Art. 4.
  1. I   soggetti   richiedenti   decadono  dalla  graduatoria  e  le
agevolazioni   eventualmente   concesse  sono  revocate  qualora,  in
qualsiasi fase o grado della procedura, si accerti la inesistenza dei
requisiti  di  accesso  previsti  dall'art. 2 del decreto 12 novembre
2003  o  la  inesistenza, anche di uno solo, degli elementi richiesti
dal medesimo decreto.
    Roma, 5 agosto 2004
                             Il direttore generale: Pasca di Magliano