Art. 10. Trasferimento dei titoli agli aiuti 1. In caso di vendita del titolo all'aiuto, si applicano le trattenute, da riversare alla riserva nazionale, calcolate nelle percentuali massime previste dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 2. La cessione del titolo all'aiuto, che avviene secondo quanto stabilito dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45 della legge n. 203/1982, e deve essere comunicata a pena di nullita' agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli oganismi pagatori. 3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le domande di cedente e cessionario devono essere presentate congiuntamente agli organismi pagatori. 4. I trasferimenti dei titoli all'aiuto possono avvenire solo all'interno delle regioni omogenee cosi' come definite all'art. 2, comma 5.