,  foraggio  essiccato  al  sole  trasformato
  pellettato ecc.);
- la quantita' espressa in tonnellate;
- il numero di riferimento del DDT;
- la fattura;
- documentazione giustificativa del pagamento.

   Il  controllo  sara'  formalizzato  mediante  la  compilazione del
verbale sopraindicato nel quale saranno inoltre indicati:
- la campagna di commercializzazione, e il mese oggetto di controllo;
- i dati identificativi:
   -   dell'Organismo   di  controllo  e  dei  funzionari  incaricati
   dell'accertamento;
   -  del destinatario finale del foraggio e del rappresentante dello
   stesso all'atto del controllo.

   L'Organismo di controllo e' tenuto ad inviare la copia del verbale
all'AG.E.A..

   8.2.2.   Controlli   presso   le   ditte   di  pura  o  prevalente
commercializzazione

   L'aiuto  comunitario  per  i  foraggi  trasformati  si concretizza
all'uscita degli stessi dall'impresa di trasformazione.
   Alcuni dei destinatari dei foraggi trasformati possono configurasi
come ditte di pura o prevalente commercializzazione.
   Si  definiscono  ditte  di  pura  o prevalente commercializzazione
quegli  operatori  che,  per percentuali superiori al 90% rispetto al
volume   di  affari,  vendono  quantitativi  di  foraggi  trasformati
acquistati  dalle  imprese  di  trasformazione senza apportare alcuna
ulteriore modifica.
   L'accertamento  che  verra'  effettuato  presso le ditte di pura o
prevalente  commercializzazione dei foraggi trasformati acquistati e'
di tipo contabile.
   Il    controllo   presso   le   ditte   di   pura   o   prevalente
commercializzazione  dei  foraggi  trasformati  sara'  finalizzato  a
"rintracciare"  le  operazioni  di  uscita  selezionate  e verificate
presso l'impresa di trasformazione oggetto di controllo, attraverso i
documenti  contabili relativi all'acquisto dei foraggi (DDT, fatture,
documenti giustificativi del pagamento).
   Si  ricorda  che  il  campione  di operazione in uscita verificate
mensilmente  presso  l'impresa  di  trasformazione  e da rintracciare
presso  i destinatari dei foraggi trasformati e' pari ad almeno il 5%
del totale delle operazioni contabilizzate in uscita.
   Pertanto  i  controlli  presso  le  ditte,  sopra  definite,  sono
finalizzati ad accertare l'effettivo acquisto dei foraggi trasformati
usciti dall'impresa di trasformazione e la loro successiva vendita, e
completano quindi i controlli svolti nelle imprese di trasformazione.
   Inoltre  l'AG.E.A  potra'  effettuare  controlli  di fine campagna
presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione selezionando
le ditte da sottoporre ad ulteriore controllo.
   La  ditta  di  pura  o  prevalente  commercializzazione oggetto di
verifica dovra' mettere a disposizione dell'Organismo di controllo la
propria  contabilita'  ordinaria  ed in particolare il registro delle
entrate e delle uscite e tutti i documenti necessari all'espletamento
del controllo.
   Per   le  operazione  in  entrata  oggetto  di  controllo  saranno
verificate:
- la data di acquisto;
- tipo  di  foraggio trasformato acquistato (foraggio disidratato e/o
  essiccato al sole trasformato);
- la quantita' espressa in tonnellate;
- nominativo dell'impresa di trasformazione fornitrice del foraggio;
- il numero di riferimento del DDT;
- la fattura;
- documentazione relativa all'accertamento del pagamento.

Per le operazione in uscita oggetto di controllo saranno verificate:
- la data di vendita;
- tipo  di  foraggio  trasformato  venduto  (foraggio disidratato e/o
  essiccato al sole);
- la quantita' espressa in tonnellate;
- nominativo destinatario (acquirente) del foraggio trasformato;
- il numero di riferimento del DDT;
- la fattura;
- documentazione relativa all'accertamento del pagamento.

