Art. 14.
                         Clausola arbitrale

  1.  La  domanda  presentata  al  fine  di  partecipare al regime di
pagamento   unico  puo'  essere  accompagnata  da  una  dichiarazione
irrevocabile  di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla
quale  si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine
alla  partecipazione  od esclusione dal regime, alla camera arbitrale
di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
  2.  La procedura arbitrale e' regolata dalle disposizioni contenute
nel   regolamento  esecutivo  della  Camera  nazionale  arbitrale  in
agricoltura,  istituita  con  decreto  del  Ministro  delle politiche
agricole  e forestali 1° luglio 2002, n. 743, confermato dall'art. 16
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   ed   entra   in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 5 agosto 2004
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2004

Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri  delle  attivita'
produttive,  registro  n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n.
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