Art. 11.
          Clausole relative ai contratti privati di vendita

  1.  Ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, paragrafo 2, del regolamento
(CE)  n.  795/2004  della  Commissione,  l'acquirente puo' presentare
domanda di fissazione del titolo all'aiuto a nome del venditore e con
l'esplicita autorizzazione di questo.
  2.  Ai  contratti  privati  di  vendita  di  cui  all'art.  17  del
regolamento  (CE) n. 795/2004 della Commissione si applica il comma 5
del medesimo articolo.