   A  completamento  del  controllo  sara'  verificata  la  somma dei
quantitativi  dei  foraggi  trasformati  in  entrata,  la  somma  dei
quantitativi  dei  foraggi trasformati in uscita, e la congruenza con
le eventuali giacenze iniziali e finali.
   Il  controllo sara' formalizzato con la compilazione di un verbale
(allegato I, I1, I2) nel quale saranno indicati:
- la  campagna  di commercializzazione, e il relativo mese oggetto di
  controllo;
- i dati identificativi:
   -   dell'Organismo   di  controllo  e  dei  funzionari  incaricati
   dell'accertamento;
   -  della  ditta  di  pura  o  prevalente commercializzazione e del
   rappresentante della ditta all'atto del controllo.

   Relativamente   al   campione   delle  operazioni  estratte  sara'
analizzata  la correttezza e la congruenza delle operazione di carico
e  scarico  attraverso  i  documenti  di  trasporto  (DDT), fatture e
documenti   che  attestano  l'avvenuto  pagamento,  con  il  fine  di
"rintracciare"   le  transazioni  relative  all'acquisto  di  foraggi
trasformati  dall'impresa di trasformazione oggetto di controllo e la
destinazione finali degli stessi.
   Le   operazioni   oggetto   di   verifica   saranno   identificate
univocamente  mediante  l'indicazione del numero della pagina e della
riga presa in esame.
   Il  funzionario  dovra'  quindi indicare nei campi predisposti per
l'operazione  selezionata  carico/scarico, il destinatario/fornitore,
il  prodotto  (foraggio da trasformare/trasformato), la quantita', il
DDT  (e/o  eventuale  buono  entrata per le operazioni di carico), le
fatture, la documentazione relativa all'accertamento del pagamento.
   Accertato   quanto   sopra,  l'Organismo  di  controllo,  preposto
procedera' alla stesura di un verbale attestante il controllo, la cui
copia sara' inviata ad AG.E.A..

   8.2.3.  Controlli  di  fine  campagna  e/o  di congruenza dei dati
presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione

   Al  termine  di  ogni  campagna  di  commercializzazione  e/o alla
conclusione  di  un periodo che coinvolge piu' mesi, AG.E.A. esegue i
controlli  "di  fine  campagna" verificando la congruenza dei dati di
tutta  la campagna o del periodo oggetto di controllo, delle ditte di
pura o prevalente commercializzazione estratte a campione
   Il controllo consistera' nell'analisi della documentazione e nella
verifica  di  congruenza  tra  i  diversi  documenti, procedendo alla
selezione  di un campione di operazioni da verificare, pari almeno al
1%  di tutte le operazioni di carico e scarico, svolte nella campagna
di  commercializzazione  e/o  alla  conclusione  di  un  periodo  che
coinvolge piu' mesi (con un campione complessivo dell'intera campagna
oggetto di controllo pari ad un minimo di 10 operazioni ed un massimo
30).
   La ditta e' tenuta a mettere a disposizione del tecnico incaricato
da  AG.E.A la documentazione necessaria all'accertamento contabilita'
ordinaria  ed in particolare il registro delle entrate e delle uscite
e tutti i documenti necessari all'espletamento del controllo.
   Per   le  operazione  in  entrata  oggetto  di  controllo  saranno
verificate:
- la data di acquisto;
- tipo  di  foraggio trasformato acquistato (foraggio disidratato e/o
  essiccato al sole trasformato);
- la quantita' espressa in tonnellate;
- nominativo dell'impresa di trasformazione fornitrice del foraggio;
- il numero di riferimento del DDT;
- la fattura;
- documentazione relativa all'accertamento del pagamento.
Per le operazione in uscita oggetto di controllo saranno verificate:
- la data di vendita;
- tipo  di  foraggio  trasformato  venduto  (foraggio disidratato e/o
  essiccato al sole);
- la quantita' espressa in tonnellate;
- nominativo destinatario (acquirente) del foraggio trasformato;
- il numero di riferimento del DDT;
- la fattura;
- documentazione relativa all'accertamento del pagamento.
A completamento   del   controllo   sara'  verificata  la  somma  dei
  quantitativi  dei  foraggi  trasformati  in  entrata,  la somma dei
  quantitativi dei foraggi trasformati in uscita, e la congruenza con
  le eventuali giacenze iniziali e finali.
Il controllo  sara'  formalizzato  con  la  compilazione  del verbale
  (allegati m), nel quale saranno indicati:
- la  campagna  di  commercializzazione,  o  del  periodo  oggetto di
  controllo;
- dati identificativi:
   - del tecnico incaricato dell'accertamento;
   -  della  ditta  di  pura  o  prevalente commercializzazione e del
   rappresentante della ditta all'atto del controllo.

