Art. 13.
                       Ritiro dalla produzione

  1.  I  produttori che abbiano ritirato superfici dalla produzione a
titolo  obbligatorio  devono lasciarle a riposo ai sensi dell'art. 32
del  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della Commissione e non possono
effettuare  le  semine  prima del 31 agosto per il raccolto dell'anno
successivo.
  2.  Le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano
le  misure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 32 del regolamento (CE)
n. 795/2004 della Commissione.
  3.  In  caso  di  applicazione dell'art. 33 del regolamento (CE) n.
795/2004  della  Commissione,  le  regioni  e le province autonome di
Trento e Bolzano adottano le misure in esso previste. In ogni regione
o  provincia  autonoma  le  nuove  superfici  ammissibili non possono
superare le superfici dichiarate inammissibili.
  4.  Gli  scambi  previsti  nell'art.  33  del  regolamento  (CE) n.
795/2004  della  Commissione  devono  essere  sottoposti a preventiva
notificazione  alla  regione o provincia autonoma, che provvedera' ad
accogliere  o  respingere  la proposta contenuta nell'atto notificato
entro sessanta giorni dall'invio dello stesso.
  5. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano garantiscono,
attraverso  il SIAN, la contestuale disponibilita' dei dati derivanti
dall'applicazione del presente articolo.