Art. 8.
Tipi  specifici  di agricoltura previsti dall'art. 69 del regolamento
       (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

  1.   Nel  settore  dei  seminativi,  delle  carni  bovine  e  degli
ovicaprini  viene  operata  una  trattenuta  dell'8% della componente
settoriale  seminativi,  del  7%  della  componente  settoriale carni
bovine  e del 5% della componente settoriale ovicaprini del massimale
nazionale  di  cui  all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio  del  29 settembre  2003,  individuate nell'allegato VI del
detto regolamento.
  2.  Le  somme cosi' ottenute sono destinate, settore per settore, e
su  base  annua,  a  un  pagamento supplementare agli agricoltori del
settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilita' al
premio.
  3.  Le  condizioni  di  ammissibilita' al premio supplementare, che
tengono  conto  della  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente o del
miglioramento  della  qualita'  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli,  possono  essere  determinate  annualmente  con decreto del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa
comunitaria  avvalendosi  anche delle proposte del comitato di cui al
comma successivo.
  4.  Per  il  monitoraggio  dell'utilizzo  delle risorse finanziarie
previste  a  titolo  di  aiuto supplementare e per la formulazione di
proposte  di  modifica  delle  condizioni di ammissibilita' al premio
supplementare  di cui al comma 3, e' istituito un comitato paritetico
Ministero  delle  politiche agricole e forestali e regioni e province
autonome,  integrato  da  una rappresentanza delle organizzazioni del
tavolo agro/alimentare.