   Relativamente   al   campione   delle  operazioni  estratte  sara'
analizzata  la correttezza e la congruenza delle operazione di carico
e  scarico  attraverso  i  documenti  di  trasporto  (DDT), fatture e
documenti   che  attestano  l'avvenuto  pagamento,  con  il  fine  di
"rintracciare"  le  transazioni  relative  all'acquisto  e successiva
vendita di foraggi trasformati.
   Il  tecnico  dovra'  quindi  indicare  nei  campi  predisposti per
l'operazione  selezionata,  il  destinatario/fornitore,  il  tipo  di
foraggio   trasformato,   la   quantita',  il  DDT,  le  fatture,  la
documentazione  relativa all'accertamento del pagamento (allegati m1,
m2).

9.  Controlli  amministrativi  sulle superfici indicate nei contratti
e/o nella dichiarazioni di consegna

   9.1. Controllo sulle superfici e sui dati catastali dichiarati

   I  controlli sulle particelle sono effettuati secondo le modalita'
previste dai Reg. (CEE) n. 3508/92 e n. Reg. (CE) 2419/01.
   I controlli amministrativi sulle superfici, prevedono l'esecuzione
di un primo controllo di esistenza delle particelle agricole indicate
nei  contratti e/o nelle dichiarazioni di consegna, gia' assoggettate
all'istruttoria   dell'Organismo   di  controllo,  e  di  un  secondo
controllo   che   prevede   l'incrocio  delle  stesse  rispetto  alle
particelle agricole dichiarate dai produttori agricoli nelle relative
domande di aiuto superfici PAC.
   Tali controlli sono finalizzati alla verifica:
- della presenza del piano colturale;
- della  congruenza dei riferimenti catastali della particella (quali
  il  codice  ISTAT della provincia e del comune) nonche' la presenza
  del numero del foglio e del numero della particella;
- della   congruenza  della  sezione  censuaria  rispetto  al  comune
  dichiarato sulla particella;
- della  esistenza  e  della  estensione  delle  superfici dichiarate
  attraverso  l'incrocio  con  le informazioni risultanti dalla banca
  dati del Catasto Terreni;
- che la superficie interessata da foraggi destinati all'essiccamento
  su  ogni  singola  particella  catastale  non  sia  superiore  alla
  superficie catastale della stessa (supero catastale);
- della congruenza delle superfici dichiarate nel contratto, rispetto
  alla seminabilita' rilevata dai controlli del GIS;
- della  presenza  e  congruenza  del  codice di utilizzo in funzione
  della descrizione dello stesso;
- che  la  stessa  superficie non sia stata dichiarata piu' volte per
  richiedere un aiuto, in regimi di intervento diversi che comportino
  la  dichiarazione  di superfici, in conformita' con quanto previsto
  dai  Regolamenti  comunitari  n. 3508/92 del Consiglio e n. 2419/01
  della Commissione;
- della  presenza  di  particelle  per  le quali piu' volte risultano
  identici   gli   elementi   dichiarativi   (particella  interamente
  duplicata in domanda);
- della  presenza  nella  dichiarazione  della tipologia di titolo di
  conduzione della particella dichiarata.

   Questo  controllo amministrativo viene effettuato dall'AG.E.A. che
provvede  a  trasmettere  i  risultati  agli  Organismi  di controllo
competenti   per  una  eventuale  riconciliazione  delle  discordanze
riscontrate.
   Per  ciascuna particella indicata nel piano di utilizzazione delle
superfici aziendali deve essere indicato il tipo di conduzione.

