Art. 7. Uso dei titoli all'aiuto 1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, dispongano all'11 novembre 2004 delle parcelle per le quali presentano domanda di pagamento e su queste esercitino attivita' agricola nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/2004 e 796/2004 della Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto disposto all'art. 49, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e salvi casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.