Art. 7.
                      Uso dei titoli all'aiuto

  1.   Possono   beneficiare   del  regime  di  pagamento  unico  gli
agricoltori  che,  in possesso in via originaria o derivata di titoli
all'aiuto  ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n.
1782/2003,  dispongano  all'11 novembre  2004  delle  parcelle per le
quali   presentano  domanda  di  pagamento  e  su  queste  esercitino
attivita' agricola nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio,   dei  regolamenti  (CE)  n.  795/2004  e  796/2004  della
Commissione  e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto
disposto  all'art. 49, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio   e   salvi   casi  di  forza  maggiore  o  di  circostanze
eccezionali.