Art. 8. Tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003. 1. Nel settore dei seminativi, delle carni bovine e degli ovicaprini viene operata una trattenuta dell'8% della componente settoriale seminativi, del 7% della componente settoriale carni bovine e del 5% della componente settoriale ovicaprini del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del detto regolamento. 2. Le somme cosi' ottenute sono destinate, settore per settore, e su base annua, a un pagamento supplementare agli agricoltori del settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilita' al premio. 3. Le condizioni di ammissibilita' al premio supplementare, che tengono conto della tutela e valorizzazione dell'ambiente o del miglioramento della qualita' e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere determinate annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa comunitaria avvalendosi anche delle proposte del comitato di cui al comma successivo. 4. Per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie previste a titolo di aiuto supplementare e per la formulazione di proposte di modifica delle condizioni di ammissibilita' al premio supplementare di cui al comma 3, e' istituito un comitato paritetico Ministero delle politiche agricole e forestali e regioni e province autonome, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare.