Art. 11. Clausole relative ai contratti privati di vendita 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, l'acquirente puo' presentare domanda di fissazione del titolo all'aiuto a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di questo. 2. Ai contratti privati di vendita di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione si applica il comma 5 del medesimo articolo.