Art. 14. Clausola arbitrale 1. La domanda presentata al fine di partecipare al regime di pagamento unico puo' essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime, alla camera arbitrale di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004. 2. La procedura arbitrale e' regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura, istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, confermato dall'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 agosto 2004 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2004 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 182