   9.2. Verifica dei superi

   La   superficie   indicata  (superficie  utilizzata)  su  ciascuna
particella,  o  parte  di  essa,  e'  sottoposta  alla  verifica  per
accertare che non ci siano sovrapposizioni di superfici ("supero").
   Inoltre   la   superficie   dichiarata  su  una  particella  viene
confrontata  con  la superficie effettivamente seminabile. Se da tale
controllo la superficie dichiarata risulta superiore alla seminabile,
si genera un'apposita anomalia di "seminabilita'".
   Nel  caso  in  cui venga riscontrata un'anomalia su una particella
(ad  es.  il mancato riscontro presso il catasto terreni, la presenza
di  un supero catastale, una insufficiente superficie seminabile), la
superficie dichiarata per quella particella non potra' essere ammessa
nel computo della superficie amministrativamente accertata.
   I  controlli  informatici  incrociati  sono effettuati, al fine di
evitare che una stessa superficie venga indebitamente ammessa, per lo
stesso anno civile, a beneficiare o cumulare aiuti di regimi diversi,
non compatibili, che comportino la dichiarazione di superfici.
   Il  controllo amministrativo viene effettuato dall'AG.E.A. che, in
caso  di  anomalie, provvede a trasmettere i risultati agli Organismi
di  controllo  per  una  eventuale  riconciliazione delle discordanze
riscontrate.

   9.3. Controllo di seminabilita' delle particelle dichiarate

   Su  richiesta  della  Commissione  U.E.,  e'  stato  realizzato il
censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati
di  riferimento  che  individua  il  valore  massimo della superficie
seminabile  per ogni singola particella catastale. Dal punto di vista
agronomico   si  definisce  come  superficie  non  seminabile  quella
porzione di terreno destinata a:
   - usi non agricoli;
   - colture forestali;
   - colture permanenti;
   - pascoli permanenti.

   Tutto  il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di
aiuto,  a  partire  dalla campagna 1999, e' coperto dalla verifica di
seminabilita'.
   La  superficie  misurata viene espressa come superficie proiettata
nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C.
   L'art.  2  del  Reg. CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni
colturali:
- pascoli permanenti: terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati
  in  modo  permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee,
  seminate  o  naturali.  Rientrano  in  questa  classe  i pascoli di
  montagna, gli alpeggi e tutte le superfici destinabili ad esclusivo
  uso  foraggero  (per  altitudine,  per  coltivabilita' del terreno,
  ecc.)
- colture  permanenti:  colture  escluse dall'avvicendamento, diverse
  dal  pascolo  permanente, che occupano il terreno per almeno cinque
  anni  e  producono  ripetuti  raccolti,  ad eccezione delle colture
  pluriennali
- colture  forestali:  boschi,  coltivazioni arboree specializzate da
  legno
- usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc.

   Qualora  la  somma delle superfici utilizzate ecceda la superficie
rilevata  come  seminabile,  si produce il blocco della particella ai
fini  dell'ammissibilita'  al  regime  di  aiuto  del settore foraggi
essiccati.

   9.4.  Controllo  della  compatibilita'  delle quantita' di foraggi
trasformati   ammesse   all'aiuto  e  le  superfici  verificate  come
ammissibili

   Qualora  dai  controlli sulle superfici indicate nei contratti e/o
nella dichiarazioni di consegna e le superfici indicate nella domanda
PAC   seminativi,   emergano  incongruenze  relative  alle  superfici
(seminabilita', superi, inesistenza della particella, ecc.) l'AG.E.A.
provvedera'  ad  inviare all'Organismo di controllo una comunicazione
nella  quale  saranno  indicate le anomalie emerse, e per le quali si
richiede di:
- confermare  le  quantita'  gia' ammesse all'aiuto con le domande di
  anticipo;  in  tal  caso l'Organismo di controllo dovra' validare i
  dati  precedentemente  indicati  con  una dichiarazione nella quale
  saranno  riportate  nuovamente  le quantita' di foraggi trasformati
  per le quali e' stato calcolato l'anticipo;
- rivedere  le  quantita'  di  foraggi trasformati ammesse all'aiuto,
  correggendo  le  quantita'  mensili  in  base alle quali sono stati
  calcolati   gli   anticipi,  corredando  i  dati  corretti  da  una
  relazione.

   Tale  documentazione  dovra' pervenire entro e non oltre 15 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione AG.E.A..

