Art. 3.
                      Criteri di ammissibilita'

  1. Nella definizione di «successione anticipata» di cui all'art. 33
del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio rientrano:
    a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
    b) tutti  i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi
titolo  l'azienda  o  parte  dell'azienda  precedentemente gestita da
altro  agricoltore,  al quale il primo puo' succedere per successione
legittima.
  2.  Ai  fini  dell'art.  33,  paragrafo  2, del regolamento (CE) n.
1782/2003,  rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica
il   caso  in  cui  l'agricoltore  che  gestisce  1'azienda  all'atto
dell'avviamento del regime:
    a) abbia  esercitato  attivita' agricola come membro compartecipe
dell'impresa  familiare  di  cui  all'art. 230-bis del codice civile,
ovvero  sia  stato  parte attiva in agricoltura della famiglia che ha
esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;
    b) abbia  esercitato,  come persona fisica o giuridica, attivita'
agricola  attraverso  una  societa'  della  quale  aveva il controllo
secondo  quanto  previsto  dall'art.  2359  del codice civile, ovvero
abbia  esercitato  la medesima attivita' come affittuario di societa'
della quale aveva il controllo;
    c) abbia esercitato, come societa', attivita' agricola attraverso
uno o piu' propri soci.
  3. Rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in cui
l'agricoltore  che  conduceva  l'azienda  nel  periodo di riferimento
abbia costituito una societa' che gestisce l'azienda stessa alla data
di entrata in vigore del presente decreto.