Art. 4. Gestione degli importi resi disponibili dalla modulazione 1. Gli importi totali resi disponibili dalla modulazione sono ripartiti fra i Piani di sviluppo rurale con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei parametri concordati in sede di Comitato nazionale per la sorveglianza sull'attuazione dei piani di sviluppo rurale, come sostegno supplementare alle misure dei piani medesimi.