10.  Modalita' di esecuzione dei controlli ed estrazione dei campioni
oggetto di verifica

   10.1. Modalita' di esecuzione dei controlli

   L'esecuzione  dei  controlli  viene  effettuata  sulla  base delle
indicazioni  fornite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente,
nonche' sulle indicazioni fornite dall'AG.E.A..
   I  controlli  saranno  pianificati  in  modo tale da assicurare la
verifica  in  tempi e momenti compatibili con le operazioni e le fasi
del processo da rilevare.
   I controlli in loco, presso le aziende di trasformazione, presso i
produttori  e  presso  i  destinatari  dei  foraggi trasformati, sono
effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore.
   I  controlli devono essere svolti da personale, degli Organismi di
controllo e/o da personale AG.E.A..

   10.2.  Estrazione  del  campione  di imprese di trasformazione per
ulteriori controlli

   L'AG.E.A.  potra' selezionare, nell'ambito di ciascuna campagna di
commercializzazione  e/o di un periodo di riferimento, un campione di
imprese di trasformazione per ulteriori controlli.
   L'individuazione  delle  imprese oggetto dei controlli integrativi
e'  basata su alcuni principali criteri di rischio che possono essere
individuati nei seguenti elementi:
- importo dell'aiuto richiesto;
- evoluzione dell'importo di aiuto in relazione agli anni precedenti;
- domande  di  aiuto  le  cui  quantita' di foraggi trasformati siano
  superiori  e  non  congruenti alle quantita' di prodotto ottenibili
  dalle superfici dichiarate nei contratti;
- natura ed entita' delle eventuali irregolarita' riscontrate in sede
  di sopralluogo anche negli anni precedenti.

L'analisi di rischio riguardera' inoltre:
- tutte  le domande che, alla luce dei risultati e degli esami svolti
  in   sede   amministrativa,   abbiano  dato  luogo  a  dubbi  circa
  l'esattezza dei dati;
- tutte   le   domande   di   aiuto  inoltrate  dalle  nuove  imprese
  riconosciute nel corso del loro primo anno di attivita'.

   Il  controllo  ricostruira' il flusso delle materie prime (foraggi
da   trasformare)   e   dei   relativi   prodotti  ottenuti  (foraggi
trasformati) per i quali e' stata inoltrata la domanda di aiuto.
   L'accertamento verra' effettuato mediante il controllo i documenti
contabili e di trasporto dell'impresa di trasformazione, coinvolgendo
sia   i   produttori   di  foraggi  che  i  destinatari  dei  foraggi
trasformati.
   Inoltre  potranno  essere  coinvolti nel controllo soggetti le cui
attivita'  sono  collegate  all'impresa  di trasformazione oggetto di
ulteriori accertamenti:
- i   produttori   agricoli  e  gli  acquirenti  riconosciuti,  quali
  fornitori dei foraggi verdi e/o essiccati al sole;
- i   destinatari   finali   e/o   le  ditte  di  pura  o  prevalente
  commercializzazione, quali acquirenti dei foraggi trasformati.

11. Cause di forza maggiore

   In    deroga    all'osservanza    degli   adempimenti,   derivanti
dall'applicazione  della regolamentazione relativa all'organizzazione
comune  di  mercato dei foraggi essiccati, possono essere invocate le
seguenti cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria
nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo:
a. il  decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime
   di aiuto dei "foraggi essiccati";
b. l'incapacita' di lunga durata degli stessi soggetti;
c. l'espropriazione  degli impianti di trasformazione e dei locali di
   conservazione  dei prodotti, a condizione che detta espropriazione
   non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda
   di aiuto da parte dell'impresa;
d. la  calamita'  naturale grave che colpisca in misura rilevante gli
   impianti  di  trasformazione  e  i  locali  di  conservazione  dei
   prodotti.

   La  documentazione relativa ai casi di forza maggiore, deve essere
notificata,  con comunicazione scritta, diretta all'AG.E.A., entro il
termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli
aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.
   La   documentazione   necessaria   ai  fini  della  valutazione  e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:

