Art. 13. Ritiro dalla produzione 1. I produttori che abbiano ritirato superfici dalla produzione a titolo obbligatorio devono lasciarle a riposo ai sensi dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e non possono effettuare le semine prima del 31 agosto per il raccolto dell'anno successivo. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione. 3. In caso di applicazione dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le misure in esso previste. In ogni regione o provincia autonoma le nuove superfici ammissibili non possono superare le superfici dichiarate inammissibili. 4. Gli scambi previsti nell'art. 33 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione devono essere sottoposti a preventiva notificazione alla regione o provincia autonoma, che provvedera' ad accogliere o respingere la proposta contenuta nell'atto notificato entro sessanta giorni dall'invio dello stesso. 5. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano garantiscono, attraverso il SIAN, la contestuale disponibilita' dei dati derivanti dall'applicazione del presente articolo.