Art. 4.
      Gestione degli importi resi disponibili dalla modulazione

  1.  Gli  importi  totali  resi  disponibili  dalla modulazione sono
ripartiti  fra  i  Piani  di sviluppo rurale con decreto del Ministro
delle  politiche agricole e forestali, adottato sentita la Conferenza
Stato-Regioni,  sulla  base  dei  parametri  concordati  in  sede  di
Comitato  nazionale  per la sorveglianza sull'attuazione dei piani di
sviluppo  rurale,  come  sostegno supplementare alle misure dei piani
medesimi.