Art. 10.
                 Trasferimento dei titoli agli aiuti

  1.  In  caso  di  vendita  del  titolo  all'aiuto,  si applicano le
trattenute,  da  riversare  alla  riserva  nazionale, calcolate nelle
percentuali  massime  previste  dall'art.  9  del regolamento (CE) n.
795/2004 della Commissione.
  2.  La  cessione  del  titolo all'aiuto, che avviene secondo quanto
stabilito  dall'art.  25  del  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della
Commissione,   deve   avvenire   mediante   atto  con  sottoscrizione
autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45
della  legge n. 203/1982, e deve essere comunicata a pena di nullita'
agli  organismi  pagatori,  entro  dieci giorni dalla sottoscrizione.
Entro  trenta  giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in
attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il
trasferimento   del  titolo,  comunicato  attraverso  il  SIAN  dagli
oganismi pagatori.
  3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall'art.
27  del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le domande di
cedente  e  cessionario  devono essere presentate congiuntamente agli
organismi pagatori.
  4.  I  trasferimenti  dei  titoli  all'aiuto  possono avvenire solo
all'interno  delle  regioni  omogenee cosi' come definite all'art. 2,
comma 5.