Art. 2. Gestione della riserva nazionale 1. Lo Stato si avvale del diritto di adottare misure in applicazione dell'art. 42, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003. 2. Lo Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. 3. Le determinazioni sull'utilizzazione della riserva nazionale, sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sulle altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni. 4. La gestione della riserva nazionale di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e' affidata all'AGEA che, al fine di assicurare il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' l'equilibrio della riserva nazionale e il rispetto delle finalita' di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 42 del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari degli importi di riferimento dandone comunicazione agli organismi pagatori riconosciuti. 5. I criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di utilizzo della riserva nazionale di cui all'art. 42 del citato regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3.