a) decesso del titolare:
   1. copia del certificato di morte del richiedente o, in alterna-
      tiva  la  dichiarazione  sostitutiva  del  nuovo richiedente,
      unitamente a copia di un documento  di  identita' in corso di
      validita';
   2. dichiarazione di successione indicante linea ereditaria o, in
      alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della
      linea ereditaria, unitamente  al  documento  di  identita' in
      corso di validita'.
Nel caso di coeredi:
   1. delega di tutti i coeredi al  richiedente,  unitamente a docu-
      mento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti;
   2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario
      oppure  dichiarazione  sostitutiva  su  possesso  della P. IVA
      unitamente  a  documento  di  identita' in corso di validita'.
b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:
   1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante
      malattie invalidanti  e  correlate alla specifica attivita'
      professionale.
c) calamita' naturale:
   1. provvedimento  dell'autorita'  competente (Protezione Civile,
      Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con indivi-
      duazione del luogo interessato,
      o, in alternativa
   2. certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili
      urbani, ecc.),
      o, in alternativa
   3. perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordi-
      ne, in originale.
      Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale,
      la porzione di superficie  interessata dall'evento calamitoso,
      che comunque deve essere  superiore almeno al 50% della super-
      ficie aziendale.
d) espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di
   conservazione dei prodotti:
   1. attestazione rilasciata da pubblica autorita' (VV.FF., Polizia
      Municipale, Organi di Polizia, Guardia Forestale).

   Altre cause di forza maggiore possono essere valutate ai sensi del
D.M. 04/04/2000, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -
Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie ed internazionali,
d'intesa  con  le  autorita'  comunitarie.  La determinazione di tali
cause,   diverse   da   quelle   espressamente   disciplinate   dalla
regolamentazione    comunitaria,   deve   risultare   conforme   alle
indicazioni   contenute   nella   comunicazione  C  (88)  1696  della
Commissione  CE,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

12. CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

   Per  tutte  le domande di aiuto mensili che presentino anomalie la
cui  rimozione  richieda  un intervento di correzione, l'Organismo di
controllo  e/o  l'AG.E.A.  notificano  tale situazione all'impresa di
trasformazione.
   Qualora   le   anomalie   non  venissero  sanate  dall'impresa  di
trasformazione   le   domande  di  aiuto  non  saranno  ammesse  alla
liquidazione.

13. SANZIONI DA PARTE DI AG.E.A.

   Per   quanto   riguarda   la  tipologia  di  sanzioni  applicabili
nell'ambito  del  settore  dei foraggi essiccati si fa riferimento al
Reg.  (CE)  n.  785/95, fatte salve ulteriori sanzioni applicabili in
forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.

   13.1. Riduzioni ed esclusioni dell'importo

   In  caso  di  presentazione  tardiva  della  domanda,  gli importi
dell'aiuto  ai  quali  l'impresa  avrebbe  avuto  diritto  se  avesse
presentato  la  domanda  entro il termine prescritto, vengono ridotti
dell'1% per giorno lavorativo.
   Se  il  ritardo supera 20 giorni, la domanda e' irricevibile. Sono
fatte salve cause di forza maggiore (art. 5 Reg. 785/95).
   Nel  caso  in  cui  dalle  operazioni  di  controllo emerga che le
quantita'  di  foraggi trasformati, indicate in una o piu' domande di
aiuto,   risultino   superiori   a   quelle   effettivamente   uscite
dall'impresa  di  trasformazione,  l'importo  dell'aiuto e' calcolato
sulla  base  delle  quantita' effettivamente uscite, diminuito di due
volte l'eccedenza riscontrata (art. 16 Reg. 785/95).
   Nell'ipotesi  in  cui l'eccedenza riscontrata sia superiore al 20%
della  quantita'  effettivamente uscita dall'impresa, non e' concesso
alcun aiuto (art. 16 Reg. 785/95, art. 11 comma 2 del DM 4-04-2000).
   Qualora  nella domanda di aiuto delle uscite del mese di marzo, si
riscontrasse  una  eventuale non ammissibilita' di partite di foraggi
trasformati  a  causa  del mancato rispetto dei parametri qualitativi
indicati  dalla  normativa  comunitaria,  come precedentemente detto,
tali quantita' non produrranno sanzioni all'impresa di trasformazione
che all'atto della domanda non avesse ricevuto i relativi certificati
di analisi.
   Nel  caso  in  cui  dalle  operazioni  di  controllo emerga che le
quantita'  di  foraggi  trasformate,  risultino  non commisurate alle
superfici  oggetto di coltivazione, l'importo dell'aiuto da destinare
alle   aziende  di  trasformazione  verra'  calcolato  rispetto  alle
quantita'  effettivamente  consegnabili  dai  produttori agricoli, in
base alle rese medie storiche di riferimento. Inoltre potranno essere
prese  in  considerazione  le  rese  produttive  accertate  in  campo
dall'Organismo di controllo (vedi paragrafo 9.4).
   Se l'Organismo di controllo non provvede a confermare le quantita'
gia'  ammesse  all'aiuto o a rivederle, l'AG.E.A. riproporzionera' le
quantita'  in  base  alle  superfici  ammissibili  rispetto  a quelle
indicate nel contratto e/o nelle dichiarazioni di consegna.
   Tali  disposizioni, in ordine ai limiti di tolleranza, non trovano
applicazione  nel  caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o
formulata per dolo o negligenza grave (art. 16 Reg. 785/95).
   Nel  seguente  caso,  riscontrato in una o piu' domande, l'impresa
viene esclusa dal beneficio dell'aiuto per la domanda o le domande di
cui  trattasi e per la campagna successiva per un quantitativo uguale
oggetto della/e domanda/e respinta/e (art. 16 Reg. 785/95).
   Se  a seguito di un accertamento, l'Organismo di controllo rilevi,
da  parte  di un acquirente riconosciuto di foraggi e/o un'impresa di
trasformazione  la  mancata  osservanza  di  una  o piu' condizioni o
impegni   previsti  dalla  regolamentazione  comunitaria  vigente  in
materia,  lo  stesso  comunica tale circostanza ad AG.E.A. che potra'
revocare,  previa  contestazione  e  nel  rispetto  del principio del
contraddittorio, il riconoscimento accordato per un periodo minimo di
un anno e massimo di tre (Circolare AG.E.A. n. 7 del 19 marzo 2004).

