Art. 12.
Disposizioni  applicabili  agli  agricoltori  che  si  trovano in una
                       situazione particolare

  1.  Qualora il contratto d'affitto di cui agli articoli 20 e 22 del
regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 o i
programmi di cui all'art. 23 dello stesso regolamento cessino dopo la
scadenza  del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito
del  regime  di  pagamento  unico nel suo primo anno di applicazione,
l'agricoltore  interessato  puo'  chiedere  la  fissazione dei propri
titoli  all'aiuto,  dopo  la  scadenza  del contratto d'affitto o del
programma, entro il termine ultimo di presentazione delle domande nel
quadro del regime di pagamento unico dell'anno successivo.
  2.  Anche  ai  contratti  di durata quinquennale, in relazione alla
prassi  consolidata  in Italia, si applicano le disposizioni previste
per i contratti d'affitto a lungo termine previsti negli articoli 20,
21  e  22  del  regolamento  (CE)  n.  795/2004 della Commissione del
21 aprile 2004.
  3.  Agli  agricoltori  di  cui  all'art.  20  del  regolamento (CE)
795/2004  della  Commissione  del  21 aprile 2004, vengono attribuiti
titoli  all'aiuto  calcolati  su  un  importo  di riferimento fissato
secondo  criteri  definiti  con  decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.