Art. 2.
                  Gestione della riserva nazionale

  1.   Lo   Stato  si  avvale  del  diritto  di  adottare  misure  in
applicazione  dell'art.  42, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
  2.  Lo  Stato  applica  tutte  le disposizioni facoltative previste
dagli   articoli 6  e  7  del  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della
Commissione del 21 aprile 2004.
  3.  Le  determinazioni  sull'utilizzazione della riserva nazionale,
sui  criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e
5  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003, e sulle altre
misure  conseguenti  ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n.
1782/2003,  sono  adottate  con  decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni.
  4.  La  gestione  della  riserva  nazionale  di cui all'art. 42 del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003 e' affidata all'AGEA che, al fine di
assicurare  il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell'art. 41
del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' l'equilibrio della riserva
nazionale  e  il rispetto delle finalita' di cui ai commi 3, 4, 5 e 6
dell'art.  42  del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari
degli  importi  di  riferimento  dandone comunicazione agli organismi
pagatori riconosciuti.
  5.  I  criteri  oggettivi  e  la definizione delle zone omogenee di
utilizzo  della  riserva  nazionale  di  cui  all'art.  42 del citato
regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3.