   13.2 Indebito percepimento di fondi comunitari

   In  conformita'  a  quanto  disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n.
2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo
di  restituire  il  relativo  importo,  maggiorato di un interesse al
tasso legale.
   L'indebito e' recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli
anticipi  o  dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel
quadro  dei  regimi  di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di
recupero.  Tuttavia,  l'imprenditore  interessato  puo' effettuare il
rimborso senza attendere tale detrazione.

14. CALCOLO DELL'AIUTO

   L'aiuto concesso per i prodotti di cui all'art. 1 del Reg. (CE) n.
603/95,  e  riportati nella tabella di cui al paragrafo 2.2 "Prodotti
trasformati"  del  presente  manuale,  e' fissato dall'articolo 3 del
medesimo regolamento:
- 68,83  euro/t  per  i prodotti di cui alla lettera a) primo e terzo
  trattino e per i prodotti di cui alla lettera b);
- 38,64 euro/t per i prodotti di cui alla lettera a) secondo e quarto
  trattino.

   L'aiuto  e' concesso per un quantitativo massimo garantito (QMG) a
livello  comunitario  di  foraggi  essiccati  ripartito tra gli stati
membri (QNG), per singola campagna di commercializzazione.
   Qualora  in  una  campagna di commercializzazione, la quantita' di
foraggi  essiccati  per la quale viene chiesto l'aiuto superi il QMG,
l'aiuto per la campagna in questione e' calcolato come segue:
- per il primo 5% eccedente il QMG, l'aiuto viene ridotto i tutti gli
  stati  membri di una percentuale proporzionale a quella che risulta
  in eccedenza rispetto al QMG;
- al  di  la' del 5% l'aiuto viene ulteriormente ridotto, negli stati
  membri  la cui produzione ha superato il rispettivo QNG, maggiorato
  del 5% in misura proporzionale all'entita' dell'eccedenza.

15. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

   L'AG.E.A.,   sulla   base   dell'attestazione   di  liquidabilita'
dell'aiuto,  provvede  al  relativo  pagamento dell'anticipo entro 90
giorni  decorrenti dalla presentazione della domanda all'Organismo di
controllo da parte dell'impresa di trasformazione.

