Art. 2. 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 12 novembre 2003, le imprese selezionate, nei limiti indicati all'art. 6, comma 2, del medesimo decreto, devono presentare ai gestori concessionari, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena decadenza, i programmi di sviluppo precompetitivo definitivi.