Art. 2.
  1. Ai  sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 12 novembre 2003, le
imprese  selezionate,  nei  limiti  indicati all'art. 6, comma 2, del
medesimo  decreto,  devono presentare ai gestori concessionari, entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  pena  decadenza, i
programmi di sviluppo precompetitivo definitivi.