Art. 3. Criteri di ammissibilita' 1. Nella definizione di «successione anticipata» di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio rientrano: a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario; b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima. 2. Ai fini dell'art. 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica il caso in cui l'agricoltore che gestisce 1'azienda all'atto dell'avviamento del regime: a) abbia esercitato attivita' agricola come membro compartecipe dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell'azienda; b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attivita' agricola attraverso una societa' della quale aveva il controllo secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attivita' come affittuario di societa' della quale aveva il controllo; c) abbia esercitato, come societa', attivita' agricola attraverso uno o piu' propri soci. 3. Rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in cui l'agricoltore che conduceva l'azienda nel periodo di riferimento abbia costituito una societa' che gestisce l'azienda stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.