Art. 12. Disposizioni applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare 1. Qualora il contratto d'affitto di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 o i programmi di cui all'art. 23 dello stesso regolamento cessino dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l'agricoltore interessato puo' chiedere la fissazione dei propri titoli all'aiuto, dopo la scadenza del contratto d'affitto o del programma, entro il termine ultimo di presentazione delle domande nel quadro del regime di pagamento unico dell'anno successivo. 2. Anche ai contratti di durata quinquennale, in relazione alla prassi consolidata in Italia, si applicano le disposizioni previste per i contratti d'affitto a lungo termine previsti negli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. 3. Agli agricoltori di cui all'art. 20 del regolamento (CE) 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, vengono attribuiti titoli all'aiuto calcolati su un importo di riferimento fissato secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.