Art. 3. 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto 12 novembre 2003, l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalita' ed i termini individuati dalla direttiva 16 gennaio 2001 e dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.