   15.1. Anticipo e garanzia

   L'AG.E.A.  applica  un  sistema di anticipi sull'aiuto, sulla base
dell'esito positivo dei controlli del diritto all'aiuto, su richiesta
dell'impresa  di  trasformazione  e  previa  verifica  della garanzia
(polizza fidejussoria) da allegare alla domanda.
   Il  diritto  al versamento dell'anticipo e' riconosciuto solo dopo
l'uscita dei foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione.
   La  liquidazione  dell'aiuto  e' effettuato entro novanta giorni a
decorrere dalla data di deposito della domanda.
   L'AG.E.A.  opera  i  controlli necessari per verificare il diritto
all'aiuto. A verifica avvenuta, procede al versamento dell'anticipo.
   In  particolare  possono  realizzarsi  le  seguenti  modalita'  di
liquidazione:
a) erogazione  dell'anticipo  richiesto  nella  misura  del 60% degli
   importi;
b) erogazione  dell'anticipo  richiesto  nella  misura dell'80% degli
   importi globali dell'aiuto, qualora le imprese interessate abbiano
   costituito  una  garanzia  a favore dell'AG.E.A., sulla base dello
   schema di garanzia predisposto dalla stessa.

   Il pagamento anticipato e' pari a:
- 41,30  Euro/t,  qualora  venga  richiesto  l'aiuto  per  i  foraggi
  disidratati  di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  2,  Reg. (CE) n.
  603/95,  o 55,06 Euro/t, se esse hanno costituito una garanzia pari
  a 13,76 Euro/t;
- 23,13  Euro/t,  qualora venga richiesto l'aiuto di cui all'articolo
  3,  paragrafo 3, Reg. (CE) n. 603/95, o 30,91 Euro/t, se esse hanno
  costituito una garanzia pari a 7,73 Euro/t;

c) l'anticipo  puo'  essere  versato prima che sia stato accertato il
   diritto  all'aiuto,  quando  e' stata costituita una garanzia pari
   all'importo dell'anticipo maggiorato del 10%. Detta garanzia copre
   qualsiasi  altra  garanzia  che avrebbe potuto essere costituita a
   norma del primo o secondo trattino. Una volta accertato il diritto
   all'aiuto  tale  garanzia e' portata al livello di cui sopra e, al
   versamento del saldo, essa e' totalmente svincolata.

   15.2. Pagamento del saldo

   Nel  caso di versamento di un anticipo dell'aiuto, successivamente
alla  pubblicazione  da  parte della Commissione dell'importo fissato
per  l'aiuto nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, verra'
pagato  il  saldo pari all'eventuale differenza tra l'importo erogato
dall'anticipo  stesso e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto, entro e
non oltre 60 giorni dalla pubblicazione stessa.
   Anticipatamente    al    pagamento   del   saldo,   l'impresa   di
trasformazione e' tenuta ad inviare ad AG.E.A. la relativa richiesta,
allegando  un prospetto riepilogativo dei quantitativi per i quali e'
richiesto l'aiuto entro il 30 giugno.
   Si  ricorda inoltre che per il pagamento del saldo, nel caso che i
contratti e/o le dichiarazioni di consegna presentino anomalie emerse
dai  controlli  effettuati,  ai sensi del Reg. (CEE) n. 3508/92 e del
Reg.  (CE) n. 2419/01 l'AG.E.A., provvedera' a richiedere all'impresa
di trasformazione e all'Organismo di controllo la documentazione atta
a  sanare  le  anomalie  di  cui  sopra  entro  il  termine ultimo di
presentazione della documentazione (entro e non oltre 50 giorni dalla
pubblicazione   dell'importo   fissato  per  l'aiuto  nella  Gazzetta
Ufficiale Europea).
   Qualora  la  documentazione  richiesta  per  la  risoluzione delle
anomalie  non  venga  prodotta  entro il termine ultimo stabilito, il
procedimento  amministrativo  di  definizione  della  domanda  e'  da
considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.
   Tale provvedimento sara' notificato da AG.E.A. all'interessato con
una comunicazione scritta.

   15.3. Restituzione delle fidejussioni

   Dopo  aver  effettuato  il  pagamento  dei  saldi, non sussistendo
ulteriori motivi ostativi, l'AG.E.A. provvede alla restituzione delle
fidejussioni  prestate,  comunicando  per  iscritto agli Enti Garanti
tale evenienza, e per conoscenza alle imprese interessate.

                      Il titolare dell'ufficio monocratico: GULINELLI