Art. 5. Condizionalita' 1. Le norme quadro inerenti le buone condizioni agronomiche ed ambientali, e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria, cui devono conformarsi le regioni e le province autonome, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni, sulla base dello schema riportato negli Allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parita' di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono, con propri provvedimenti, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la parita' di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. In caso di inadempienza, il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il potere sostitutivo. 3. L'AGEA e' responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli di cui ai commi 1 e 2, eseguiti dagli organismi pagatori e garantisce, attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 796/2004.