Art. 5.
                           Condizionalita'

  1.  Le  norme  quadro  inerenti  le buone condizioni agronomiche ed
ambientali,   e  gli  obblighi  derivanti  dai  criteri  di  gestione
obbligatoria,  cui  devono  conformarsi  le  regioni  e  le  province
autonome,  sono  definite  con  decreto  del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni, sulla base
dello  schema  riportato negli Allegati III e IV del regolamento (CE)
n.  1782/2003,  nel  rispetto  dei principi comunitari, garantendo la
parita'  di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del
mercato e della concorrenza.
  2.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
definiscono,  con  propri  provvedimenti,  nel  rispetto dei principi
comunitari, garantendo la parita' di trattamento degli agricoltori ed
evitando  distorsioni  del  mercato  e  della  concorrenza,  le buone
condizioni  agronomiche  ed  ambientali  e gli obblighi derivanti dai
criteri  di gestione obbligatoria entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 1. In caso di inadempienza,
il  Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il potere
sostitutivo.
  3. L'AGEA e' responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli
di  cui  ai  commi  1  e  2,  eseguiti  dagli  organismi  pagatori  e
garantisce,  attraverso  il  SIAN il rispetto delle condizioni di cui
all'art. 9 del regolamento (CE) n. 796/2004.